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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 28 dicembre 1991

G.U.R.I. 17 gennaio 1992, n. 13

Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera. (1)

(1)

Si rimanda al D.M. Sanità 27 ottobre 2000, n. 380: "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati".

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Ravvisata l'importanza di disporre, ai vari livelli di governo del Servizio sanitario nazionale, di un flusso informativo relativo alla tipologia di assistenza erogata in tutti gli istituti ospedalieri sul territorio nazionale, quale supporto ai processi di valutazione, programmazione, gestione e controllo della attività ospedaliera, nonchè quale rilevazione sistematica di carattere epidemiologico;

Considerato che tale flusso informativo si inserisce nell'ambito di realizzazione del Sistema integrato di controllo sui meccanismi di spesa (SICMES), prevista dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1992-94;

Rilevato che lo strumento di base per attivare tale flusso informativo è costituito dalla scheda di dimissione ospedaliera, ossia da un modello per la rilevazione di un set predeterminato di dati relativi a ciascun dimesso dagli istituti di ricovero;

Rilevato altresì l'obbligo, previsto dall'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di definire con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, al fine di garantire l'omogeneità dei dati rilevati attraverso questa sull'intero territorio nazionale, così da consentirne elaborazioni, aggregazioni e confronti a vari livelli;

Considerato, inoltre, l'affidamento regolare e completo al Ministero della sanità dell'indagine sui dimessi dagli istituti di cura, previsto dal Programma statistico nazionale 1992-94, applicativo del decreto-legge 6 settembre 1989, n. 322;

Rilevata, pertanto, la necessità di individuare la lista di informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale;

Visti il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ed il relativo decreto di attuazione, regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938 "Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali; l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969; il decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1977 "Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private" (art. 24) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private" (art. 35);

Decreta:

Art. 1

E' istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

Entro il 30 giugno 1992 è fatto obbligo a tutti gli istituti di cura pubblici e privati presenti sul territorio nazionale di adottare la scheda di dimissione ospedaliera, quale parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale.

Art. 2

La scheda di dimissione ospedaliera deve recare la firma del medico curante, nonchè quella del responsabile di divisione, il quale assume la responsabilità della regolare compilazione della stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969.

Costituiscono compiti del direttore sanitario la verifica della completezza delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e la trasmissione delle stesse alla regione ed al Ministero della sanità.

Art. 3

La scheda di dimissione ospedaliera deve contenere almeno le sottoelencate informazioni:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;

2) numero della scheda;

3) cognome e nome del paziente;

4) sesso;

5) data di nascita;

6) comune di nascita;

7) stato civile;

8) luogo di residenza;

9) cittadinanza;

10) codice sanitario individuale;

11) regione di appartenenza;

12) unità sanitaria locale di iscrizione;

13) regime di ricovero;

14) data di ricovero;

15) ora di ricovero;

16) reparto di ammissione;

17) onere della degenza;

18) provenienza del paziente;

19) tipo di ricovero;

20) motivo del ricovero;

21) traumatismi o intossicazioni;

22) trasferimenti interni;

23) reparto di dimissione;

24) area funzionale di dimissione;

25) data di dimissione o morte;

26) modalità di dimissione;

27) riscontro autoptico;

28) diagnosi principale alla dimissione;

29) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale;

30) intervento chirurgico principale o parto;

31) altri interventi e procedure;

32) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;

33) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza.

Allo scopo di definire il livello di bisogno socioassistenziale dei dimessi dagli istituti di ricovero, la scheda di dimissione ospedaliera può altresì contenere informazioni relative a:

situazione abitativa del paziente;

eventuale necessità di assistenza domiciliare, ovvero di ricovero in residenza sanitaria assistenziale.

Art. 4

La rilevazione sistematica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera è finalizzata anche a sostituire la rilevazione statistica dei ricoverati negli istituti di cura attualmente operata attraverso il Mod. ISTAT/D/10.

Delle informazioni obbligatoriamente contenute nella scheda di dimissione ospedaliera di cui al precedente articolo, le seguenti costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale:

1) denominazione dell'ospedale di ricovero;

2) sesso;

3) data di nascita;

4) comune di nascita;

5) regione di appartenenza;

6) unità sanitaria locale di iscrizione;

7) regime di ricovero;

8) data di ricovero;

9) tipo di ricovero;

10) motivo del ricovero;

11) traumatismi o intossicazioni;

12) reparto di dimissione;

13) area funzionale di dimissione;

14) data di dimissione o morte;

15) modalità di dimissione;

16) diagnosi principale alla dimissione;

17) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale;

18) intervento chirurgico principale o parto;

19) altri interventi e procedure;

20) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;

21) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza.

Art. 5

Con successivi decreti ministeriali verranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare. Analogamente, saranno inoltre disciplinati i flussi informativi generati dalla scheda, allo scopo di consentire, da un lato, lo sviluppo di un sistema di valutazione della attività ospedaliera e, dall'altro, di disporre di una rilevazione epidemiologica sistematica sulla popolazione dei dimessi dagli ospedali per acuti.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO