
ASSESSORATO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 14 dicembre 1991, n. 615
G.U.R.S. 22 febbraio 1992, n. 10
Direttive per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dei malati a mezzo autoambulanze.
Ai medici provinciali della Regione
Premesso che, ai sensi dell'art. 83 del R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, il trasporto dei malati e feriti va equiparato, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione sanitaria, all'esercizio di case o istituti di cura (decisione del TAR di Palermo n. 488/87), si riportano le procedure da eseguire da parte degli interessati per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto degli infermi a mezzo autoambulanza:
A) Inoltro dell'istanza:
l'istanza dovrà essere inviata all'ufficio del medico provinciale, intestata all'Assessorato regionale della sanità, corredandola della documentazione prevista nei punti successivi.
Il medico provinciale, completata tempestivamente l'istruttoria (in ordine cronologico), appronterà il provvedimento autorizzativo (siglandolo a margine) per la firma dell'Assessore e lo trasmetterà in quattro esemplari all'ispettore regionale sanitario per il tramite dell'8° gruppo IRS.
B) Compilazione dell'istanza:
l'istanza in carta legale dovrà riportare le seguenti indicazioni:
1) direttore sanitario responsabile;
2) regolamento interno dell'associazione;
3) elenco del personale che opera a qualsiasi titolo nella struttura;
4) orario di servizio dell'attività;
5) tariffario (conforme alle tariffe vigenti);
C) Allegati all'istanza:
1) planimetria (con l'indicazione dei seguenti locali):
a) locale direzione con servizio telefono per la ricezione delle richieste di intervento;
b) locali per il personale in servizio in attesa di chiamate (soggiorno e spogliatoio);
c) locali rimesse per autoambulanza dotati di prese d'acqua per il lavaggio, chiusino idraulico nel pavimento per il deflusso delle acque di lavaggio, lavatoio;
d) locale per il deposito di materiale di pulizia e disinfezione dell'autoambulanza.
La planimetria in scala 1/100 deve essere firmata da tecnico qualificato.
Su di essa debbono inoltre essere segnati gli impianti idrici, elettrici e fognanti;
2) relazione tecnica a firma di un tecnico qualificato;
3) certificato di agibilità dei locali;
4) elenco delle ambulanze in servizio indicando marca, tipo, targa e finalità del veicolo;
5) dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, di accettazione della direzione tecnico-sanitaria;
6) certificato di laurea e abilitazione professionale e iscrizione all'albo del direttore tecnico sanitario;
7) elenco del personale con generalità completa e qualifica;
8) copia autentica dei titoli professionali del personale sanitario e parasanitario;
9) orario di servizio e turnazione;
10) tariffario;
11) dichiarazione di ciascun dipendente dalla quale risulti la inesistenza di impegni fissi durante le ore di servizio;
12) regolamento interno;
13) certificato antimafia;
14) ricevuta di versamento di L. 2.000 sul c/c postale n. 302901 - Banco di Sicilia - ufficio cassa regionale.
15) n. 1 foglio di carta legale in bianco per il rilascio della autorizzazione.
Eventuali ampliamenti, modifiche, trasferimenti dei locali, sostituzioni di autoambulanze dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato regionale della sanità.
L'Assessore: ALAIMO