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LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1991, n. 46

G.U.R.S. 10 dicembre 1991, n. 58

Integrazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale".

TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/1993 e con annotazioni alla data 5 dicembre 2007)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 65, comma 9, della L.R. 25/93)

1. ----------------------- (comma abrogato)   (1)

2. ----------------------- (comma abrogato)   (1)

3. ----------------------- (comma abrogato)   (1)

4. ----------------------- (comma abrogato)   (1)

5. Per l'esercizio dei compiti istruttori in ordine agli atti da sottoporre al controllo della Giunta regionale, il Presidente della Regione assegna all'Assessorato regionale della sanità dieci funzionari della carriera dirigenziale, muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, e dieci funzionari della carriera di concetto, tratti dai ruoli dell'Amministrazione regionale e/o in posizione di comando, dai ruoli delle unità sanitarie locali". (2)

(2)

Vedi art. 48 (Personale comandato) della L.R. 30/93.

Art. 2

1. L'articolo 33 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale" è sostituito dal seguente: (1)

"Art. 33. - 1. Il Presidente ed i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali di controllo sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che abbiano effettivamente cessato di esercitare le loro funzioni almeno sei mesi prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli amministratori straordinari ed ai componenti dei comitati di garanti delle unità sanitarie locali nonché ai componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale".

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 dicembre 1991.

LEANZA