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LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1991, n. 47

G.U.R.S. 10 dicembre 1991, n. 58

Proroga del termine di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, concernente interventi in favore dell'occupazione e provvidenze straordinarie in favore del personale dipendente della SIGMA s.a.s. di Palermo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine finale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è prorogato di ulteriori sei mesi.

2. Per le finalità del presente articolo si fa fronte con parte della disponibilità residua di lire 7.500 milioni di cui al comma 3, dell'articolo 26, della legge 15 maggio 1991, n. 27.

Art. 2

1. In attesa della definizione degli interventi della GEPI per la ristrutturazione della SIGMA s.a.s. di Palermo e in considerazione della particolare situazione determinatasi a seguito dell'assassinio del titolare della stessa, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un contributo straordinario alla SIGMA s.a.s. di Palermo entro il limite di spesa complessivo di lire 1.000 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto a titolo di concorso nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente a decorrere dal 1° ottobre 1991 e sarà erogato direttamente ai dipendenti in misura pari al 95 per cento dell'ultima retribuzione percepita, fino alla concorrenza della somma di cui al comma 1 e comunque per il periodo nel quale i dipendenti non hanno percepito retribuzioni in conseguenza delle difficoltà aziendali.

3. Il contributo predetto sarà erogato mediante ordine di accreditamento emesso in favore del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo il quale provvederà, sulla base della documentazione probatoria fornita dal datore di lavoro, mediante ordinativi di pagamento emessi a favore degli aventi diritto, anche a tutti i pagamenti occorrenti relativi al 100 per cento degli oneri sociali e riflessi.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 dicembre 1991.

LEANZA