
LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1991, n. 45
G.U.R.S. 7 dicembre 1991, n. 57
Integrazione dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle unità sanitarie locali.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
1. All'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è aggiunto il seguente comma:
"Ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o più componenti del comitato di gestione, si verifica decadenza dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare per tale causa la metà più uno dei componenti assegnati".