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LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1991, n. 45

G.U.R.S. 7 dicembre 1991, n. 57

Integrazione dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è aggiunto il seguente comma:

"Ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o più componenti del comitato di gestione, si verifica decadenza dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare per tale causa la metà più uno dei componenti assegnati".

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 dicembre 1991.

LEANZA