Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO, 19 novembre 1991

G.U.C.E. 11 dicembre 1991, n. L 340

Norme minime per la protezione dei vitelli.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 806/2003)

Note sul recepimento

Adottata il: 19 novembre 1991

Entrata in vigore il: 19 novembre 1991

Termine per il recepimento: 1 gennaio 1994

Recepita il: 30 dicembre 1992

Provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533

Nota

L'art. 11 della Direttiva, dopo aver fissato al 1° gennaio 1994, il termine per il recepimento all'interno degli ordinamenti degli Stati membri, precisa che questi ultimi possono, a decorrere dalla medesima data e sempre nel rispetto delle regole generali del trattato, mantenere o applicare disposizioni più severe di quelle indicate nella presente direttiva.

____________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti; che anche la Comunità ha approvato tale convenzione con la decisione 78/923/CEE (4) ed ha depositato il proprio strumento di approvazione;

Considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali (5), ha invitato la Commissione a presentare proposte su norme minime da rispettare negli allevamenti intensivi di vitelli da macello;

Considerando che i vitelli sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II del trattato;

Considerando che l'allevamento di vitelli costituisce parte integrante dell'agricoltura; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

Considerando che le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei vitelli e dei prodotti da essi derivati;

Considerando che è quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei vitelli d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione;

Considerando che occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore; che la Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di una relazione del comitato scientifico veterinario, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei vitelli; che è pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 21 agosto 1989, n. C 214.

(2)

G.U. 7 maggio 1990, n. C 113.

(3)

G.U. 12 marzo 1990, n. C 62.

(4)

G.U. 17 novembre 1978, n. L 323.

(5)

G.U. 23 marzo 1987, n. C 76.

Art. 1

La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;

2) autorità competente: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE (1).

(1)

G.U. 18 agosto 1990, n. L 224. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (G.U. 24 settembre 1991, n. L 268).

Art. 3

(modificato dall'art. 1 della Dir. 97/2/CE)

1. Gli Stati membri vigilano affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data soddisfino almeno i requisiti seguenti:

- se i vitelli sono stabulati in gruppo, devono disporre di uno spazio libero sufficiente per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento, di almeno 1,5 m² per ogni capo di 150 kg di peso vivo,

- se i vitelli sono stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, i recinti o le poste devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm più o meno 10%, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni:

a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata alla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.

Ogni recinto individuale per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non deve avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli;

b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m2 per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m2 per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m2 per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi. (1) 

Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili:

- alle aziende con meno di sei vitelli;

- ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

A decorrere dal 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le aziende.

4. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti

- prima del 1o gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 è determinata dall'autorità competente alla luce dei risultati delle ispezioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, e in nessun caso supera la data del 31 dicembre 2003,

[- durante il periodo transitorio, conformemente al paragrafo 1, in nessun caso supera la data del 31 dicembre 2007, salvo se i medesimi si conformano a tale data ai requisiti della presente direttiva.] (paragrafo soppresso)

(1)

Punto modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 marzo 2007, n. 76.

Art. 4

(modificato dall'art. 1 della Dir. 97/2/CE)

1. Gli Stati membri vigilano affinchè le condizioni relative all'allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato.

[2. Inoltre, anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, determina - sotto forma di raccomandazione - eventuali requisiti minimi complementari a quelli figuranti nell'allegato per quanto riguarda la protezione dei vitelli.] (paragrafo soppresso)

Art. 5

Le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 10, per tener conto dei progressi scientifici.

Art. 6

(modificato dall'art. 1 della Dir. 97/2/CE)

Il 1° gennaio 2006  al più tardi, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario, sul o sui sistemi di allevamento intensivo che rispettano i requisiti relativi al benessere dei vitelli dal punto di vista patologico, zootecnico, fisiologico e comportamentale, nonché sulle implicazioni socioeconomiche dei diversi sistemi, corredata delle opportune proposte che tengano conto delle conclusioni di tale relazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte, al più tardi tre mesi dopo la loro presentazione.

Art. 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, elabora un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1.

3. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta anteriormente al 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero di ispezioni effettuate rispetto al numero di aziende sul loro territorio.

Art. 8

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dalla presente direttiva.

Art. 9

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. In tale occasione i controllori devono osservare particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di questo controllo.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE (1).

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

(1)

G.U. 24 settembre 1991, n. L 268.

Art. 10

(sostituito dall'alegato III del Reg. (CE) n. 806/2003)

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni del caso, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, per quanto riguarda la protezione dei vitelli, gli Stati membri possono mantenere o applicare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Art. 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

ALLEGATO

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

6. Tutti i vitelli allevati in gruppo o in recinti devono essere controllati almeno una volta al giorno dal proprietario o dal responsabile degli animali. Gli eventuali vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure. I vitelli malati o feriti devono, se necessario, poter essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. Qualora il vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario.

7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello:

- di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà,

- di vedere altri vitelli.

8. Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al vitello e deve essere regolarmente esaminato ed eventualmente aggiustato in modo da assicurare una posizione confortevole. Ogni attacco deve essere sufficientemente lungo per consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al paragrafo 7. Esso deve essere concepito in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio di strangolamento o ferimento.

9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

11. A tutti i vitelli deve essere fornita un'alimentazione adeguata alla loro età ed al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. Gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente, nonché un minimo di mangime solido contenente fibre digeribili (da 100 a 200 grammi, tenendo conto dell'età dell'animale) per garantire buone condizioni di salute e di benessere ed un buon ritmo di crescita dei vitelli e soddisfare le loro esigenze comportamentali. Tuttavia, l'obbligo di un quantitativo minimo di alimenti secchi contenenti fibre deperibili non è prescritto per la produzione di vitelli a carne bianca. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati "ad libitum" o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande.

14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.