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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 13 settembre 1991

G.U.R.I. 24 settembre 1991, n. 224

Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, di detta legge che disciplina l'attivazione, da parte delle unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, di servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;

Considerato che il trattamento di cui trattasi può essere attuato sia presso il domicilio dei pazienti, con l'eventuale ricorso ad istituzioni di volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, sia presso idonee residenze collettive o case alloggio, sulla base di convenzioni le cui modalità devono essere definite da apposito decreto ministeriale;

Considerato che con atto di indirizzo e coordinamento, in corso di emanazione ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei servizi di cui trattasi, in ottemperanza a quanto è previsto, al riguardo, dal comma 3 del richiamato art. 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135;

Ritenuto di definire, conseguentemente, le modalità del convenzionamento, approvando due schemi-tipo da utilizzare ai fini della disciplina dei rapporti di cui trattasi;

Visto il parere in merito espresso dal Consiglio sanitario nazionale e dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Sono approvati gli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra unità sanitarie locali ed istituzioni del volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, e tra le unità sanitarie locali e strutture che gestiscono residenze collettive o case alloggio nei testi allegati al presente decreto, rispettivamente sotto le lettere A) e B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ORGANIZZAZIONI ASSISTENZIALI DIVERSE AI FINI DEL TRATTAMENTO A DOMICILIO DI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE.

L'anno................. il giorno.................. del mese di ............................ in............................

TRA

L'unità sanitaria locale........................ nella persona del sig............................. nella sua qualità di.............

E

L'associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) con sede in.......................... via.......................... nella persona del legale rappresentante sig.........................

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'unità sanitaria locale affida a decorrere dal................. alla associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) l'incarico di gestire il servizio di assistenza domiciliare ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, nell'ambito del territorio....................... avendo come struttura sanitaria di riferimento il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 135 del 1990.

Art. 2

Gli interventi da attuare riguardano:

A) L'assistenza domiciliare e il sostegno domestico, attraverso:

1) l'esecuzione delle terapie prescritte dai medici del reparto ospedaliero di riferimento o da altri medici coinvolti nel programma di cura;

2) le prestazioni assistenziali infermieristiche e riabilitative;

3) il controllo sul puntuale adempimento delle misure terapeutiche prescritte dal medico curante;

4) l'assistenza psicologica, mirata anche alla ricostruzione del rapporto con la famiglia, ove necessario;

5) le attività di accompagnamento ai centri di terapia e centri sociali;

6) l'educazione sanitaria e la sensibilizzazione alle opportune forme di prevenzione;

7) le attività di aiuto alla persona, quando non sia autosufficiente (pulizia personale, cura dell'ambiente domestico, preparazione dei pasti, ecc.).

B) L'attivazione di iniziative di supporto assistenziale mirate all'integrazione sociale, attraverso:

1) lo svolgimento di pratiche burocratiche;

2) il collegamento con l'eventuale datore di lavoro per il mantenimento del posto di lavoro;

3) il collocamento con i più importanti riferimenti territoriali di tipo religioso e sociale.

Tali prestazioni dovranno essere espletate con un minimo di quattro ore giornaliere per sei giorni settimanali nel rispetto delle norme di protezione di cui al decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1990.

L'orario delle prestazioni, nei limiti della organizzazione complessiva del servizio, deve essere concordato preventivamente tra l'associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) contraente, l'assistito o i suoi familiari e la unità sanitaria locale.

Art. 3

Il servizio di assistenza domiciliare deve curare il costante collegamento con la struttura ospedaliera innanzi specificata nonchè con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi che saranno dati dall'unità sanitaria locale.

Art. 4

Il servizio di assistenza domiciliare assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori, che non devono avere rapporti di lavoro con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate obbligatoriamente.

Il servizio di assistenza domiciliare ai malati di AIDS utilizzerà, sul piano organizzativo:

un centro per il coordinamento tra i vari operatori;

un archivio di dati per il contatto costante con le strutture ospedaliere e gli altri organismi interessati;

un centralino telefonico anche per le attività di informazione e di consulenza sociale.

A scadenza semestrale l'associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) invierà all'unità sanitaria locale un rapporto aggiornato sul servizio stesso e sulle problematiche emerse.

Art. 5

L'individuazione dei soggetti ammessi al servizio domiciliare deve essere comunicata all'unità sanitaria locale, alla quale devono essere trasmessi i dati anamnestici essenziali (ferme restando le garanzie per la tutela della riservatezza previste dalle norme vigenti) di ogni singolo utente, corredata dalla specifica richiesta:

della struttura ospedaliera di riferimento;

di altra unità sanitaria locale abilitata ad attivare la richiesta;

del singolo utente, che deve fornire le occorrenti certificazioni sulla propria situazione clinica.

L'ammissione al servizio viene autorizzata nominativamente dalla unità sanitaria locale che prende atto del piano degli interventi previsti per ogni singolo utente ed attiva ogni forma di collaborazione, di coordinamento e di verifica per la migliore riuscita del trattamento a domicilio.

Art. 6

Il piano di interventi personalizzato di trattamento domiciliare viene predisposto tenendo conto dell'insieme delle esigenze sanitarie e sociali dell'utente.

La persona assistita deve poter contare in un sistema integrato di interventi idoneo a:

evitare il ricorso alla struttura ospedaliera, quando non sia richiesto da oggettive necessità cliniche;

promuovere le opportune relazioni nell'ambito del contesto sociale al fine di superare ogni rischio di emarginazione;

favorire, per quanto possibile, l'organizzazione autonoma della vita del soggetto, facendo fronte alle sue esigenze quotidiane, nei casi in cui sussista una effettiva mancanza di autonomia.

Art. 7

Per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare e di tutti gli altri interventi previsti nel programma di cui agli articoli precedenti, l'associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) deve possedere comprovata esperienza e competenza professionale nel settore ed avvalersi di personale medico ed infermieristico, di psicologi ed assistenti sociali nonchè di terapisti della riabilitazione e di personale di assistenza domiciliare in numero adeguato rispetto alle attività assistenziali da svolgere.

Per ogni unità assistita verrà corrisposto un compenso giornaliero di lire...........

Art. 8

L'erogazione delle somme dovute sarà effettuata dall'unità sanitaria locale trimestralmente, entro novanta giorni dalla presentazione di regolare fattura, che dovrà essere corredata da una relazione sugli interventi attuati e da copia delle lettere di ammissione al servizio di assistenza domiciliare firmate dagli utenti per le prestazioni ricevute.

L'unità sanitaria locale si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso il domicilio degli utenti al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione. La verifica sulla attività svolta potrà essere effettuata anche dalla regione, che potrà promuovere la risoluzione della presente convenzione qualora accerti la sussistenza di carenze assistenziali e inottemperanze.

Art. 9

La presente convenzione decorre dal..................... e scade il....................

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE, DA PARTE DI RESIDENZE COLLETTIVE O CASE ALLOGGIO.

L'anno.................... il giorno................. del mese di.......................... in....................................

TRA

L'unità sanitaria locale....................... nella persona del sig.......................... nella sua qualità di................

E

L'associazione/comunità/congregazione, etc., con sede in.......................... nella persona del legale rappresentante.................................................................................

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'associazione/comunità/congregazione, etc. mette a disposizione dell'unità sanitaria locale una struttura socio-sanitaria adibita a casa alloggio o residenza collettiva di numero...................... posti-letto, al fine di assistere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

Il coordinatore responsabile delle prestazioni erogate nell'ambito della struttura socio-sanitaria è il signor........................

Art. 2

La struttura presenta le seguenti caratteristiche:

a) ubicazione (comune, via e numero civico, telefono, etc.);

b) caratteristiche tipologiche (numero e tipologia delle stanze, dimensioni delle stesse, numero servizi igienici per gli assistiti e per il personale, numero di letti per stanza, spazi di uso collettivo, il tutto con allegata planimetria in scala 1/100);

c) idoneità strutturale (tutti i requisiti delle civili abitazioni, certificati di licenza d'uso, prevenzione incendi e messa a norma degli impianti elettrici, osservanza della normativa vigente in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti).

Art. 3

La struttura socio-sanitaria garantirà la presenza di personale nell'arco delle 24 ore, assicurando le seguenti attività:

assistenza medico-infermieristica (precisare il numero degli operatori e il numero delle ore settimanali che vengono prestate);

assistenza domestica (precisare il numero degli addetti e le ore settimanali prestate);

animazione socio-culturale (precisare il numero degli operatori e delle ore settimanali prestate, anche se fornite da volontari);

assistenza psicologica (precisare qualifica professionale e numero di ore settimanali prestate);

altre attività (precisare qualifiche professionali e numero di ore settimanali per gli operatori addetti alla fisioterapia, consulenza dietetica, ecc.).

La struttura socio-sanitaria assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori, che non devono avere rapporti di lavoro con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate obbligatoriamente.

Art. 4

La struttura socio-sanitaria deve curare il costante collegamento con il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero di riferimento e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi dell'unità sanitaria lo- cale.

Art. 5

L'ammissione alla struttura socio-sanitaria dei soggetti, provenienti da qualunque unità sanitaria locale, affetti da AIDS o da patologie correlate avverrà come segue:

un primario infettivologo, certifica la sussistenza delle condizioni cliniche per l'accoglienza nella struttura;

l'unità sanitaria locale verifica la disponibilità e l'idoneità della struttura alle specifiche necessità socio- sanitarie del soggetto.

L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria, all'accettazione del responsabile della struttura di cui all'art. 1 della presente convenzione, il cui eventuale rifiuto d'accoglienza deve essere motivato da ragioni obiettive.

Nella ammissione alla struttura socio-sanitaria è data priorità ai soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità.

Art. 6

La dimissione del soggetto dalla struttura socio-sanitaria deve essere concordata preventivamente dal responsabile della stessa con l'unità sanitaria locale.

Brevi allontanamenti motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura socio-sanitaria.

Dette assenze devono essere comunicate all'unità sanitaria locale.

Art. 7

Sull'attività della struttura l'unità sanitaria locale esercita la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario.

Le parti concordano che la verifica periodica sull'attività svolta e sulla qualità dell'intervento venga effettuata dalla regione, che potrà promuovere la risoluzione della presente convenzione qualora accerti la sussistenza di carenze assistenziali ed inottemperanze.

Art. 8

L'unità sanitaria locale si impegna a liquidare alla struttura socio-sanitaria, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dalla stessa, la somma omnicomprensiva di lire............. per ogni giornata di presenza di ogni soggetto assistito nella struttura medesima.

Art. 9

La liquidazione delle somme dovute dalla unità sanitaria locale alla struttura avverrà con scadenza trimestrale e comunque entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento di fatture e della documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 10

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Art. 11

La presente convenzione ha durata di anni...... a decorrere dalla data di stipulazione.

L'eventuale rinnovo della stessa è subordinato ad apposita autorizzazione della giunta regionale, previa verifica dell'attività svolta.