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N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 312

G.U.R.I. 4 ottobre 1991, n. 233

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE numeri 83/90, 85/323, 85/325, 86/587 e 88/288 relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Viste le direttive n. 83/90/CEE, del Consiglio del 7 febbraio 1983, n. 85/323/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 85/325/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985, n. 88/288/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, che modificano la direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nonchè la direttiva n. 86/587/CEE del Consiglio del 18 novembre 1986, che modifica l'allegato I della citata direttiva n. 64/433/CEE;

Considerato che per l'attuazione delle predette direttive il Governo è stato autorizzato a provvedere in via regolamentare, a norma del combinato disposto dell'art. 3 e dell'allegato C della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1991, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ritenuta l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, n. 86/587/CEE e n. 88/288/CEE;

Tenuto conto anche delle disposizioni contenute nell'art. 12 della direttiva n. 89/662/CEE;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante attuazione della direttiva n. 64/433/CEE;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 1

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina e dei solipedi domestici sono regolati dal presente regolamento.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 2

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Il presente regolamento non si applica alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo, alle carni contenute in piccoli pacchi spediti a privati, nè alle carni che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti commerciali tra Stati membri per essere consumate dal personale e dai passeggeri.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 3

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) carni: tutte le parti, adatte al consumo alimentare umano, ottenute dagli animali domestici indicati all'art. 1;

b) carni fresche: le carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito alcun trattamento diverso dal trattamento del freddo destinato ad assicurarne la conservazione;

c) carni separate meccanicamente: quelle ottenute mediante separazione meccanica da ossa carnose, escluse le ossa della testa, delle estremità degli arti al di sotto delle articolazioni carpeali e tarsali, nonchè le vertebre coccigee dei suini, destinate agli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;

d) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle e inoltre, per i bovini, bufalini, ovini, caprini e solipedi, dopo scuoiamento;

e) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla lettera d), anche se in connessione naturale con la carcassa;

f) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

g) veterinario ufficiale: il veterinario designato, tra i propri dipendenti, dal Ministero della sanità o dalla regione o dalla unità sanitaria locale, secondo le rispettive competenze;

h) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro della Comunità economica europea;

i) Paese destinatario: lo Stato membro della stessa Comunità verso il quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro;

l) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinate al carico, nonchè le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;

m) stabilimento: il macello riconosciuto, il laboratorio di sezionamento riconosciuto, il deposito frigorifero riconosciuto;

n) confezionamento: l'operazione diretta a proteggere le carni fresche con un primo involucro o contenitore a diretto contatto con le carni fresche, come pure questo stesso primo involucro o contenitore;

o) imballaggio: la sistemazione delle carni fresche confezionate in un secondo contenitore, come pure questo stesso contenitore.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 4

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Le carni fresche spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Quando si tratta di carcasse, mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o quarti, occorre che tali pezzature:

a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'art. 9;

b) provengano da un animale da macello che il veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione sanitaria ante mortem conformemente allegato I, capitolo V, e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione per l'utilizzazione negli scambi intracomunitari di carni fresche;

c) siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità dell'allegato I, capitolo VI;

d) in conformità dell'allegato I, capitolo VII, siano state sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata dal veterinario ufficiale e non abbiano presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purchè sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che non rendono le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

e) abbiano il bollo sanitario, in conformità dell'allegato I, capitolo X;

f) siano accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il Paese destinatario, in conformità dell'allegato I, capitolo XII;

g) in conformità dell'allegato I, capitolo XIII, siano conservate dopo l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti all'interno di stabilimenti riconosciuti a norma dell'art. 9 e controllati a norma dell'allegato I, capitolo IX;

h) siano trasportate nel Paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità delle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV.

3. Quando si tratta di pezzature inferiori a quelle di cui al comma 2 o di carni disossate, occorre che queste:

a) siano state sezionate o disossate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente all'art. 9;

b) siano state sezionate o disossate e ottenute, conformemente all'allegato I, capitolo VIII, e provengano:

1) da carni fresche di animali macellati nel territorio dello Stato membro, rispondenti alle condizioni di cui al comma 2, escluse le condizioni di cui alle lettere f) ed h), e trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XIV;

2) da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle condizioni di cui al comma 2;

3) da carni fresche importate da Paesi terzi conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni di carni fresche da Paesi terzi;

c) siano state depositate, in condizioni rispondenti alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIII, presso stabilimenti riconosciuti a norma dell'art. 9 e controllati a norma dell'allegato I, capitolo IX;

d) siano state controllate dal veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo IX;

e) rispondano, per quanto riguarda l'imballaggio, alle prescrizioni dell'allegato I, capitolo XI;

f) soddisfino alle condizioni di cui al comma 2, lettere c), e), f) ed h).

4. Quando si tratta di frattaglie, occorre che siano state ottenute in un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto e soddisfino alle condizioni indicate nei commi 2 e 3; le frattaglie non possono essere affettate, fatta eccezione per i fegati dei bovini, purchè ciò avvenga in laboratori di sezionamento approvati.

5. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente al presente regolamento, in un magazzino frigorifero riconosciuto e non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per magazzinaggio, devono:

a) soddisfare alle condizioni fissate al comma 2, lettere c), e), g) ed h), e ai commi 3 e 4 o essere importate in provenienza da Paesi terzi conformemente alla regolamentazione comunitaria;

b) essere accompagnate da un certificato conforme al modello dell'allegato II durante il trasporto verso il Paese destinatario; tale certificato è elaborato dal veterinario ufficiale in base a certificati di sanità allegati alle spedizioni di carni fresche al momento dell'ammissione al magazzinaggio e deve, in caso d'importazione, precisare l'origine delle carni fresche.

6. Le carni fresche che sono state immagazzinate in un Paese terzo, presso un magazzino frigorifero sotto controllo doganale e approvato conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e che non sono state sottoposte dal momento del deposito in magazzino ad alcuna manipolazione, devono:

a) soddisfare alle condizioni dei commi 2, 3 e 4;

b) essere accompagnate da un certificato conforme al modello adottato con decisione comunitaria;

c) avere le garanzie particolari, adottate con decisione comunitaria, concernenti il controllo e la certificazione del rispetto delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto e quelle concernenti il rilascio del certificato.

7. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728 e successive modifiche, i commi da 1 a 6 non si applicano:

a) alle carni fresche introdotte con apposita autorizzazione del Ministero della sanità per usi diversi dal consumo umano; quando tali carni sono destinate ad esposizioni o a studi speciali, ovvero ad essere analizzate, l'autorità sanitaria territorialmente competente, debitamente informata, vigila affinchè le stesse non siano utilizzate per il consumo umano e dispone perchè, dopo la chiusura dell'esposizione o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse, siano distrutte sotto controllo ufficiale;

b) alle carni fresche introdotte con l'autorizzazione del Ministero della sanità esclusivamente in vista del rifornimento delle organizzazioni internazionali e delle forze militari, di diversa bandiera, di stanza sul territorio nazionale.

8. Le carni di cui al comma 7 non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali esse sono state introdotte nel territorio nazionale.

9. Durante l'ispezione post mortem e il controllo previsti, rispettivamente, al comma 2, lettera d), ed al comma 3, lettera d), il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali ed in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero della sanità, da personale ausiliario particolarmente addestrato, messo a disposizione dall'ente o dal privato proprietari o titolari dello stabilimento.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 5

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, le carni fresche spedite dal territorio nazionale in altro Stato membro devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) le carni fresche di origine suina, che non abbiano subito trattamento per mezzo del freddo a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, devono essere state sottoposte ad esame delle trichine conformemente all'allegato I, capitolo VII, punto 41, sub C;

b) le carni fresche e gli animali da cui esse sono ottenute devono essere state sottoposte, per sondaggio, ad un esame per la ricerca dei residui in conformità della normativa vigente in materia.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 6

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Sono escluse dagli scambi intracomunitari:

a) le carni fresche dei verri, dei suini criptorchidi ed ermafroditi, dei suini maschi non castrati di peso, espresso in carcassa, superiore al limite stabilito dal Consiglio delle Comunità europee, salvo che tali carni siano destinate ad uno dei trattamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e siano munite del bollo speciale previsto dalla decisione n. 84/371/CEE;

b) le carni separate meccanicamente;

c) le carni fresche:

1) provenienti da animali cui siano state somministrate sostanze ad azione ormonale il cui impiego non è consentito;

2) contenenti residui di sostanze ad azione ormonale di cui è consentito l'impiego terapeutico, o contenenti residui di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze pericolose o che potrebbero rendere il consumo di carni fresche pericoloso o nocivo per la salute umana, quando tali residui superino i limiti di tolleranza ammessi, oppure, laddove non siano state stabilite tolleranze, superino i quantitativi la cui innocuità è provata in base alle conoscenze scientifiche e su cui il comitato scientifico veterinario della Comunità economica europea si è pronunciato;

d) le carni fresche di animali ai quali siano stati somministrati prodotti che possono rendere le carni pericolose o nocive per la salute umana e su cui il comitato scientifico veterinario ha espresso un parere; tali prodotti sono riportati in un elenco adottato dal Ministro della sanità con proprio decreto;

e) le carni fresche trattate con radiazioni ionizzanti od ultraviolette, o bollate con coloranti diversi da quelli previsti per la bollatura sanitaria conforme al presente regolamento;

f) le carni fresche di animali risultati affetti da una qualunque forma di tubercolosi, nonchè carni fresche di animali sui quali, dopo la macellazione, sia stata constatata una qualunque forma di tubercolosi, ovvero la presenza di una o più cisti vive o morte di Cysticercus bovis oppure di Cysticercus cellulosae, o ancora, nel caso dei suini, la presenza di trichine;

g) le carni fresche di animali macellati troppo giovani;

h) le parti di carcasse o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, ovvero le malformazioni o le alterazioni previste all'art. 4, comma 2, lettera d);

i) le teste dei bovini nonchè le parti della mescolatura o di altri tessuti della testa, esclusi la lingua e il cervello;

l) le carni di animali cui sono stati somministrati prodotti inteneritori;

m) il sangue;

n) carni fresche in pezzi inferiori ai 100 grammi.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 7

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Il Ministro della sanità può concedere ad uno o più Paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi particolari e chiedere analoghe autorizzazioni motivate ad uno o più Paesi destinatari, in base alle quali possono essere introdotte nel territorio:

a) carni fresche suine che, in deroga all'art. 5, comma 1, non siano state sottoposte ad un esame delle trichine a norma dell'allegato I, capitolo VII, punto 41, sub C;

b) carni fresche suine di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), destinate ad altri usi;

c) carni fresche di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), i), l) e m).

2. La spedizione delle carni fresche di cui al comma 1, può essere effettuata solo conformemente all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

3. Il Ministro della sanità informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee delle autorizzazioni generali concesse.

4. Nelle spedizioni verso gli altri Stati, il tipo di autorizzazione eventualmente utilizzato deve essere indicato nei certificati sanitari i cui modelli figurano nell'allegato II.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 8

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Il Ministero della sanità ha il compito di raccogliere e utilizzare i risultati dei controlli ante e post mortem, effettuati dai veterinari ufficiali, nei casi di diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo.

2. Quando venga diagnosticata una malattia di cui al comma 1, il veterinario ufficiale che ha effettuato il controllo sulle carni comunica l'esito relativo ad ogni specifico caso al Ministero della sanità ed al veterinario ufficiale che controlla l'allevamento di provenienza dell'animale.

3. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee tutte le informazioni concernenti le più ricorrenti malattie degli animali e in particolare quelle trasmissibili all'uomo.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 9

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Il Ministero della sanità, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente regolamento, riconosce l'idoneità degli stabilimenti e redige un elenco degli stessi attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi.

2. Copia dell'elenco di cui al comma 1 viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.

3. Il Ministero della sanità revoca il riconoscimento, dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee, qualora non siano più soddisfatte le condizioni che ne costituiscono il presupposto; a tal fine si tiene conto delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'art. 10.

4. Il veterinario ufficiale effettua sotto la propria responsabilità le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti.

5. Nell'esercizio di tali funzioni il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario appositamente addestrato dipendente dall'ente o dal privato titolare dello stabilimento.

6. Il veterinario ufficiale deve avere in ogni momento libero accesso a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 10

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere a controlli sugli impianti nazionali; in particolare possono controllare se gli stabilimenti riconosciuti applichino effettivamente le disposizioni del presente regolamento e segnatamente quelle dell'allegato I, capitoli I, II e III.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 11

(abrogato dall'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[1. Nel primo comma dell'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, dopo la parola: "bollo", la frase: "di cui alla lettera e) del paragrafo A) del precedente art. 4" è sostituita dalla seguente: "prescritto per gli scambi di carni fresche fra gli Stati membri della Comunità economica europea".

2. Nel secondo comma dell'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, dopo la parola: "certificati", la frase: "conformi al modello di cui all'allegato II" è sostituita dalla seguente: "sanitari conformi al modello previsto per le carni fresche destinate alla spedizione in altri Stati membri della Comunità economica europea".

3. Nel terzo comma dell'art. 14 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, dopo il termine: "revocarle" le parole da "in conformità" a "medesima" sono soppresse.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

Art. 12

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 e gli allegati della legge 29 novembre 1971, n. 1073, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

ROMITA, Ministro per il

coordinamento delle

politiche comunitarie

Visto: il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1991

Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 69

N.d.R.: Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli articoli da 1 a 11 del  presente D.P.R. hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75 G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, ha confermato l'abrogazione degli articoli da 1 a 11 del presente.

ALLEGATI - [non disponibili, vedasi G.U.R.I. 4 ottobre 1991, n. 233] (1)

(1)

Per effetto dell'art. 19, comma 7, lett. c), del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286, gli Allegati del presente decreto hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo della pubblicazione del citato D.L.vo. (S.O. n. 75, G.U.R.I. 14/05/1994, n. 111).

Abrogazione confermata dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193.