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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 257

G.U.R.I. 16 agosto 1991, n. 191

Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, in materia di formazione dei medici specialistici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 1

Formazione a tempo pieno del medico specialista

1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.

2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 2

Programmazione

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facoltà di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, è determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle università.

2. In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facoltà di medicina e della disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto è adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale.

3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione è stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2.

4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, può autorizzare l'espletamento delle attività pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attività di servizio, a condizione che le predette attività siano coerenti con il programma del corso di studio.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 3

Ammissione

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 4

Diritti e doveri degli specializzandi

1. La formazione del medico specialista a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonchè la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

2. Gli specializzandi sono utilizzati in attività di assistenza per il tirocinio pratico connesso alla specializzazione.

3. L'ammissione e la frequenza alla scuola, finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto, non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.

4. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonchè il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, sono determinate nei regolamenti didattici di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

5. Per ogni anno di corso è prevista una prova di esame finale, che può essere ripetuta una sola volta purchè entro l'anno.

6. Lo specializzando, che al termine di ciascun anno non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'art. 5.

7. Il diploma di specializzazione costituisce titolo da valutare separatamente, con specifico punteggio, fra quelli valutabili nei concorsi di accesso ai profili professionali medici.

8. Le università sono tenute alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo del relativo premio è detratto dalla borsa di studio di cui all'art. 6, spettante a ciascun specializzando.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 5

Incompatibilità, congedi e interruzioni

1. Per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale.

2. Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

3. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

4. Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi esteri, la formazione specialistica può svolgersi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno, in strutture sanitarie di Paesi della CEE, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 6

Borse di studio

1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.

2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova.

3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università dei fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto di cui all'art. 2, comma 2.

4. La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti prevista dall'art. 2, comma 3, è corrisposta dal Ministro degli affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con le modalità contenute nella stessa.

5. Si applica l'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 7

Requisiti di idoneità delle strutture

1. I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanità, tenuto conto:

a) della disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali per l'esercizio delle attività inerenti alla formazione specialistica;

b) del numero dei posti letto e dell'organico di personale a fini assistenziali in relazione al numero degli specializzandi;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) della tipologia delle patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente;

e) delle caratteristiche di professionalità del personale presente nella struttura.

2. Le modalità per la verifica della idoneità e della mancanza dei requisiti delle strutture sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle singole scuole.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 368, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 8

Norme finali

1. I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano le modalità per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art. 1, garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della sanità, possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-92.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

ROMITA, Ministro per il

coordinamento delle

politiche comunitarie

DE MICHELIS, Ministro degli

affari esteri

MARTELLI, Ministro di

grazia e giustizia

CARLI, Ministro del tesoro

DE LORENZO, Ministro della sanità

RUBERTI, Ministro dell'università

e della ricerca scientifica

e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI