
DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 1991, n. 41
G.U.R.S. 14 settembre 1991, n. 44
Regolamento di esecuzione dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, relativo all'anticipazione della indennità di buonuscita ai dipendenti dell'Amministrazione regionale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, art. 20;
Vista la circolare 1/GAB prot. n. 303 del 23 giugno 1988, con la quale l'Assessorato alla Presidenza fa riserva di adottare apposito provvedimento di esecuzione per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 11/'88;
Visto il parere favorevole n. 180/'90 espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nella adunanza del 16 aprile 1991;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 292 del 10 giugno 1991;
EMANA
il seguente regolamento
Detrazione dell'indennità di buonuscita
1. L'importo dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita che può essere concessa ai dipendenti della Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, è detratto dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o di eventuali trattamenti analoghi spettanti per la cessazione del rapporto d'impiego all'atto della loro erogazione.
Reiterazione dell'anticipazione concessa
1. L'anticipazione può essere reiterata fino a che l'importo lordo erogato, cumulando le somme già erogate precedenti anticipazioni, non ecceda nel suo complesso il 70 per cento dell'ammontare del trattamento di fine rapporto del dipendente interessato spettante al momento dell'ultima richiesta.
Titoli per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita
1. L'anticipazione dell'indennità di buonuscita è concessa per spese sanitarie, per terapie, interventi straordinari, protesi, assistenza infermieristica e comunque in relazione ad oneri collegati all'infermità necessari per il dipendente o persona della sua famiglia a carico, e riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, corrispondentemente alla parte non coperta da interventi della pubblica amministrazione.
2. L'anticipazione per l'acquisto di prima casa è concessa per acquisto o per costruzione di casa da parte dell'impiegato o da parte di ciascuno dei suoi figli, a condizione che l'impiegato o il coniuge o i figli a carico, nonchè, in caso di acquisto da parte di un figlio dell'impiegato, questo stesso, i suoi figli ed il coniuge, a carico non siano proprietari di appartamento adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
3. Ai fini del comma che precede sono considerati a carico il coniuge ed i figli per i quali è concessa detrazione ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche ed è considerata inadeguata l'abitazione quando abbia un numero di vani, esclusi i servizi, ripostigli e accessori, inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare.
4. L'anticipazione viene concessa anche nel caso in cui si renda necessario l'acquisto o la costruzione di vani contigui per ampliare l'abitazione già di proprietà, nel caso questa risulti inadeguata alle esigenze del nucleo familiare interessato.
Istanze
1. Le istanze debbono essere indirizzate alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale regionale, per il tramite dell'Amministrazione centrale presso cui l'impiegato presta servizio e debbono contenere i seguenti dati:
- dati anagrafici del dipendente;
- dati di inquadramento nel ruolo organico;
- servizi da considerare utili ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;
- posizione giuridica ed economica alla data della richiesta.
Documentazione delle istanze
in caso di richiesta per spese sanitarie
1. La richiesta dell'anticipazione per le spese di cui all'art. 3, primo comma deve essere corredata della documentazione sanitaria relativa all'infermità certificata dalle competenti unità sanitarie locali e da preventivi delle spese presumibili redatti dall'interessato in relazione al tipo di intervento ed al suo costo medio.
2. L'anticipazione può essere richiesta anche per i familiari a carico, per i quali è concessa detrazione ai fini della imposizione sul reddito delle persone fisiche.
3. Nel caso di cui al comma precedente, all'istanza va allegato lo stato di famiglia, ovvero la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Documentazione delle istanze
in caso di richiesta per acquisto di casa
1. La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
- stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 1968 e succ. integrazioni, relativa al dipendente, ove l'acquisto sia previsto per lui o persona convivente, ed anche del figlio ove l'acquisto sia previsto per quest'ultimo;
- certificazione circa lo stato di filiazione nei confronti del dipendente, ovvero dichiarazione sostitutiva, ove l'abitazione sia acquistata per il figlio;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che nè il richiedente nè il destinatario dell'acquisto nè i relativi familiari a carico siano proprietari di casa di abitazione; ovvero risulti la proprietà dell'abitazione non adeguata;
- dichiarazione circa i motivi della inadeguatezza dell'abitazione posseduta ai sensi dell'art. 3.
2. In relazione alle fattispecie concrete, in aggiunta a quanto sopra, le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- per l'acquisto di abitazione da terzi:
a) in via provvisoria "una promessa di compravendita" è con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo (da produrre con l'istanza);
b) "l'atto notarile di compravendita" (da esibire entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);
- per l'acquisto di abitazione in cooperativa:
a) in via provvisoria "un estratto notarile" del libro verbale di assegnazione dell'abitazione ed il contratto di appalto (da produrre con l'istanza);
b) "l'atto notarile di assegnazione dell'alloggio" (da produrre entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);
- nel caso di costruzione in proprio:
a) prescritta autorizzazione edilizia del comune (da produrre con l'istanza);
b) atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno per la costruzione della casa (da produrre con l'istanza);
c) preventivo di spesa (da produrre con l'istanza);
d) fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati (da esibire entro due anni dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);
- nel caso di vendita di prima abitazione occupata ma insufficiente per l'acquisto di altra casa di prima abitazione:
a) una preliminare "dichiarazione giurata" che abbia per oggetto l'impegno a vendere l'abitazione inadeguata, in funzione dell'acquisto della nuova abitazione più idonea (da produrre con l'istanza);
b) in via provvisoria è una "promessa di compravendita" con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo (da produrre con l'istanza);
c) i due "atti notarili di compravendita" (da esibire entro un anno dalla data di erogazione dell'anticipazione).
3. Nel caso di ampliamento della prima casa di abitazione debbono essere prodotti i seguenti documenti:
a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il richiedente non sia proprietario di altra prima casa di abitazione oltre quella per la quale viene avanzata la richiesta di ampliamento;
b) in aggiunta a quanto previsto alla precedente lett. a) e qualora si intenda realizzare l'ampliamento con acquisto da terzi, occorre produrre la documentazione prescritta per l'acquisto da terzi, ove ricorra tale ipotesi, o la documentazione prescritta in caso di costruzione in proprio.
Graduatoria delle istanze di anticipazione
per l'acquisto di casa
1. Le istanze di anticipazione per l'acquisto di casa debbono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Esse sono soddisfatte nei limiti di cui all'art. 9 nell'ordine di graduatoria da compilarsi secondo il seguente punteggio:
a) anzianità di servizio: punti 1 per ogni anno di servizio, eccedente quella minima richiesta;
b) acquisto a nome del dipendente: punti 3;
c) acquisto a nome del figlio: punti 1;
d) nucleo familiare: punti 1 per ciascuna persona a carico;
e) reddito familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi: punti 5 fino a 30 milioni, punti 3 da 31 a 50 milioni, punti 1 oltre i 50 milioni;
f) permanenza in graduatoria: punti 3 per ciascun anno.
3. In caso di reiterazione di domanda dell'anticipazione dopo una prima concessione, l'anzianità da valutare ai fini di cui alla lett. a) è decurtata di quella corrispondente alla percentuale di anticipazione già erogata.
4. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
5. La graduatoria è approvata con decreto presidenziale, è sottoposta a registrazione della Corte dei conti ed è successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione regionale. Della pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Erogazione dell'anticipazione per interventi sanitari
1. Le istanze di anticipazione per interventi sanitari sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 14 ter della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 che esprime, nei termini ivi indicati, parere vincolante sulla loro conformità alle condizioni del presente regolamento.
Erogazione delle anticipazioni
per l'acquisto della prima casa
1. Le istanze relative ad anticipazioni per l'acquisto di prima casa sono soddisfatte nell'ordine della graduatoria fino al limite del 10 per cento degli aventi titolo.
2. Le istanze non soddisfatte, salvo comunicazione di rinunzia degli interessati, sono ricomprese nella graduatoria degli anni successivi, verificati d'ufficio e mediante dichiarazioni rilasciate dagli interessati, il possesso dei requisiti prescritti e le variazioni intervenute.
Procedimento amministrativo
1. Al fine di accelerare l'erogazione delle anticipazioni richieste, l'Amministrazione può procedere, previamente, alla concessione dei benefici in base ai preventivi ed alla documentazione provvisoria, di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti; successivamente, a completamento degli atti richiesti, all'erogazione delle somme dovute.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 31 luglio 1991.
NICOLOSI