
LEGGE 1° giugno 1991, n. 169
G.U.R.I. 4 giugno 1991, n. 129
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, 22 novembre 1990, n. 337, e 28 gennaio 1991, n. 29, ad eccezione dell'articolo 11.
3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MARINI, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1991, N. 108
All'articolo 2:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "non oltre il 30 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 1991"; all'ultimo periodo le parole: "30 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1991";
al comma 3, all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1991";
al comma 7, le parole: "fino al 30 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 1991".
All'articolo 4:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991" sono soppresse; al secondo periodo le parole: "lire 41 miliardi per il 1991" sono sostituite dalle seguenti: "lire 60 miliardi per il 1991".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "30 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1991";
al comma 6, al secondo periodo, le parole: "in sede governativa" sono sostituite dalla seguente: "sindacali", le parole: "31 dicembre 1990" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1991" e le parole: ", nel limite massimo di cinquanta unità" sono soppresse; al terzo periodo, le parole: "lire 3 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "lire 18 miliardi".
All'articolo 10 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: a) per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990; b) per gli anni 1991, 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi'' per gli anni medesimi".