
LEGGE REGIONALE 15 maggio 1991, n. 25
G.U.R.S. 18 maggio 1991, n. 25
Provvedimenti urgenti per far fronte alle difficoltà finanziarie dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S) e degli istituti autonomi per le case popolari.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è prorogato al 1992.
2. L'esecuzione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è rinviata all'esercizio finanziario 1993.
1. Per l'esercizio finanziario 1991 la misura del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è determinata in lire 36.000 milioni.
2. Per i fini di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, relativamente al 1991, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) un contributo straordinario complessivo di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.
1. L'E.A.S. è autorizzato, in deroga a quanto previsto dal proprio statuto, a procedere direttamente all'emissione e all'incasso delle bollette.
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti autonomi per le case popolari dell'Isola un contributo straordinario vincolato all'esclusivo pagamento delle spettanze del personale e dei relativi oneri assistenziali e previdenziali.
2. Il contributo di cui al comma 1, per un ammontare complessivo di lire 40.000 milioni, è ripartito fra gli istituti mediante accreditamento diretto ai rispettivi legali rappresentanti nella misura di:
a) I.A.C.P. di Palermo |
L. |
7.430.000.000 |
b) I.A.C.P. di Catania |
L. |
10.625.000.000 |
c) I.A.C.P. di Messina |
L. |
9.070.000.000 |
d) I.A.C.P. di Acireale |
L. |
1.150.000.000 |
e) I.A.C.P. di Agrigento |
L. |
3.470.000.000 |
f) I.A.C.P. di Enna |
L. |
1.250.000.000 |
g) I.A.C.P. di Caltanissetta |
L. |
1.480.000.000 |
h) I.A.C.P. di Trapani |
L. |
2.025.000.000 |
i) I.A.C.P. di Siracusa |
L. |
1.400.000.000 |
l) I.A.C.P. di Ragusa |
L. |
2.100.000.000 |
1. All'onere di lire 81.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1991.
2. L'onere predetto trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 maggio 1991.
NICOLOSI