
LEGGE REGIONALE 15 maggio 1991, n. 26
G.U.R.S. 18 maggio 1991, n. 25
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, e ulteriori interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 27/1998)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 36 della L.R. 4/96, dall'art. 32 della L.R. 22/96 e dall'art. 9 della L.R. 27/98)
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 5 bis. - 1. All'atto del collocamento in quiescenza per aver raggiunto l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza o per invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche.
2. In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto a mantenere l'assegnazione dell'alloggio, se conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare dello stesso e purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, nell'ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.
3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a quello fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica incrementato del 60 per cento. Nel caso in cui il reddito risulti superiore al limite sopra determinato l'assegnatario può richiedere di occupare l'abitazione a titolo di locazione.
4. Allorchè per carenza dei requisiti previsti dai commi precedenti deve provvedersi al rilascio dell' alloggio, ciò deve avvenire entro sei mesi dalla data dell'evento che ha determinato la cessazione del diritto all' assegnazione".
1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, previa intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai comuni della Sicilia, interessati alla realizzazione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri, comprese nel programma quinquennale di interventi, previsto dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16, anticipazioni per la realizzazione di caserme dell'Arma dei carabinieri, comprese nel programma suindicato, nel limite complessivo di spesa di lire 10.000 milioni, ripartita in due quote di uguale importo a carico degli esercizi 1991 e 1992.
2. L'ammontare dell'anticipazione non può essere superiore all'ammontare dello stanziamento previsto per la realizzazione dell'opera nel programma di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16.
3. Le anticipazioni suindicate saranno recuperate, di intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sull'ammontare degli stanziamenti previsti per gli stessi interventi dal programma straordinario quinquennale di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16.
4. I recuperi delle anticipazioni possono essere riutilizzati per le finalità previste dal presente articolo.
1. All'onere di lire 5.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
2. L'onere predetto e quello ricadente nell'esercizio 1992 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 "Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza", mediante riduzione delle relative disponibilità.