
LEGGE REGIONALE 15 maggio 1991, n. 28
G.U.R.S. 18 maggio 1991, n. 25
Disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi illegittimi.
Testo annotazioni alla data 7 novembre 2012
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Entro cinque anni dalla loro adozione gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, divenuti definitivamente efficaci ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, se illegittimi, possono essere annullati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. (1)
2. Il provvedimento di annullamento è preceduto dalla comunicazione del rilievo sui vizi di legittimità al comune con l'invito a presentare deduzioni con deliberazione consiliare nel termine non prorogabile di trenta giorni.
3. Il provvedimento di annullamento è emesso entro otto mesi dalla data della contestazione ed è subordinato soltanto all'accertamento dei vizi di legittimità.
4. Per gli strumenti urbanistici anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre da tale data.
5. In pendenza della procedura di annullamento, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può ordinare la sospensione dell'efficacia dello strumento urbanistico con provvedimento da comunicare all' amministrazione comunale.
6. L'ordine di sospensione cessa di essere efficace se il decreto di annullamento non viene emesso entro il termine di cui al comma 3.
1. L'articolo 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, si applica anche agli strumenti urbanistici attuativi non soggetti all'approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, se illegittimi.
1. Le deliberazioni con le quali sono stati adottati gli strumenti urbanistici generali e quelli attuativi soggetti all'approvazione regionale, se illegittime, possono essere annullate in qualsiasi tempo dal comune, sentita soltanto la commissione edilizia comunale. Si prescinde dal parere della commissione edilizia se questa, debitamente convocata, non si pronuncia nel termine di trenta giorni.
2. La deliberazione di annullamento è pubblicata in copia all'albo del comune per quindici giorni e durante il periodo di pubblicazione deve essere depositata nella segreteria comunale, a disposizione del pubblico. Essa è quindi trasmessa agli organi di controllo competenti nei successivi quindici giorni.
3. Alla deliberazione di cui al comma 2 si applica l'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
4. Dopo il riscontro di legittimità, la deliberazione di annullamento con le eventuali opposizioni ed osservazioni è trasmessa per l'approvazione all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale provvede, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. La stessa diventa efficace a tutti gli effetti ove l'Assessore non provveda nel termine di sei mesi dalla sua ricezione.
5. Con la deliberazione di annullamento, il consiglio comunale può ordinare la sospensione dell'efficacia dello strumento illegittimo. In tal caso, la deliberazione si intende decaduta ove non sia trasmessa agli organi di controllo competenti entro il termine previsto dal comma 2.
1. Gli strumenti urbanistici attuativi non soggetti all'approvazione regionale, se illegittimi, possono essere annullati in qualsiasi tempo dal comune, sentita soltanto la commissione edilizia comunale. Si prescinde dal parere della commissione edilizia se questa, debitamente convocata, non si pronuncia nel termine di trenta giorni.
2. Alla deliberazione di annullamento si applica il comma 2 dell'articolo 3.