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LEGGE REGIONALE 15 maggio 1991, n. 29

G.U.R.S. 18 maggio 1991, n. 25

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, riguardante "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è aggiunto il seguente:

"Nelle more della costruzione delle condotte sottomarine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare lo scarico provvisorio delle pubbliche fognature sottocosta, purché le stesse rispettino i limiti fissati dalla tabella 5".

Art. 2

1. I termini di cui all'articolo 12, commi primo e secondo, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 1994.

Art. 3

1. All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

"Decorso infruttuosamente detto termine, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente in via sostitutiva a mezzo di un commissario ad acta".

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991.

NICOLOSI