
LEGGE 28 marzo 1991, n. 104
G.U.R.I. 4 aprile 1991, n. 79
Proroga della gestione del servizio di tesoreria [provinciale] (parola soppressa) (1) dello Stato.
TESTO COORDINATO (alla legge 4 agosto 2022, n. 122 e con annotazioni alla data 19 agosto 2021)
Parola soppressa dall'art. 27, comma 1, lett. g), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 27, comma 1, lett. b), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)
1. La gestione del servizio di tesoreria [provinciale] (parola soppressa) (1) dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge 16 aprile 1984, n. 78, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonchè delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.
Parola soppressa dall'art. 27, comma 1, lett. b), n. 1, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
(modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) e lett. c), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)
1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.
[3. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
(integrato dall'art. 27, comma 1, lett. d), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)
1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato.
[2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. d), n. 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
(modificato dall'art. 27, comma 1, lett. e), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalità di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.
[2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. e), n. 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
(integrato e modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), e lett. f), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonchè alla relativa rendicontazione.
[2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.] (comma abrogato) (1)
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78.
3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.
Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. f), n. 2, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
1. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI