
DIRETTIVA (CEE) 91/244 DELLA COMMISSIONE, 6 marzo 1991
G.U.C.E. 8 maggio 1991, n. L 115
Modifiche alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Note sul recepimento
Adottata il: 6 marzo 1991
Entrata in vigore il: 27 marzo 1991
Termine per il recepimento: 31 luglio 1992
Recepita il: 11 febbraio 1992
Provvedimenti nazionali di recepimento:
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/122/CEE (2), in particolare gli articoli 6, 15, 16 e 17,
Considerando che l'allegato I della direttiva 79/409/CEE deve essere modificato in base alle più recenti conoscenze sulla situazione delle specie di uccelli;
Considerando che, per impedire che gli interessi commerciali esercitino un'eventuale pressione nociva sui livelli del prelievo, è opportuno vietare la commercializzazione delle sottospecie Anser Albifrons flavirostris e Tetrao tetrix tetrix;
Considerando che, per le specie e sottospecie Anser albifrons albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Anas clypeata, Tetrao tetrix britannicus Pluvialis apricaria, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago e Scolopax rusticola, la commercializzazione deve essere assoggettata alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 79/409/CEE;
Considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento della direttiva 79/409/CEE al progresso tecnico e scientifico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati I e III della direttiva 79/409/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.