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DIRETTIVA (CEE) 91/244 DELLA COMMISSIONE, 6 marzo 1991

G.U.C.E. 8 maggio 1991, n. L 115

Modifiche alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Note sul recepimento

Adottata il: 6 marzo 1991

Entrata in vigore il: 27 marzo 1991

Termine per il recepimento: 31 luglio 1992

Recepita il: 11 febbraio 1992

Provvedimenti nazionali di recepimento:

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/122/CEE (2), in particolare gli articoli 6, 15, 16 e 17,

Considerando che l'allegato I della direttiva 79/409/CEE deve essere modificato in base alle più recenti conoscenze sulla situazione delle specie di uccelli;

Considerando che, per impedire che gli interessi commerciali esercitino un'eventuale pressione nociva sui livelli del prelievo, è opportuno vietare la commercializzazione delle sottospecie Anser Albifrons flavirostris e Tetrao tetrix tetrix;

Considerando che, per le specie e sottospecie Anser albifrons albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Anas clypeata, Tetrao tetrix britannicus Pluvialis apricaria, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago e Scolopax rusticola, la commercializzazione deve essere assoggettata alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 79/409/CEE;

Considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento della direttiva 79/409/CEE al progresso tecnico e scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 25 aprile 1979, n. L 103.

(2)

G.U. 16 aprile 1986, n. L 100.

Art. 1

Gli allegati I e III della direttiva 79/409/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1991.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

Allegato I

Allegato III/1

Allegato III/2