
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
LEGGE 30 gennaio 1991, n. 31
G.U.R.I. 1° febbraio 1991, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
1. Il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e 2 ottobre 1990, n. 270.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
SACCOMANDI, Ministro della
agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1990, N. 367
All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: "per ettaro" sono inserite le seguenti: "e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda,".
All'articolo 3, al comma 1, le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono" e le parole: "per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti" sono soppresse.
All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: "o dell'agricoltore" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dell'agricoltore".
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire".
All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Per le aziende agricole di funghicoltura, di cui all'articolo 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso articolo 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive".
All'articolo 6, al comma 1, le parole: "non inferiore al 50 per cento della media" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 45 per cento della media".