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N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO, con decorrenza 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.

DECRETO LEGGE 28 gennaio 1991, n. 27

G.U.R.I. 28 gennaio 1991, n. 23

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102)

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO, con decorrenza 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO, con decorrenza 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 1

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO, con decorrenza 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 2

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1991, n. 102)

1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico.

[2. Nel caso di cessione di partecipazioni o diritti acquistati in valuta estera, ai fini del calcolo della plusvalenza il controvalore in lire è determinato secondo il cambio del giorno dell'acquisto e della cessione, rilevato alla borsa valori di Milano]. (comma soppresso) (1)

3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.

5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.

5-bis. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote."

[6. Ciascun soggetto che per ragioni professionali agisce come tramite o comunque interviene nelle cessioni di cui all'articolo 1, entro il mese successivo a quello in cui il cedente effettua la prima operazione nel periodo di imposta, se non viene esercitata l'opzione prevista nell'articolo 3, deve comunicare le generalità del cedente con l'indicazione del codice fiscale, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso cedente]. (comma soppresso) (1)

(1)

I commi annotati sono stati soppressi dalla legge di conversione 25 marzo 1991, n. 102.

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO, con decorrenza 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 3

Particolari modalità di applicazione dell'imposta

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1991, n. 102)

1. Per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.

2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata ai predetti soggetti.

3. Nel caso di opzione di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 15 per cento sulla plusvalenza determinata come segue:

a) per le operazioni che hanno ad oggetto titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in misura corrispondente a quella che risulta applicando al corrispettivo pattuito la variazione del prezzo medio dell'ultimo mese del trimestre solare precedente dei singoli titoli, rilevato alla borsa valori di Milano o, in difetto alle borse presso cui i titoli sono quotati, rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese del quarto trimestre solare precedente. Nel primo anno di applicazione la variazione si considera determinata, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1991, nella misura del 3 per cento; per quelle effettuate nel secondo trimestre del 1991, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di marzo 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel terzo trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di giugno 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel quarto trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di settembre 1991 e quello di dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione la misura della variazione è stabilita dai comitati direttivi degli agenti di cambio. In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7 per cento;

b) per le operazioni aventi ad oggetto titoli, quote o diritti diversi da quelli indicati nella lettera a), in misura corrispondente a quella risultante dall'applicazione della percentuale del 3 per cento sul corrispettivo pattuito. Dal 1º gennaio al 31 marzo 1992 tale percentuale è stabilita nella misura risultante dalla sommatoria della percentuale del 3 per cento e di quella corrispondente alla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, prevista nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992. Dal 1º aprile al 31 dicembre 1992, la percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sulla base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del Paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale e programmatica. In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per cento.

4. I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.

6. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;".

6-bis. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO, con decorrenza 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 4

Adempimenti degli intermediari

(sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1991, n. 102)

1. Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonchè i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'articolo 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti.

2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo.

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO, con decorrenza 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 5

Accertamento dell'imposta e sanzioni

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1991, n. 102)

1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602; la maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa; se l'imposta evasa è superiore a 50 milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La stessa disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva, salve le disposizioni del codice penale. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire dieci milioni. La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO, con decorrenza 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 6

Disposizioni di attuazione e transitorie

(modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1991, n. 102)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, quando l'acquisto di titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, per la determinazione del prezzo di acquisto, si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto, comprese tra queste le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, nella borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale; [la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 3]. (parole soppresse) (1)

2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

2-bis. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 4, relativa alle operazioni effettuate dal 28 al 31 gennaio 1991 è versata, con le modalità previste dalla predetta disposizione, entro il 15 aprile 1991.

(1)

Le parole annotate sono state soppresse dalla legge di conversione 25 marzo 1991, n. 102.

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO, con decorrenza 1° luglio 1998, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

VASSALLI, Ministro di grazia

e giustizia

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI