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DIRETTIVA (CEE) 91/72 DELLA COMMISSIONE, 16 gennaio 1991

G.U.C.E. 15 febbraio 1991, n. L 42

Modifiche alla direttiva 79/112 del Consiglio per quanto concerne la menzione degli aromi nell'elenco degli ingredienti che figurano sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

Note sul recepimento

Adottata il: 16 gennaio 1991

Entrata in vigore il: 7 febbraio 1991

Termine per il recepimento: 30 giugno 1992 e 1° gennaio 1994

Recepita il: 27 gennaio 1992

Provvedimenti nazionali di recepimento:

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109

Nota

In quanto recante mera modifica alla Dir. 79/112/CEE, la presente cessa di avere effetto a decorrere dal 26 maggio 2000, data di entrata in vigore della Dir. 2000/13/CE, il cui articolo 26 ha espressamente abrogato, con avvertenze, la direttiva qui modificata.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), terzo trattino,

Considerando che le legislazioni nazionali divergenti per quanto riguarda le modalità di denominazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti che figura sull'etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolare la libera circolazione dei suddetti prodotti e falsare le condizioni di concorrenza;

Considerando che qualsiasi normativa concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere basata sul requisito essenziale dell'informazione e della tutela dei consumatori;

Considerando che a tal fine è opportuno proteggere il qualificativo "naturale" o qualsiasi espressione di significato equivalente;

Considerando che detti termini sono stati definiti all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e dei materiali di base per la loro preparazione (3);

Considerando che è necessario estendere detta definizione al settore dell'etichettatura dei prodotti alimentari;

Considerando che, conformemente alla procedura dell'articolo 17 della direttiva 79/112/CEE, il progetto dei provvedimenti da adottare è stato sottoposto al Comitato permanente per i prodotti alimentari, che non è stato in grado di pronunciarsi in merito, e che pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali provvedimenti;

Considerando che il Consiglio non ha stabilito in merito entro il termine di tre mesi che gli era stato assegnato e che pertanto spetta alla Commissione adottare i suddetti provvedimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 8 febbraio 1979, n. L 33.

(2)

G.U. 30 giugno 1989, n. L 186.

(3)

G.U. 15 luglio 1988, n. L 184.

Art. 1

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- gli aromi sono denominati conformemente all'allegato III della presente direttiva."

2) E' aggiunto l'allegato III seguente:

"ALLEGATO III

Denominazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti

1. Gli aromi sono denominati con il termine di "aromi", o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma.

2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e/o preparati aromatizzanti quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE relativa agli aromi.

3. Se la denominazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente, può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata."

Art. 2

1. Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in modo da:

- permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992,

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, legislative, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1991.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente