
LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1991, n. 2
G.U.R.S. 9 gennaio 1991, n. 2
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, concernente il riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, è sostituito dal seguente:
"2. Per la nomina in ruolo del personale di cui all'art. 9 in possesso di diploma di laurea, titolo di abilitazione e dell'apposito titolo di specializzazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ove prescritto, in sede di prima applicazione, si prescinde dal titolo di studio specifico previsto dall'art. 27, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, purché detto personale abbia, all'entrata in vigore della presente legge, almeno un quinquennio di servizio continuativo quale incaricato di presidenza".