
LEGGE 7 giugno 1991, n. 182
G.U.R.I. 18 giugno 1991, n. 141
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.
TESTO COORDINATO (alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e con annotazioni alla data 3 maggio 2021)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, convertito dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, modificato dall'art. 34, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, dall'art. 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 30 aprile 1999, n. 120)
1. Le elezioni dei consigli comunali [e provinciali] (parole soppresse) (1) si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. (2)
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 142, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In deroga a quanto previsto dal comma annotato, limitatamente all'anno 2020, si rimanda all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, e limitatamente all'anno 2021, all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58.
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, convertito dalla legge 23 aprile 1993, n. 120 e dall'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 30 aprile 1999, n. 120)
1. Le elezioni dei consigli comunali [e provinciali] (parole soppresse) (1) che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 142, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
(sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 8, comma 1, lett. b), della legge 30 aprile 1999, n. 120)
1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perchè provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.
1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.
1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI