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LEGGE 17 dicembre 1992, n. 483

G.U.R.I. 18 dicembre 1992, n. 297

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva.

Testo annotato al 31 luglio 2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del

Consiglio dei Ministri

PAGANI, Ministro delle poste

e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 408

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole da: "20 per cento" fino a: "orario giornaliero di programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione";

b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.

9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al comma 9-bis.

9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993";

c) al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi";

d) il primo periodo del comma 15 è soppresso;

e) al secondo periodo del comma 15 dopo le parole: "in materia" sono inserite le seguenti: "di sponsorizzazioni".

2. Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

3. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si applicano a partire dal 1 luglio 1993".

All'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le dieci ore, qualora i soggetti autorizzati, durante la trasmissione dei programmi in contemporanea, non irradino alcuna forma di pubblicità". (1)

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nominato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dura in carica un quinquennio e non può essere confermato.

2. All'articolo 6, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole da: "Il Garante" fino a: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere confermato"".