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DIRETTIVA (CEE) 92/110 DEL CONSIGLIO, 14 dicembre 1992

G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 394

Modifica alla direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che le carni macinate, le preparazioni di carni e la polpa di carne destinata alla fabbricazione sono comprese nell'elenco dei prodotti contenuto nell'allegato II del trattato; che la produzione e gli scambi di queste carni, preparazioni e polpa sono una fonte importante di reddito per parte della popolazione agricola;

Considerando che, per garantire lo sviluppo razionale dell'industria che produce tali carni e per aumentarne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme sanitarie per la produzione e per l'immissione sul mercato di tali tipi di carne;

Considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva di un mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

Considerando che l'adozione di tali norme di salubrità migliora la protezione della salute pubblica e di conseguenza agevola la completa realizzazione del mercato interno;

Considerando che per raggiungere questo scopo è necessario estendere le principali norme sanitarie stabilite con la direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione e agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (4), a tutta la produzione e alla immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni nella Comunità;

Considerando che la possibilità data agli Stati membri di mantenere provvisoriamente norme meno severe per le carni e preparazioni di carni destinate al mercato nazionale non dovrebbe avere un'incidenza sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità al 1° gennaio 1993;

Considerando che, nell'attesa dell'adozione di tutte le disposizioni necessarie per estendere le principali norme sanitarie stabilite dalla direttiva 88/657/CEE a tutta la produzione ed immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni nella Comunità, conviene disciplinare taluni punti particolari allo scopo di evitare problemi nella produzione e commercializzazione delle carni e delle preparazioni di carni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 2 aprile 1990, n. C 84 e G.U. 6 novembre 1991, n. C 288.

(2)

G.U. 15 luglio 1991, n. C 183.

(3)

G.U. 10 settembre 1990, n. C 225.

(4)

G.U. 31 dicembre 1988, n. L 382. Direttiva modificata dalla direttiva 89/662/CEE (G.U. 30 dicembre 1989, n. L 395).

Art. 1

La direttiva 88/657/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, punto 2), lettera f), ultima frase è sostituito dal testo seguente:

"nonché ogni laboratorio di preparazioni di carni che risponda ai requisiti di cui al capitolo I degli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE."

2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) è sostituito dal testo seguente:

"g) durante il trasporto verso il paese di destinazione, devono essere accompagnate da un certificato sanitario che soddisfi ai requisiti dell'allegato I, capitolo XII della direttiva 64/433/CEE o a quelli dell'allegato I, capitolo XI della direttiva 71/118/CEE..." (resto invariato).

3) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri possono disporre di un termine che scade il 1° gennaio 1996 affinché tutte le carni e le preparazioni di carni di cui all'articolo 2, punto 2) prodotte nel loro territorio per esservi commercializzate soddisfino, con riserva del secondo comma del presente paragrafo, i requisiti della presente direttiva."

4) All'allegato I, capitolo III, punto 8 il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:

"in particolare esse non possono essere ottenute con carni provenienti dalle seguenti parti di bovini, suini, ovini e caprini: carne di testa, punte di sezionamento della nuca e dell'incollatura, zone di iniezione, rimasugli di carne raschiati dagli ossi, diaframma e la parte non muscolare della linea alba, la regione del carpo e del tarso."

5) All'allegato I, capitolo IV, punto 10 il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

"b) le preparazioni di carni ottenute con carni macinate conformemente all'articolo 2, punto 2), lettera c) possono essere commercializzate soltanto se conformi ai requisiti seguenti:

i) essere state congelate conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, alla velocità di congelamento di almeno 1 cm/ora. La durata massima di conservazione deve essere limitata a 6 mesi;

ii) essere state sottoposte a refrigerazione, ad una temperatura all'interno di + 2 °C al massimo; deve essere menzionata la data limite per il consumo. Le preparazioni di carni di cui ai punti i) e ii) devono essere confezionate in unità di spedizione."

6) All'allegato I, capitolo VII, punto 18 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"le carni e preparazioni di carni definite all'articolo 2, punto 2) della presente direttiva, preparate negli stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g); il loro imballaggio deve essere munito del bollo sanitario dello stabilimento, definito nell'allegato X della direttiva 64/493/CEE e nell'allegato A, capitolo VIII della direttiva 77/99/CEE."

Art. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993 per quanto concerne il punto 3) e anteriormente al 1° dicembre 1993 per quanto concerne i punti 1), 2), 4), 5) e 6) dell'articolo 1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER