
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1788/2001. Successivamente, tale decorrenza è stata fissata al 1° novembre 2002 dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1113/2002.
REGOLAMENTO (CEE) N. 3457/92 DELLA COMMISSIONE, 30 novembre 1992
G.U.C.E. 1 dicembre 1992, n. L 350
Modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1788/2001. Successivamente, tale decorrenza è stata fissata al 1° novembre 2002 dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1113/2002.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 16 dicembre 1992
Applicabile dal: 16 dicembre 1992
______________________________________________________________________
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1788/2001. Successivamente, tale decorrenza è stata fissata al 1° novembre 2002 dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1113/2002.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4,
Considerando che occorre stabilire il testo e il modello del certificato di controllo che deve scortare i prodotti importati in provenienza da paesi terzi e destinati ad essere posti in commercio come prodotti biologici;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 22 luglio 1991, n. L 198.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1788/2001. Successivamente, tale decorrenza è stata fissata al 1° novembre 2002 dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1113/2002.
1. Il certificato di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91 viene rilasciato dall'organismo stabilito a seguito dell'esame previsto dal regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (1), al fine di redigere l'elenco di cui all'allegato del medesimo per il paese terzo in cui il prodotto è stato ottenuto e preparato e da cui è stato spedito verso la Comunità.
Viene emesso un certificato per ogni destinatario.
2. Il certificato di controllo è redatto in almeno una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello e di preferenza nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro di destinazione.
3. Il certificato di controllo consta di una sola pagina e scorta il prodotto nell'esemplare originale. Eventuali copie devono recare l'indicazione "copia" o "duplicato", apposta a stampa o mediante timbro.
4. Il modello del certificato di controllo è riprodotto in allegato.
G.U. 17 gennaio 1992, n. L 11.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1788/2001. Successivamente, tale decorrenza è stata fissata al 1° novembre 2002 dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1113/2002.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1992.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1788/2001. Successivamente, tale decorrenza è stata fissata al 1° novembre 2002 dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1113/2002.