
LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1992, n. 9
G.U.R.S. 1° ottobre 1992, n. 46
Modifica degli articoli 2 e 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6: "Disposizioni di carattere finanziario", e norme concernenti il servizio di trasporto gratuito per i soggetti di handicap.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole "le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 entreranno in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 6 entreranno in vigore".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole "per il periodo 1° gennaio 1992-31 luglio 1992" sono sostituite con le parole: "per il periodo 1° gennaio 1992-30 giugno 1992".
1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche e private di cui all'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.