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LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1992, n. 9

G.U.R.S. 1° ottobre 1992, n. 46

Modifica degli articoli 2 e 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6: "Disposizioni di carattere finanziario", e norme concernenti il servizio di trasporto gratuito per i soggetti di handicap.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole "le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 entreranno in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 6 entreranno in vigore".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole "per il periodo 1° gennaio 1992-31 luglio 1992" sono sostituite con le parole: "per il periodo 1° gennaio 1992-30 giugno 1992".

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche e private di cui all'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, 1° ottobre 1992.

CAMPIONE