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REGOLAMENTO (CEE) N. 2794/92 DEL CONSIGLIO, 21 settembre 1992

G.U.C.E. 26 settembre 1992, n. L 282

Seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera a),

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che, in base alle nuove statistiche disponibili, i cinque nuovi Laender della Germania riunificata presentano caratteristiche corrispondenti, per quanto riguarda il settore dell'acquicoltura, a quelle delle regioni meno sviluppate della Comunità, per le quali il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (4), prevede un tasso più elevato di contributo comunitario;

Considerando che Ceuta e Melilla sono regioni che possono beneficiare dei tassi massimi di aiuto previsti per l'acquicoltura;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 prevede già, per il Meclenburgo-Pomerania occidentale e per Ceuta e Melilla, l'applicazione del tasso di contributo comunitario più favorevole nelle azioni di ristrutturazione, rinnovamento e ammodernamento della flotta da pesca;

Considerando che occorre pertanto includere le regioni in questione nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 19 maggio 1992, n. C 127.

(2)

G.U. 21 settembre 1992, n. C 241.

(3)

Parere reso l'1-2 luglio 1992.

(4)

G.U. 31 dicembre 1986, n. L 376. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (G.U. 31 dicembre 1990, n. L 380).

Art. 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO

"ALLEGATO III

CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUICOLTURA E LA SISTEMAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA


I. Acquicoltura
__________________________________________________________________________
         Regioni                        Contributo        Partecipazione
                                       comunitario         finanziaria
                                                        degli Stati membri
__________________________________________________________________________
1. Grecia, Andalusia, Canarie,
   Ceuta e Melilla, Castiglia-León,
   Castiglia-La Mancha, Estremadura,
   Galizia, Scozia occidentale [1],
   "arrondissements" di Quimper e
   di Lorient, Irlanda, Irlanda
   del Nord, Mezzogiorno, Portogallo,
   dipartimenti francesi d'oltremare,
   Veneto, Meclemburgo-Pomerania
   occidentale, Brandeburgo,
   Sassonia-Anhalt, Turingia e
   Sassonia                                40%             fra 10 e 30%
2. Altre regioni                           25%             fra 10 e 25%
__________________________________________________________________________
[1] Per "Scozia occidentale" si intendono le seguenti regioni: contea di
    Dumfries and Galloway, isole Western, Orkney e Shetland, nonché i
    distretti di Caithness, Sutherland, Ross and Cromarty, Skye and
    Lochalsh, Lochaber, Argyll and Bute, Cunninghame, Kyle and Carrick.
__________________________________________________________________________
II. Zone marine protette
Contributo comunitario: 50%.
Partecipazione dello Stato membro: fra 10 e 35%."