
REGOLAMENTO (CEE) N. 2794/92 DEL CONSIGLIO, 21 settembre 1992
G.U.C.E. 26 settembre 1992, n. L 282
Seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera a),
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che, in base alle nuove statistiche disponibili, i cinque nuovi Laender della Germania riunificata presentano caratteristiche corrispondenti, per quanto riguarda il settore dell'acquicoltura, a quelle delle regioni meno sviluppate della Comunità, per le quali il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (4), prevede un tasso più elevato di contributo comunitario;
Considerando che Ceuta e Melilla sono regioni che possono beneficiare dei tassi massimi di aiuto previsti per l'acquicoltura;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 prevede già, per il Meclenburgo-Pomerania occidentale e per Ceuta e Melilla, l'applicazione del tasso di contributo comunitario più favorevole nelle azioni di ristrutturazione, rinnovamento e ammodernamento della flotta da pesca;
Considerando che occorre pertanto includere le regioni in questione nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 19 maggio 1992, n. C 127.
G.U. 21 settembre 1992, n. C 241.
Parere reso l'1-2 luglio 1992.
G.U. 31 dicembre 1986, n. L 376. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (G.U. 31 dicembre 1990, n. L 380).
L'allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GUMMER
ALLEGATO
"ALLEGATO III
CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUICOLTURA E LA SISTEMAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA
I. Acquicoltura __________________________________________________________________________ Regioni Contributo Partecipazione comunitario finanziaria degli Stati membri __________________________________________________________________________ 1. Grecia, Andalusia, Canarie, Ceuta e Melilla, Castiglia-León, Castiglia-La Mancha, Estremadura, Galizia, Scozia occidentale [1], "arrondissements" di Quimper e di Lorient, Irlanda, Irlanda del Nord, Mezzogiorno, Portogallo, dipartimenti francesi d'oltremare, Veneto, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt, Turingia e Sassonia 40% fra 10 e 30% 2. Altre regioni 25% fra 10 e 25% __________________________________________________________________________ [1] Per "Scozia occidentale" si intendono le seguenti regioni: contea di Dumfries and Galloway, isole Western, Orkney e Shetland, nonché i distretti di Caithness, Sutherland, Ross and Cromarty, Skye and Lochalsh, Lochaber, Argyll and Bute, Cunninghame, Kyle and Carrick. __________________________________________________________________________ II. Zone marine protette Contributo comunitario: 50%. Partecipazione dello Stato membro: fra 10 e 35%."