
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2000.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2467/92 DELLA COMMISSIONE, 25 agosto 1992
G.U.C.E. 27 agosto 1992, n. L 246
Ampliamento dell'elenco dei seminativi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2000.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 3 settembre 1992
Applicabile dal: 1° luglio 1992
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2000.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;
Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), in particolare l'articolo 12,
Considerando che il granturco dolce rientra nel campo d'applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; che a decorrere dalla campagna 1993/1994 tale prodotto sarà confrontato, analogamente agli altri cereali, ad una diminuzione del sostegno e della protezione all'importazione; che è pertanto opportuno applicare anche ad esso il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
Considerando che i metodi di produzione dei piselli destinati al consumo umano si differenziano da quelli dei piselli destinati all'alimentazione animale soltanto per quanto attiene allo stadio di maturazione al momento della raccolta; che l'applicazione di un trattamento diversificato richiederebbe il ricorso ad un regime di controlli sproporzionato; che è quindi appropriato aggiungere questa coltura nell'elenco dei seminativi;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali e le piante proteiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2000.
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono aggiunti i seguenti seminativi:
Codice NC Designazione delle merci I. CEREALI 0709 90 60 Granturco dolce II. PIANTE PROTEICHE 0708 10 Piselli (Pisum sativum)
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Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 agosto 1992.
Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione