
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 20 agosto 1992
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 106 G.U.R.I. 21 agosto 1992, n. 196
Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo. (1)
Testo annotato al 13 aprile 1999
Per effetto dell'art. 69, comma 1, del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 112, tutti i rinvii alle disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenuti nel presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 112.
IL MINISTERO DELLE FINANZE
Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze è approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di perseguire una razionalizzazione dei vari articoli della tariffa e di ridurne il numero mediante il loro accorpamento, il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto - prescrivendo di tener conto degli aumenti già disposti con il predetto decreto-legge - l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in altre e diverse disposizioni di legge e la possibilità di apportare variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al 20 per cento in aumento e al 40 per cento in diminuzione, a condizione che sia comunque assicurata nel complesso una invarianza di gettito;
Ritenuto che il maggior gettito conseguente all'approvazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 333 del 1992 risulta essere pari al 50 per cento del totale delle entrate assicurate dal tributo anteriormente ai disposti aumenti e che nessuna variazione a tale riguardo comporta nel complesso la tariffa allegata al presente decreto;
Ritenuto che le maggiori entrate sono riservate all'erario e destinate ai fini di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992;
Decreta:
1. E' approvata la tariffa dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, annessa - allegato A - al citato decreto del Presidente della Repubblica.
1. Gli istituti bancari distributori primari, relativamente ai valori afferenti l'imposta di bollo, diversi dalle speciali marche e foglietti per cambiali, distribuiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato i relativi ammontari per due terzi sul cap. 1205, e per un terzo sul cap. 1205, art. 4. Gli ammontari dei valori relativi alle cambiali devono essere versati sul cap. 1205.
2. La Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, deve versare il terzo indicato nel comma 1 alla competente sezione di tesoreria dello Stato sul cap. 1205, art. 4, ed i restanti due terzi, unitamente all'imposta afferente i valori per cambiali, alla regione Siciliana, con le consuete modalità.
3. Con gli stessi criteri indicati nei commi 1 e 2, devono provvedere gli uffici del registro interessati, compresi quelli ubicati in Sicilia, per le somme da essi riscosse, tenendo parimenti conto ai fini della ripartizione e del versamento sugli indicati capitoli, degli incassi del visto bollo per cambiali. Alle stesse prescrizioni devono attenersi l'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma e l'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma per i versamenti effettuati sugli appositi conti correnti postali ad essi intestati, rispettivamente per imposta di bollo dovuta in misura forfettaria sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere (articolo 20 tariffa) e per l'imposta di bollo relativa alle operazioni compiute dagli uffici della Motorizzazione civile. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., deve accompagnare il versamento all'ufficio bollo di Roma con una comunicazione dalla quale risultino gli importi delle operazioni effettuate in Sicilia. (1)
Per il riordino degli uffici della Motorizzazione civile, vedi l'art. 106, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.