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REGOLAMENTO (CEE) N. 2069/92 DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1992

G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215

Modifica al regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 2 agosto 1992

Applicabile dal: 1° agosto 1993 (vedi nota)

Nota

L'art. 2 ha disposto che l'art.1.1.1. si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

In quanto recante mera modifica al Reg. (CE) n. 3013/89, il presente è da intendersi di fatto abrogato a decorrere dal 20 novembre 1998, dal Reg. (CE) n. 2467/1993.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che, alla luce dell'esperienza, il regolamento (CEE) n. 3013/89 (4) esige talune modifiche;

Considerando che è opportuno, per motivi di buona gestione amministrativa, di far coincidere la data limite per il versamento del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 con la fine dell'esercizio finanziario;

Considerando che la tendenza all'aumento del patrimonio ovino nella Comunità ha per effetto una sensibile diminuzione dei prezzi, con gravi conseguenze per l'equilibrio del mercato; che tale evoluzione, pur essendo parzialmente frenata dalle varie misure introdotte negli ultimi anni, soprattutto nel settore dei prezzi e degli stabilizzatori, ha tuttavia avuto per conseguenza un aumento della produzione e delle spese del FEAOG durante gli ultimi quattro anni;

Considerando che è quindi opportuno applicare nuove misure, ispirate a un maggiore rigore, prevedendo, con riserva di disposizioni particolari applicabili alle associazioni di produttori, un limite individuale per produttore in base al totale dei premi concessi a ciascun produttore nella campagna 1991;

Considerando che, al fine di contenere talune tendenze della produzione nella Comunità, è tuttavia opportuno applicare al suddetto totale un coefficiente fissato da ciascuno Stato membro e che riflette il rapporto fra il numero totale di animali ammissibili all'inizio del 1989, 1990 o 1991 e il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio nella campagna di commercializzazione 1991; che, tuttavia, devono essere previste disposizioni particolari per la Germania per tener conto di taluni problemi specifici dei nuovi "Länder";

Considerando che i nuovi produttori, nonché i produttori il cui patrimonio ovino di riferimento non corrisponde alla normale evoluzione delle mandrie non devono essere esclusi dal diritto al premio; che è opportuno, a tal uopo, prevedere una riserva nazionale costituita inizialmente mediante un prelievo forfettario sui limiti individuali di tutti i produttori; che occorre adottare provvedimenti per aumentare la riserva nelle zone meno favorite;

Considerando che talune evoluzioni della produzione sono rese necessarie da eventuali modifiche del patrimonio o delle capacità di produzione dei beneficiari; che è opportuno prevedere che i diritti acquisiti in materia di limiti individuali possano, a talune condizioni, essere trasferiti ad altri produttori; che per dare al sistema del trasferimento la massima flessibilità possibile conviene consentire che il trasferimento dei diritti possa aver luogo anche senza trasferimento dell'azienda; che conviene assoggettare il trasferimento a norme che consentano che taluni diritti vengano ceduti senza versamento alla riserva nazionale per poter attribuire, in particolare, diritti a nuovi produttori;

Considerando che, per tener conto del fatto che ai produttori dovrebbe essere consentito di ridurre la loro produzione per un periodo limitato, conviene autorizzare gli Stati membri a prevedere la possibilità di un trasferimento temporaneo dei diritti al premio;

Considerando che è opportuno creare un legame fra le zone o località sensibili e la produzione ovina e caprina, al fine di assicurarne il mantenimento, soprattutto nelle zone in cui non esistono attività alternative;

Considerando che l'introduzione del suddetto regime, mantenendo l'attuale livello delle mandrie, dovrebbe ridurre sensibilmente i rischi di bilancio; che è pertanto opportuno fissare il coefficiente di diminuzione del prezzo di base di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento al livello deciso per la campagna 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 22 novembre 1991, n. C 303.

(2)

G.U. 18 maggio 1992, n. C 125.

(3)

G.U. 21 aprile 1992, n. C 98.

(4)

G.U. 7 ottobre 1989, n. L 289. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3246/91 (G.U. 8 novembre 1991, n. L 367).

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 5:

- nei paragrafi 3 e 5, "70%" è sostituito da "80%";

- il testo del paragrafo 6, quarto comma è sostituito dal testo seguente:

"L'importo del premio definitivo è fissato immediatamente dopo la fine della campagna in questione e non oltre il 31 marzo. Entro il 15 ottobre dello stesso anno si procede, se del caso, al versamento del saldo."

2) Sono aggiunti i seguenti articoli:

"Articolo 5 bis

1. Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5 è instaurato un limite individuale per produttore.

Per i produttori che hanno beneficiato della concessione del premio prima della campagna 1992, il premio è versato a titolo della campagna 1993 e delle campagne successive nei limiti del numero di animali per i quali il premio è stato versato a titolo della campagna 1991, applicando a tale numero il coefficiente di cui al paragrafo 5.

Tuttavia, qualora questo coefficiente sia superiore a 1, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, in tutto o in parte, il numero supplementare dei diritti al premio che ne risultano per alimentare la riserva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1.

I limiti sono ridotti in maniera tale che possa essere costituita la riserva nazionale di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1.

2. In caso di circostanze naturali che hanno determinato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per la campagna 1991, è preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nella campagna più vicina. In caso di mancato versamento o di versamento ridotto del premio per la campagna 1991 a seguito dell'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, è preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.

3. In caso di associazioni o altre forme di cooperazione fra produttori, i limiti di cui al paragrafo 1 sono applicati individualmente a ciascuno dei produttori associati secondo la regola seguente:

a) nel caso in cui il criterio di ripartizione delle mandrie previsto all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2385/91 (1) sia stato comunicato dall'associazione di produttori all'autorità competente a titolo della campagna 1991, conformemente all'articolo 4 del suddetto regolamento, i limiti sono fissati per ciascun produttore sulla base di detto criterio di ripartizione.

b) nel caso in cui il criterio di ripartizione previsto alla lettera a) non sia stato comunicato dall'associazione di produttori a titolo della campagna 1991, il premio è versato all'associazione nei limiti del numero di animali per i quali il premio è stato concesso all'associazione a titolo della campagna 1991 e secondo le regole definite al paragrafo 1. Un limite individuale è fissato per ciascun produttore a titolo della campagna 1993, secondo il criterio di ripartizione comunicato dall'associazione.

In caso di ulteriori modifiche della composizione dell'associazione, per il versamento del premio all'associazione si tiene conto della contabilizzazione dei limiti individuali di ciascun produttore che ha aderito all'associazione o l'ha abbandonata.

4. a) Il diritto al premio spetta ai produttori che hanno ottenuto il premio a titolo della campagna 1991 e che hanno presentato una domanda di premio anche a titolo della campagna 1992.

b) Se un produttore vende o cede altrimenti la sua azienda egli può trasferire tutti i suoi diritti al premio al suo successore nell'azienda.

Il produttore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori, senza trasferimento dell'azienda. La Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 30, le norme specifiche relative al numero minimo che può formare oggetto di un trasferimento parziale.

In caso di trasferimento senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti al premio trasferiti, entro un limite del 15%, è ceduta senza compenso alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, ai fini di una distribuzione gratuita a nuovi produttori o ad altri produttori prioritari di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2.

c) Gli Stati membri:

- prendono le misure necessarie per evitare che diritti al premio vengano trasferiti fuori dalle zone sensibili o regioni in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale;

- possono prevedere che i trasferimenti dei diritti senza trasferimento dell'azienda sono effettuati o direttamente fra i produttori o per l'intermediario della riserva nazionale.

d) Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data da stabilirsi, cessioni temporanee di una parte dei diritti al premio che il produttore avente diritto non intende utilizzare.

e) I diritti al premio trasferiti o temporaneamente ceduti ad un produttore si sommano a quelli che gli sono stati attribuiti inizialmente.

Tuttavia, il premio effettivamente concesso a tasso pieno non deve superare i limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7.

f) La Commissione adotta le norme di attuazione del presente paragrafo secondo la procedura prevista all'articolo 30, in particolare quelle che consentano agli Stati membri di determinare, tenuto conto della struttura delle loro mandrie di pecore, la riduzione di cui al paragrafo 1 nonché quelle che consentono agli Stati membri di risolvere i problemi specifici connessi con il trasferimento dei diritti al premio di produttori che non sono proprietari delle superficie occupate della loro azienda.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri fissano un coefficiente che esprime il rapporto fra:

a) il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio, presenti all'inizio di una delle campagne 1989, 1990 o 1991 nelle aziende dei beneficiari e

b) il numero totale di animali ammissibili che hanno dato diritto al premio nella campagna 1991.

Gli Stati membri informano la Commissione prima del 31 ottobre 1992, sull'anno da essi scelto ai fini della lettera a).

Articolo 5 ter

1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale iniziale pari, al minimo all'1% e, al massimo, al 3% della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nel suo territorio. La riserva nazionale riceve anche i diritti a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b).

Per la Germania la riserva nazionale iniziale è calcolata in base al numero totale della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nei vecchi "Länder" tedeschi. La riserva concerne soltanto questi produttori.

2. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per la concessione, nei limiti delle medesime, di diritti, in particolare ai produttori in appresso indicati:

a) produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente alla campagna 1992 e hanno comprovato all'autorità competente che l'applicazione dei limiti, conformemente all'articolo 5 bis, comprometterebbe la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore ovino/caprino stabilito anteriormente al 1° gennaio 1993;

b) produttori che hanno presentato a titolo della campagna 1991 una domanda di premio che, per circostanze eccezionali, non corrisponde alla situazione reale, quale risulta dalle campagne precedenti;

c) i produttori che hanno presentato regolarmente una domanda di premio, senza aver presentato una tale domanda a titolo della campagna 1991;

d) produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta durante la campagna 1993 o nelle campagne successive;

e) produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente riservate all'allevamento ovino e/o caprino da altri produttori.

3. E' istituita una riserva addizionale, pari all'1% della somma dei limiti individuali dei produttori nelle zone svantaggiate di ogni Stato membro; questa riserva viene assegnata unicamente ai produttori nella stessa zona, secondo criteri che saranno stabiliti dagli Stati membri.

Per la Germania la riserva nazionale addizionale è pari all'1% della somma dei limiti individuali applicabili ai produttori la cui azienda è situata nelle zone svantaggiate dei vecchi "Länder ". Tale riserva concerne soltanto questi produttori.

4. Le modalità d'applicazione dell'articolo 5 bis e del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la stessa procedura sono adottate:

- le misure applicabili qualora in uno Stato membro la riserva nazionale non sia utilizzata;

- le misure necessarie a facilitare la transizione dal regime precedente a quello previsto dal presente regolamento, in particolare quelle concernenti i produttori e le associazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3 che hanno ricevuto il premio per la prima volta per la campagna 1992.

5. Entro il 1° luglio 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime previsto all'articolo 5 bis e al presente articolo, accompagnata eventualmente da opportune proposte.

Articolo 5 quater

1. In deroga all'articolo 5 bis, paragrafo 1, per i nuovi "Länder " della Germania

a) è fissato un limite regionale di 1 milione di animali ammissibili; tale quantitativo comprende tanto il quantitativo da distribuire inizialmente quanto la riserva da stabilire per questo territorio;

b) la Germania stabilisce le condizioni di distribuzione di questo limite e la sua ripartizione regionale.

2. La Commissione adotta le norme di attuazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 30.

3. Entro la fine della campagna di commercializzazione 1995, la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata di proposte per l'applicazione nei territori dei nuovi "Länder " della Germania delle disposizioni applicabili nel resto della Comunità.

Il Consiglio delibera su questa proposta entro la fine della campagna di commercializzazione 1996".

3) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Tuttavia, a decorrere dalla campagna 1993, il coefficiente di diminuzione del prezzo di base di cui al paragrafo 2 è del 7%."

(1)

G.U. 7 agosto 1991, n. L 219.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993, ad eccezione dell'articolo 1, punto 1), primo trattino che è applicabile a decorrere dalla campagna 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA