
REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/92 DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1992
G.U.C.E. 1 luglio 1992, n. L 180
Modifica ai regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 1121/89 per quanto concerne il meccanismo dei limiti di intervento nel settore degli ortofrutticoli freschi.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 3,
Vista la proposta della Commissione (2),
Visto il parere del Parlamento europeo (3),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
Considerando che, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992/1993, occorre tener conto della produzione ottenuta sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ai fini del calcolo e dell'applicazione dei limiti per l'intervento; che occorre adeguare a questa nuova situazione, da un lato, il limite di intervento e la quota di superamento stabiliti per i pomodori dall'articolo 16, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e, dall'altro, le quote di superamento stabilite per le mele ed i cavolfiori dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1121/89 (5);
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1121/89 ha istituito un limite d'intervento nel settore delle mele per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992; che, data la situazione sul mercato delle mele, detto limite deve restare in vigore anche oltre la campagna 1991/1992,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 20 maggio 1972, n. L 118. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92 (G.U. 7 maggio 1992, n. L 122).
G.U. 11 maggio 1992, n. C 119.
G.U. 15 giugno 1992, n. C 150.
Parere reso il 29 aprile 1992.
G.U. 29 aprile 1989, n. L 118. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (G.U. 15 giugno 1991, n. L 150).
Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3 bis, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 è sostituito dal testo seguente:
"3 bis. Se, per i pomodori, i quantitativi che in una determinata campagna hanno formato oggetto di misure di intervento, in applicazione degli articoli 15 e 19 bis, superano un quantitativo di 600 800 t, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto fissati per la campagna di commercializzazione successiva per tale prodotto in conformità ai criteri enunciati ai paragrafi 2 e 3 sono diminuiti dell'1% per ogni frazione di 31 000 t eccedente tale quantitativo. L'applicazione di questa disposizione non può tuttavia dar luogo ad una riduzione di tali prezzi superiore al 20%."
Il regolamento (CEE) n. 1121/89 è modificato come segue:
1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per le mele è fissato un limite d'intervento pari alle sottoindicate percentuali della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali si dispone di dati:
- per la campagna 1989/1990: 6%,
- per la campagna 1990/1991: 4%,
- a partire dalla campagna 1991/1992: 3%."
2) All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il superamento di cui al paragrafo 2 implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo d'acquisto dell'1% per ogni quota di superamento di 85 000 t."
3) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il superamento di cui al paragrafo 2 implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo d'acquisto dell'1% per ogni quota di superamento di 20 000 t."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA