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REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/92 DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1992

G.U.C.E. 1 luglio 1992, n. L 180

Modifica al regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4) una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1992/1993;

Considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1991/1992; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

Considerando che l'attuale situazione in materia di disponibilità di vini, per la campagna 1991/1992, consente una parziale immissione sul mercato dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che per i vini da consegnare alla distillazione obbligatoria conviene fissare una data;

Considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 nel corso della campagna vitivinicola 1991/1992 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato ancora possibile portare a termine;

Considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coerenza appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 11 maggio 1992, n. C 119.

(2)

G.U. 15 giugno 1992, n. C 150.

(3)

Parere reso il 29 aprile 1992.

(4)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (G.U. 26 giugno 1991, n. L 163).

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del "31 agosto 1992" è sostituita dal "31 agosto 1993".

2) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"Entro la fine della campagna 1992/1993, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1993/1994."

3) Il testo dell'articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Anteriormente al 1° settembre 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, si pronuncia nel 1993 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1."

4) Il testo dell'articolo 32, paragrafo 3, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

"In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso per la campagna 1991/1992 contratti di magazzinaggio a lungo termine possono chiedere la resiliazione di questi contratti, entro un limite massimo del 90% dei volumi che formano oggetto dei contratti. In questo caso l'aiuto è versato per il periodo di magazzinaggio effettivamente trascorso.

Tuttavia, per i vini da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39, la relativa domanda prende effetto al 1° luglio 1992."

5) All'articolo 39:

- il testo del paragrafo 3, terzo e quarto comma è sostituito dal testo seguente:

"Fino al termine della campagna 1992/1993:

- la percentuale uniforme è fissata a 85%,

- le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

A decorrere dalla campagna 1993/1994, la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa:

- la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa;

- le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.";

- il testo del paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

"10. In deroga al presente articolo, per le campagne 1985/1986-1992/1993 in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.";

- il testo del paragrafo 11, primo comma è sostituito dal testo seguente:

"Se nelle campagne dal 1987/1988 al 1992/1993 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano secondo la procedura prevista all'articolo 83 le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.";

- il testo del paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:

"12. Prima della fine della campagna 1992/1993, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo, nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo."

6) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Durante le campagne viticole 1985/1986-1992/1993, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3."

7) Il testo dell'articolo 65, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1993, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1993, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA