
REGOLAMENTO (CEE) N. 1869/92 DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1992
G.U.C.E. 9 luglio 1992, n. L 189
Modifica al regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 9 luglio 1992
Applicabile dal: 9 luglio 1992
Nota
In quanto recante mera modifica al Reg. (CE) n. 1442/88, il presente è da intendersi abrogato a decorrere dal 1° settembre 1999, in virtù dell'ulteriore modifica apportata allo stesso Reg. (CE) n. 1442/88 dal Reg. (CE) n. 1679/99.
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1442/88 (3), il versamento dei premi di abbandono di superfici viticole per le estirpazioni effettuate dopo il 31 dicembre 1989 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4);
Considerando che gli anticipi versati per le campagne 1988/1989 e 1989/1990 che non siano stati seguiti da spese durante l'anno per il quale sono stati corrisposti non possono più essere detratti dagli anticipi da versare per l'anno successivo, essendo stato modificato il meccanismo di finanziamento; che le somme da erogare per l'anno successivo sono imputabili al FEAOG, sezione garanzia, e che pertanto questi anticipi residui vanno detratti dagli importi che devono essere versati dal FEAOG, sezione garanzia;
Considerando che è opportuno tener conto delle pratiche tuttora in fase di liquidazione e degli importi da recuperare per le operazioni di estirpazione avvenute anteriormente al 1° gennaio 1990; che queste ultime sono soggette al meccanismo di finanziamento precedente, secondo cui la Comunità finanziava il 70% della spesa complessiva sostenuta dallo Stato membro; che la ripartizione degli importi, imputabili per il 50% alla sezione garanzia e per il 50% alla sezione orientamento del FEAOG, complica in maniera eccessiva le operazioni contabili; che è opportuno che la sezione garanzia assuma a proprio carico la totalità degli importi pagati o recuperati, visto che la relativa incidenza finanziaria è trascurabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 13 marzo 1992, n. C 64.
Parere reso il 12 giugno 1992.
G.U. 28 maggio 1988, n. L 132. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) 833/92 (G.U. 3 aprile 1992, n. L 88).
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94. Regolamento modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) 2048/88 (G.U. 15 luglio 1988, n. L 185).
All'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1442/88 è inserito il seguente secondo comma:
"Per quanto riguarda le estirpazioni di cui al primo comma, gli anticipi versati agli Stati membri per le campagne 1988/1989 e 1989/1990 e non utilizzati, nonché gli importi che devono essere ancora versati o recuperati, vanno contabilizzati per la sezione garanzia del FEAOG."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA