
DIRETTIVA (CEE) 92/58 DEL CONSIGLIO, 24 giugno 1992
G.U.C.E. 26 agosto 1992, n. L 245
Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2019/1243)
Note sul recepimento
Adottata il: 24 giugno 1992
Entrata in vigore il: 22 luglio 1992
Termine per il recepimento: 24 giugno 1994
Recepita il: 14 agosto 1996
Provvedimenti nazionali di recepimento:
______________________________________________________________________
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,
Vista la proposta della Commissione (1) presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,
In cooperazione con il Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, le prescrizioni minime tendenti a promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
Considerando che, a norma dell'articolo citato, tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
Considerando che la comunicazione della Commissione sul programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (4) prevede il riesame e l'estensione del campo d'applicazione della direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (5);
Considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 riguardante la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (6), ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve scadenza una proposta di revisione e di estensione della predetta direttiva;
Considerando che si deve sostituire la direttiva 77/576/CEE con la presente direttiva per motivi di razionalità e chiarezza;
Considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7) e che pertanto le disposizioni di tale direttiva riguardano integralmente il settore della segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
Considerando che la vigente disciplina comunitaria riguarda essenzialmente i cartelli di sicurezza e la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo ed è quindi limitata ad una serie ristretta di modalità di segnalazione;
Considerando che tale limitazione ha come conseguenza che taluni rischi non sono oggetto di una segnalazione appropriata; che occorre pertanto introdurre nuove modalità di segnalazione per garantire una migliore tutela della sicurezza e/o della salute dei lavoratori e permettere ai datori di lavoro ed ai lavoratori di identificare ed evitare rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
Considerando che occorre una segnaletica di sicurezza e/o di salute se i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro;
Considerando che le numerose divergenze attualmente esistenti fra gli Stati membri nella segnaletica di sicurezza e/o di salute rappresentano fattori di insicurezza, i quali possono aumentare in conseguenza della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno;
Considerando che l'impiego sui luoghi di lavoro di una segnaletica armonizzata può in via generale ridurre gli eventuali rischi derivanti dalle differenze linguistiche e culturali fra i lavoratori;
Considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'attuazione della dimensione sociale del mercato interno;
Considerando che, in forza della decisione 74/325/CEE (8), il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro è stato consultato dalla Commissione al fine di elaborare proposte in questo settore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 28 febbraio 1991, n. C 53 e G.U. 26 ottobre 1991, n. C 279.
G.U. 16 settembre 1991, n. C 240 e G.U. 15 giugno 1992, n. C 150.
G.U. 17 giugno 1991, n. C 159.
G.U. 3 febbraio 1988, n. C 28.
G.U. 7 settembre 1977 n. L 229. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 79/460/CEE della Commissione (G.U. 19 luglio 1979, n. L 183).
G.U. 3 febbraio 1989, n. C 28.
G.U. 29 giugno 1989, n. L 183.
G.U. 9 luglio 1974, n. L 185.
Oggetto
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2014/27/UE)
1. La presente direttiva, la quale è la nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
2. La presente direttiva non riguarda le disposizioni relative all'immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti e/o attrezzature, salvo espliciti riferimenti contenuti in altre disposizioni dell'Unione.
3. La presente direttiva non riguarda la segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE riguardano integralmente la materia di cui al paragrafo 1, salvo disposizioni più restrittive e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) segnaletica di sicurezza e/o di salute, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e/o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, secondo i casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) a e);
g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato determinato;
j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un dispositivo ad hoc, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
n) segnale gestuale, un movimento e/o posizione delle braccia e/o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Norme generali
1. Il datore di lavoro deve prevedere o verificare l'esistenza di una segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro conforme alle disposizioni della presente direttiva quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro.
Il datore di lavoro tiene conto di ogni valutazione dei rischi effettuata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/391/CEE.
2. La segnaletica relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo, fatto salvo l'allegato V, deve essere impiegata, se del caso, per il traffico dei tipi suddetti all'interno delle imprese e/o degli stabilimenti.
Segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata per la prima volta
La segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sui luoghi di lavoro per la prima volta a partire dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma deve essere conforme, fatto salvo l'articolo 6, alle prescrizioni minime riportate negli allegati da I a IX.
Segnaletica di sicurezza e/o di salute già in uso
La segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro già impiegata sui luoghi di lavoro anteriormente alla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma deve essere conforme, fatto salvo l'articolo 6, alle prescrizioni minime riportate negli allegati da I a IX entro diciotto mesi da tale data.
Esenzioni
1. Gli Stati membri possono individuare, tenendo conto della natura delle attività e/o delle dimensioni delle imprese, le categorie di imprese che possono sostituire totalmente, parzialmente o temporaneamente i segnali luminosi e/o acustici previsti dalla presente direttiva con misure alternative che assicurino lo stesso livello di protezione.
2. Gli Stati membri possono derogare, previa consultazione delle parti sociali, all'applicazione dell'allegato VIII, punto 2 e/o dell'allegato IX, punto 3, prevedendo provvedimenti alternativi che garantiscano lo stesso livello di protezione.
3. Al momento di dare attuazione al paragrafo 1, gli Stati membri consultano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da prendere nel settore della segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sul luogo di lavoro.
2. Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, nel settore della segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sul luogo di lavoro.
La formazione di cui al primo comma verterà in particolare sul significato della segnaletica, soprattutto quando questa implica l'impiego di parole, nonché sui comportamenti generici e specifici da seguire.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti riguardano, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE, la materia disciplinata dalla presente direttiva, compresi gli allegati da I a IX.
Modifiche degli allegati
(sostituito dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione e la fabbricazione di mezzi o dispositivi di segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d'urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all'articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Esercizio della delega
(introdotto dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
GU L 123 del 12.5.2016.
Procedura d'urgenza
(introdotto dall'Allegato al Reg. (UE) 2019/1243)
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
1. La direttiva 77/576/CEE è abrogata alla data prevista all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma.
Tuttavia nei casi di cui all'articolo 5 resta applicabile durante un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere da tale data.
2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si intendono fatti alle disposizioni corrispondenti della presente direttiva.
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 giugno 1994.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
[4. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.] (paragrafo abrogato) (1)
[5. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sullo stato d'attuazione della presente direttiva tenendo conto dei paragrafi da 1 a 4.] (paragrafo abrogato) (1)
Paragrafo abrogato dall'art. 3 della Dir. 2007/30/CE.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1992.
Per il Consiglio
Il Presidente
José da SILVA PENEDA
ALLEGATO I
(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2014/27/UE)
PRESCRIZIONI MINIME GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
1. Considerazioni preliminari
1.1. Una segnaletica di sicurezza e/o di salute, richiesta ai sensi della norma generale di cui all'articolo 3 della direttiva, deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da II a IX.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza e/o di salute ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza e/o di salute devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati nella direttiva.
2. Modi di segnalazione
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli e/o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato III.
2.1.3. La segnaletica dei rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza e/o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici e/o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali e/o comunicazioni verbali.
3. Intercambiabilità e complementarità della segnaletica
3.1. A parità di efficacia, è ammessa libertà di scelta fra:
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:
- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.
4. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.
Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Rosso Sgombero Materiali e attrezzature Identificazione e antincendio ubicazione Giallo o Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Giallo-arancio Verifica Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale Verde Segnali di salvataggio o Porte, uscite, percorsi, di soccorso materiali, postazioni, locali Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l'udibilità; il che significa in particolare la necessità di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso;
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche e/o di funzionamento.
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è funzione dell'entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire.
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso e/o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.
12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].
____________________________
[1] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI MINIME GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
1. Caratteristiche intrinseche
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al paragrafo 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).
1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al paragrafo 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.
1.4. I pannelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.
2. Condizioni d'impiego
2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
Ferme restando le disposizioni della direttiva 89/654/CEE, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
3. Cartelli da utilizzare
3.1. Cartelli di divieto
- Caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda,
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
CARTELLI - [non disponibili, vedasi G.U.C.E. 26 agosto 1992, n. L 245].
3.2. Cartelli di avvertimento
- Caratteristiche intrinseche:
- forma triangolare,
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
CARTELLI - [non disponibili, vedasi G.U.C.E. 26 agosto 1992, n. L 245]. (1)
3.3. Cartelli di prescrizione
- Caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda,
- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
CARTELLI - [non disponibili, vedasi G.U.C.E. 26 agosto 1992, n. L 245].
3.4. Cartelli di salvataggio
- Caratteristiche intrinseche:
- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
CARTELLI - [non disponibili, vedasi G.U.C.E. 26 agosto 1992, n. L 245].
3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio
- Caratteristiche intrinseche:
- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
CARTELLI - [non disponibili, vedasi G.U.C.E. 26 agosto 1992, n. L 245].
Il presente cartello è stato modificato dall'art. 2 della Dir. 2014/27/UE.
ALLEGATO III
(modificato dall'art. 1 della Dir. 2014/27/UE)
PRESCRIZIONI MINIME PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.
2. La segnaletica di cui sopra deve essere sistemata come segue:
- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.
4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere sistemata, fatti salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.
5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o miscele pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o miscele pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico".
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno sistemati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.
ALLEGATO IV
PRESCRIZIONI MINIME DELLA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
1. Premessa
Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.
2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione e/o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.
3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature è il rosso.
La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione.
4. I cartelli descritti all'allegato II, punto 3. 5 devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.
ALLEGATO V
PRESCRIZIONI MINIME PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.
1.4. Esempio: - [non disponibile, vedasi G.U.C.E. 26 agosto 1992, n. L 245].
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.
ALLEGATO VI
PRESCRIZIONI MINIME PER I SEGNALI LUMINOSI
1. Proprietà intrinseche
1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente.
1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.
1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all'allegato I, punto 4.
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato II.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.
La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo
- da garantire una buona percezione del messaggio, e
- da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizzata un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico.
2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.
ALLEGATO VII
PRESCRIZIONI MINIME PER I SEGNALI ACUSTICI
1. Proprietà intrinseche
1.1. Un segnale acustico deve:
a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;
b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.
1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.
2. Codice da usarsi
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
ALLEGATO VIII
PRESCRIZIONI MINIME PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
1. Proprietà intrinseche
1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole e/o di parole isolate, eventualmente in codice.
1.2. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.
1.3. La comunicazione verbale può essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e/o della salute.
2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come:
- via: per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione; - alt: per interrompere o terminare un movimento; - ferma: per arrestare le operazioni; - solleva: per far salire un carico; - abbassa: per far scendere un carico; - avanti: (se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali corrispondenti); - indietro: (se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali corrispondenti); - a destra: (se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali corrispondenti); - a sinistra: (se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali corrispondenti); - attenzione: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza; - presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza.
ALLEGATO IX
PRESCRIZIONI MINIME PER I SEGNALI GESTUALI
1. Proprietà
Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.
L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".
2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.
2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari.
2.5. Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.
2.6. Accessori della segnalazione gestuale
Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.
Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.
Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.
3. Gesti convenzionali da utilizzare
Premessa:
La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.
SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA - [non disponibile, vedasi G.U.C.E. 26 agosto 1992, n. L 245].