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DIRETTIVA (CEE) 92/47 DEL CONSIGLIO, 16 giugno 1992

G.U.C.E. 14 settembre 1992, n. L 268

Concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

Note sul recepimento

Adottata il: 16 giugno 1992

Entrata in vigore il: 7 luglio 1992

Termine per il recepimento: vedi nota

Recepita il: 21 dicembre 1992

Provvedimenti nazionali di recepimento:

Circolare 21 dicembre 1992, n. 42

D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54

Circolare 1° dicembre 1997, n. 16

D.M. 21 gennaio 1999

D.M. 10 novembre 1999

Nota

L'art. 5 prevede due termini entro i quali gli Stati membri devono recepire la presente direttiva (1° gennaio 1993, limitatamente alla norma contenuta nell'art.2, par.2 e 1° gennaio 1994 per le altre disposizioni). In quanto recante deroghe temporanee e limitate, la presente Direttiva cessa di avere effetto a decorrere dalle date previste dagli artt. 2 e 3.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il latte e i prodotti lattiero-caseari figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato; che la loro produzione e il loro commercio costituiscono una rilevante fonte di reddito per la popolazione rurale;

Considerando che, per garantire lo sviluppo razionale del settore, accrescerne la produttività e stabilire gradualmente le condizioni di un mercato interno, la direttiva 92/46/CEE ha stabilito, a livello comunitario, norme sanitarie in materia di produzione e di immissione sul mercato;

Considerando che non è da escludere che, a causa di talune circostanze particolari, determinati stabilimenti non siano in grado di osservare alla data di messa in applicazione della direttiva il complesso delle norme specifiche suddette; che occorre, per tener conto di situazioni locali o scongiurare l'improvvisa chiusura di stabilimenti, istituire un regime nel cui ambito possano essere concesse deroghe temporanee e limitate a stabilimenti che siano stati in attività anteriormente al 1° gennaio 1993;

Considerando che l'eventuale concessione a taluni stabilimenti di deroghe alle norme sanitarie specifiche della Comunità non deve pregiudicare il fatto che tutte le operazioni di produzione e immissione sul mercato siano soggette alle norme di igiene stabilite nella direttiva precitata;

Considerando che è opportuno che la Commissione eserciti un controllo su tali deroghe per impedire qualsiasi rischio di abuso; che, a questo scopo, occorre predisporre una procedura che istituisca una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 2 aprile 1990, n. C 84.

(2)

G.U. 15 luglio 1991, n. C 183.

(3)

G.U. 31 dicembre 1990, n. C 332.

Art. 1

Gli Stati membri provvedono affinchè a decorrere dal 1° gennaio 1998:

- tutti gli stabilimenti rispettino i requisiti della direttiva 92/46/CEE,

- il latte alimentare ed i prodotti a base di latte provenienti da detti stabilimenti siano muniti del bollo sanitario previsto nell'allegato C, capitolo IV, lettera A, punto 3, della direttiva 92/46/CEE.

Art. 2

1. Fino al 31 dicembre 1997, gli Stati membri possono autorizzare gli stabilimenti che alla data di notifica della presente direttiva non siano stati giudicati conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/46/CEE ai fini del loro riconoscimento a derogare ad alcuni requisiti previsti all'allegato B, capitoli I e V della direttiva suddetta, se il latte alimentare ed i prodotti a base di latte provenienti dai detti stabilimenti non sono muniti del bollo sanitario previsto nell'allegato C, capitolo IV, lettera A, punto 3, della stessa direttiva e non sono destinati a essere oggetto di scambi.

2. Una deroga del tipo previsto al paragrafo 1 può essere concessa solo agli stabilimenti che avranno presentato all'autorità nazionale competente una richiesta di deroga anteriormente al 1° aprile 1993.

Tale richiesta deve essere accompagnata da un piano e da un programma di lavori in cui siano precisati i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti menzionati nel paragrafo 1.

Qualora sia sollecitato un contributo finanziario presso la Comunità, possono essere accettate soltanto le richieste che soddisfano i requisiti della direttiva 92/46/CEE.

Anteriormente al 1° luglio 1993 gli Stati membri presentano alla Commissione l'elenco degli stabilimenti per cui è prevista la concessione di una deroga. Detto elenco deve precisare, per ciascuno stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste, la natura dei prodotti fabbricati e i controlli da effettuare sui prodotti provenienti da tale stabilimento nonché il personale incaricato dei controlli.

Gli stabilimenti che non abbiano presentato una richiesta di deroga alla data indicata al primo comma o la cui richiesta sia stata respinta dallo Stato membro interessato non devono più essere autorizzati a immettere sul mercato il latte alimentare o i prodotti a base di latte fino a quando non siano giudicati conformi ai requisiti per il riconoscimento menzionati al paragrafo 1. Questa misura può applicarsi anche ad una parte soltanto dello stabilimento ed ai prodotti interessati.

Dopo aver ricevuto l'elenco presentato ai sensi del quarto comma da uno Stato membro, la Commissione dispone di un termine di due mesi per esaminarlo e sottoporlo, se del caso dopo modifica, al comitato veterinario permanente, che si pronuncia secondo la procedura prevista all'articolo 4.

3. L'elenco degli stabilimenti che godono di una deroga è pubblicato dalla Commissione.

Art. 3

1. Gli Stati membri possono autorizzare, fino al 31 dicembre 1997, gli stabilimenti che non sono in grado di approvvigionarsi di latte conforme ai requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, della direttiva 92/46/CEE a immettere sul mercato nazionale latte alimentare o prodotti a base di latte se questo latte o questi prodotti a base di latte non sono muniti del bollo sanitario previsto all'allegato C, capitolo IV, lettera A, punto 3, di detta direttiva e non siano destinati a essere oggetto di scambi.

2. Gli stabilimenti riconosciuti conformemente agli articoli 10 o 11 della direttiva 92/46/CEE possono beneficiare dell'autorizzazione prevista al paragrafo 1 per una parte della loro produzione, alle seguenti condizioni:

- i responsabili di detti stabilimenti devono prendere tutte le misure adeguate, sotto la supervisione dell'autorità competente, affinché il latte crudo o i prodotti a base di latte che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato A, capitolo IV, della direttiva 92/46/CEE siano trattati o trasformati in un luogo distintamente separato o in un momento del tutto diverso rispetto a quelli che soddisfano detti requisiti e sono destinati a essere oggetto di scambi;

- i gestori o gli amministratori degli stabilimenti debbono dimostrare alle autorità competenti che le misure adottate per verificare in permanenza la gestione della bollatura sanitaria permettono di evitare l'attribuzione erronea di detto bollo ai prodotti di cui al paragrafo 1, e devono tenere a disposizione delle autorità di controllo una contabilità delle materie prime e dei prodotti finiti che permetta una verifica di entrambi i cicli di lavorazione.

Art. 4

Qualora si faccia riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, le norme d'applicazione sono quelle enunciate all'articolo 31 della direttiva 92/46/CEE.

Art. 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi anteriormente al 1° gennaio 1993 all'articolo 2, paragrafo 2 e anteriormente al 1° gennaio 1994 alle altre disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del loro diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA