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REGOLAMENTO (CEE) N. 1535/92 DELLA COMMISSIONE, 15 giugno 1992

G.U.C.E. 16 giugno 1992, n. L 162

Modifica agli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 6 luglio 1992

Applicabile dal: 6 luglio 1992

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 7 e l'articolo 13,

Considerando che i prodotti destinati al consumo umano, essenzialmente composti da uno o più ingredienti di origine vegetale, possono contenere, quali componenti secondari, ingredienti di origine animale per i quali occorre stabilire le norme di produzione da rispettare;

Considerando che occorre precisare il regime di controllo di cui all'allegato III per quanto riguarda le verifiche che una unità di trasformazione o di condizionamento deve effettuare al ricevimento di un prodotto onde accertare che proviene da un altro operatore sottoposto al regime di controllo;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 22 luglio 1991, n. L 198.

Art. 1

Il testo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è completato dal testo seguente:

"Animali e prodotti animali

In attesa che venga adottata la proposta di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e ai fini della preparazione di ingredienti menzionati all'articolo 5, paragrafo 3 lettera a), gli animali devono essere allevati secondo le norme nazionali che disciplinano la zootecnia biologica o, in mancanza di tali norme, secondo pratiche riconosciute a livello internazionale."

Art. 2

Il testo dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1) Nella parte A, il testo del punto 4 è completato dal seguente comma:

"Qualora l'unità di produzione proceda alla trasformazione dei propri prodotti agricoli, nella contabilità devono figurare le informazioni di cui alla parte B, punto 2, terzo trattino del presente allegato."

2) Nella parte B, il testo del punto 6 è completato dal testo seguente:

"Quando riceve un prodotto menzionato all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e la presenza delle indicazioni di cui alla parte A, punto 8 del presente allegato. L'esito della verifica viene riportato nella contabilità menzionata nella parte B, punto 2. Qualora sorgessero dubbi sulla provenienza del prodotto in questione da un operatore sottoposto al regime di controllo di cui all'articolo 9, esso può essere trasformato o condizionato soltanto quando i dubbi saranno stati chiariti."

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione