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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 4 maggio 1992

G.U.R.S. 27 giugno 1992, n. 31

Istituzione del dipartimento di emergenza e urgenza e del dipartimento di accettazione, emergenza e urgenza nei presidi ospedalieri della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 761;

Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;

Vista legge 30 dicembre 1991, n. 412,

Viste le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle risultanze della conferenza Stato - Regioni, per le emergenze sanitarie, approvate dal Consiglio superiore della sanità;

Considerato che è necessario di conseguenza procedere alla razionalizzazione e potenziamento del sistema di emergenza sanitaria già esistente, mediante l'istituzionalizzazione dei dipartimenti di emergenza differenziati in livelli operativi, in funzione delle divisioni e dei servizi già istituiti ed esistenti nei presidi ospedalieri del Regione Siciliana - DEU (dipartimento di emergenza urgenza) e DAEU (dipartimento di accettazione, emergenza e urgenza) di 3°, 2° e 1° livello;

Ritenuto che i suddetti dipartimenti devono essere costituiti da divisioni e servizi fondamentali, differenziati a seconda del livello di emergenza attribuito al P.O., ai quali potranno aggiungersi divisioni e servizi già istituiti ed attivati per concorrere all'attività di emergenza;

Considerato, altresì, che per il corretto funzionamento del dipartimento di emergenza è indispensabile, a norma dell'art. 8 della legge regionale n. 6/81, istituire un coordinatore del dipartimento stesso;

Considerato che la razionalizzazione ed il potenziamento della rete di emergenza prevede l'istituzione di una centrale operativa a cui faranno capo tutte le chiamate di soccorso e di emergenza attraverso il numero unico 118, e che, conseguentemente, provvederà ad attivare l'unità operativa del presidio più confacente, considerata la gravità, la distanza e la tipologia del soccorso stesso;

Decreta:

Art. 1

Al fine di assicurare, attraverso l'integrazione dei servizi ed il collegamento di tutte le unità operative a carattere diagnostico-curativo, moderne e qualificate prestazioni di urgenza medico-chirurgica, anche ad alta specializzazione, sono istituiti, all'interno dei presidi ospedalieri della Regione Siciliana, i DEU e DAEU di 3°, 2° e 1° livello, come determinato negli articoli successivi.

Art. 2

Fanno parte obbligatoriamente dei dipartimenti di emergenza di 3° livello le seguenti unità operative:

- servizio di pronto soccorso;

- servizio di radiologia;

- servizio di patologia clinica;

- servizio di anestesia e rianimazione;

- divisione di neurochirurgia;

- divisione di cardiologia;

- servizio di unità coronarica;

- divisione di chirurgia d'urgenza ed, in caso di non istituzionalizzazione della stessa, una delle divisioni di chirurgia generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria;

- divisione di ortopedia e traumatologia;

- servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Fanno parte obbligatoriamente dei dipartimenti di emergenza di 2° livello le seguenti unità operative:

- servizio di pronto soccorso;

- servizio di radiologia;

- servizio di patologia clinica o servizio di immunoematologia e trasfusionale;

- servizio di anestesia e rianimazione;

- servizio di unità coronarica;

- divisione di chirurgia d'urgenza ed, in caso di non istituzionalizzazione della stessa, una delle divisioni di chirurgia generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria.

Fanno parte obbligatoriamente dei dipartimenti di emergenza di 1° livello le seguenti unità operative:

- servizio di pronto soccorso;

- servizio di anestesia e rianimazione;

- divisione di medicina generale;

- divisione di chirurgia generale.

Art. 3

Le UU.SS.LL. potranno individuare altre divisioni servizi, tra quelli già istituiti e funzionanti, che possono concorrere a costituire il dipartimento stesso.

Art. 4

Ogni unità operativa che concorre al dipartimento di emergenza, pur mantenendo la propria autonomia funzionale, per quanto concerne l'attività di emergenza attivata dalla centrale operativa, farà capo ad un coordinatore che sarà individuato dalla U.S.L. tra i primari delle unità operative di assistenza, sulla base di una graduatoria stilata per titoli e resterà in carica per un biennio, non rinnovabile.

Art. 5

All'interno di ogni unità operativa, oltre al personale necessario per lo svolgimento della normale attività dell'unità stessa, possono, ove necessario, essere previste unità aggiuntive per singoli turni (medici, personale laureato non medico, infermieri e/o tecnici) per far fronte alle emergenze determinate dalla centrale operativa.

All'implementazione di personale le UU.SS.LL. faranno fronte mediante la predisposizione di un progetto obiettivo sub 2 secondo direttive uniformi che, con successivo provvedimento, saranno impartite da questo Assessorato.

Art. 6

Sono classificati ospedali di 3° livello per l'emergenza i seguenti presidi ospedalieri:

- osp. "Civico e Benfratelli" - Palermo - U.S.L. 58;

- osp. "Villa Sofia" - Palermo - U.S.L. 61;

- osp. "S. Elia" - Caltanissetta - U.S.L. 16;

- osp. "Cannizzaro" - Catania - U.S.L. 36;

- osp. "Papardo" - Messina - U.S.L. 41 (entrerà in funzione a completamento del presidio ospedaliero).

Sono classificati ospedali di 2° livello per l'emergenza i seguenti presidi ospedalieri:

I Bacino:

- osp. "S. Antonio Abate" - Trapani - U.S.L. 1;

- osp. "Giglio" - Cefalù - U.S.L. 49;

- osp. "Ingrassia" - Palermo - U.S.L. 59;

- osp. "Cervello" - Palermo - U.S.L. 60;

II Bacino:

- osp. "Civile" - Ragusa - U.S.L. 23;

- osp. "Maggiore" - Modica - U.S.L. 24;

- osp."Umberto I" - Siracusa - U.S.L. 26;

- osp. "Gravina" - Caltagirone - U.S.L. 29;

- osp. "Garibaldi" - "Nesima " - Catania - U.S.L. 34;

- osp. "Vitt. Emanuele" - "Librino" - Catania - U.S.L. 35;

III Bacino:

- osp. "Civile" - Sciacca - U.S.L. 7;

- osp. "S. Giovanni di Dio" - Agrigento - U.S.L. 11;

- osp. "Vitt. Emanuele" - Gela - U.S.L. 17;

- osp. "Umberto I" - Enna - U.S.L. 19;

IV Bacino:

- osp. "Piemonte " - Messina - U.S.L. 42;

- osp. "Barone Romeo " - Patti - U.S.L. 46;

- osp. "Circoscrizionale" - S. Agata Militello - U.S.L. 48.

Sono classificati presidi ospedalieri di 1° livello per l'emergenza tutti i rimanenti presidi ospedalieri della Regione Siciliana non individuati come 3° e 2° livello.

Art. 7

Fermo restando che tutti i presidi ospedalieri devono immediatamente organizzarsi secondo le direttive emanate con il presente decreto, l'attività di emergenza, determinata dall'attivazione del 118 e della centrale operativa, verrà attivata progressivamente nei 4 bacini di utenza, iniziando, per la necessaria sperimentazione dalla provincia di Palermo, facente parte del bacino di utenza Palermo - Trapani.

Art. 8

E' fatto obbligo agli amministratori delle UU.SS.LL. di recepire con atto deliberativo il presente decreto dandone immediata attuazione anche se il numero 118 verrà attivato, per le altre province siciliane, successivamente.

La suddetta delibera di recepimento e la comunicazione dell'avvenuta attivazione di quanto disposto con il presente decreto dovrà essere inviata all'Assessorato regionale della sanità (IRS), improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 4 maggio 1992.

ALAIMO