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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1992, n. 300

G.U.R.I. 27 maggio 1992, n. 123

Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione delle attività private, soggette nella vigente disciplina al previo conseguimento di autorizzazioni o di altri atti di consenso, che possano essere intraprese a seguito di denuncia di inizio da parte dell'interessato;

Visto, altresì, l'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad apposito regolamento la determinazione dei casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, licenza, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, si considera accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine fissato;

Ritenuto, a tal fine, di procedere all'emanazione di un unico regolamento;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in applicazione alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e a provvedere agli adempimenti concernenti il pubblico impiego attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentite le competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 22 e 30 gennaio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.

2. Le attività di cui al comma 1, con l'indicazione della fonte normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. Sono elencate nella tabella A le attività alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella B le attività cui può darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attività. Sono elencate nella tabella C le attività al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge.

Art. 3

Domanda del richiedente

1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.

2. La denuncia e la domanda devono identificare la generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.

3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.

4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.

5. All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

6. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

Art. 4

Silenzio-assenso

1. L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma 1, della legge si considera formato quando la domanda è conforme alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione dell'atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni.

2. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il contributo, o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonchè di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalità o sanzioni pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.

Art. 5

Termini

1. I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall'art. 3, comma 2.

2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.

Art. 6

Integrazioni e modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo verifica l'attuazione del presente regolamento e, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni che al riguardo provengano dalle singole amministrazioni, predispone le modificazioni necessarie.

Art. 7

Pubblicità

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le singole amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, danno pubblicità al testo e all'elenco delle attività, assoggettate ai controlli di propria competenza, comprese nelle tabelle allegate, fornendo contestualmente, per i procedimenti ad esse relativi, le indicazioni di cui all'art. 4 della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per

la funzione pubblica

Visto: il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1992

Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 2

Tabella A

Tabella B

Tabella C (1)

(1)

La tabella C è stata modificata e integrata dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e modificata successivamente dall'art. 16, comma 15, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, di cui se ne riporta il testo:

"Art. 16

15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".

Per effetto dell'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, nella tabella annotata sono state soppresse le voci indicate con i numeri 50, 55 e 56.

Per effetto dell'art. 30, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, nella tabella annotata è stata soppressa la voce indicata con il numero 62.