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DECRETO PRESIDENZIALE 22 aprile 1992

G.U.R.S. 16 maggio 1992, n. 25

Modalità per il sorteggio dei componenti le commissioni giudicatrici e per l'espletamento delle prove di esame nei concorsi dell'Amministrazione regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P. 13/9/1993 e annotato al 13/9/1993)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Visto, in particolare, l'art. 6 della suddetta legge, che demanda al Presidente della Regione la determinazione, mediante decreto, delle modalità di esecuzione del sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, nonchè le modalità delle prove di esame che dovranno essere effettuate mediante ricorso al sorteggio, sia dei temi per le prove scritte, sia dei quesiti per le prove orali e di ogni altra modalità di svolgimento dei concorsi non prevista dalla legge;

Ritenuto di dovere provvedere alla determinazione delle modalità del sorteggio di cui sopra, nonchè di talune modalità procedurali, relativamente alle procedure concorsuali dell'Amministrazione regionale e delle aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12/91;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali, reso nella seduta del 9 aprile 1992;

Decreta:

Art. 1

Una commissione composta dal presidente dell'ente, o suo delegato, con l'assistenza di due funzionari dell'ente stesso - di cui uno con mansioni di segretario - provvederà al sorteggio, in seduta pubblica, dei componenti della commissione giudicatrice, previa individuazione delle loro qualificazioni professionali, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Per l'Amministrazione regionale provvederà al sorteggio, con le medesime modalità di cui al comma precedente, una commissione presieduta dal direttore regionale pro - tempore del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione o da un suo delegato e composta dal dirigente coordinatore pro - tempore del gruppo personale - stato giuridico e dal dirigente coordinatore pro - tempore del gruppo concorsi.

Nel bando di concorso saranno indicati la data, l'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio.

Art. 2

La commissione, di cui all'art. 1 del presente decreto, accertate le materie d'esame relative ad ogni concorso, stabilisce previamente le qualificazioni o i titoli professionali che, in relazione a tali materie, si richiedono ai componenti esperti delle commissioni giudicatrici. Nel caso in cui le materie d'esame scritte e orali, fossero più di cinque, si procederà ai necessari accorpamenti, attribuendo più materie a uno stesso componente.

Le qualificazioni e i titoli professionali dei componenti dovranno trovare riscontro negli elenchi di esperti predisposti dall'Assessore per gli enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge regionale n. 12/1991.

Le determinazioni di cui al presente articolo dovranno essere verbalizzate.

Art. 3

Prima di procedere al sorteggio, il presidente della commissione prevista dall'art. 1 invita due persone maggiorenni del pubblico, indicate dallo stesso pubblico, ad assistere formalmente, quali testimoni, alle operazioni di sorteggio - che avverranno sempre alla presenza del pubblico - e che sottoscriveranno alla fine il relativo verbale.

L'identità dei due testimoni verrà riscontrata mediante idoneo e valido documento di riconoscimento.

In mancanza di pubblico, il presidente della commissione invita due dipendenti dell'amministrazione.

Art. 4

(sostituito dall'art. 1 del D.P. 13 settembre 1993)

Il sorteggio è effettuato secondo le istruzioni contenute nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente decreto. Di esse, nonchè delle disposizioni contenute negli artt. 6, 7 e 8 del presente decreto, verrà data lettura prima di iniziare il sorteggio.

Per ciascun componente esperto della commissione verranno sorteggiati, dagli appositi elenchi, cinque nominativi, il primo dei quali effettivo, gli altri, quali supplenti, subentreranno nell'ordine di estrazione, in caso di rinuncia o dimissioni o incompatibilità oppure per mancanza dei requisiti di chi precede.

In caso di rinuncia o dimissioni, per tre volte, il componente esperto decade dall'apposito elenco in cui era stato iscritto.

Agli effetti di cui al comma precedente non vanno ricomprese le ipotesi di dimissioni dovute ad incompatibilità fra i membri della commissione e/o gli aspiranti al concorso, nonchè le ipotesi di rinuncia dovute alla contemporanea presenza in più di due commissioni giudicatrici, nonchè quelle scaturenti dalla qualità di consigliere o amministratore dell'ente che ha bandito il concorso.

Per presenza in una commissione, deve intendersi la titolarità dell'incarico conferita con apposito atto deliberativo, e non la supplenza.

Art. 5

Esaurite le operazioni di sorteggio, il segretario della commissione, di cui all'art. 1 del presente decreto, comunicherà immediatamente all'Amministrazione stessa i nominativi, scelti per sorteggio, quali componenti della commissione giudicatrice.

Entro le 24 ore successive l'amministrazione comunicherà al domicilio dell'interessato e mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento, l'avvenuta scelta. (1)

La lettera di comunicazione dovrà contenere le seguenti avvertenze:

a) l'interessato sarà considerato rinunciatario, e quindi sostituito, nel caso in cui non invii all'ente formale accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione;

b) l'incarico è incompatibile con la qualità di consigliere o amministratore dello stesso ente che ha bandito il concorso;

c) non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni concorsuali;

d) l'interessato, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non deve avere subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

Nella lettera di accettazione gli interessati dichiareranno, sotto la loro responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alle lett. b), c) e d) del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Per i concorsi banditi dall'Amministrazione regionale gli adempimenti di cui al presente articolo sono curati dal dirigente coordinatore pro - tempore del gruppo concorsi, che fa parte della commissione di cui all'art. 1 del presente decreto.

(1)

Vedi l'art. 2 del D.P. 13/09/93 per gli adempimenti da effettuare in caso di restituzione delle comunicazioni postali.

Art. 6

Acquisite le accettazioni degli interessati, l'organo esecutivo dell'amministrazione provvede alla loro nomina a componenti della commissione giudicatrice contestualmente a quella del segretario, scelto tra i funzionari dell'amministrazione stessa e che abbia titolo di studio e qualifica non inferiori a quelli del posto messo a concorso o, comunque, del funzionario più alto in grado.

La nomina viene notificata dal rappresentante dell'ente agli interessati unitamente all'avviso di convocazione per la seduta di insediamento, da fissare entro e non oltre 15 giorni dalla data della nomina.

Per i concorsi banditi dall'Amministrazione regionale si provvederà alla nomina della commissione giudicatrice con decreto del Presidente della Regione, che sarà notificato agli interessati a cura del gruppo concorsi della Direzione del personale della Presidenza con le stesse modalità di cui al secondo comma del presente decreto.

Art. 7

Nella prima seduta la commissione dovrà, prima di procedere ad ogni altro adempimento:

a) verificare i requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità in relazione all'art. 3, commi 2, 6, 8 e 9, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

b) eleggere il presidente e il vice - presidente.

Fino all'elezione del presidente la commissione è presieduta dal componente più anziano per età.

Alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/1991 e di eventuali situazioni d'incompatibilità si procederà mediante dichiarazione sostitutiva degli interessati ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/1968.

Le dichiarazioni, debitamente firmate dagli interessati ed autenticate dal segretario della commissione, fanno parte integrante del verbale di seduta.

Art. 8

La commissione, nell'eventuale fase preliminare relativa ai quiz, ha poteri di mera vigilanza ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge regionale n. 2/1988 e, quindi, rimane estranea all'elaborazione dei quiz ed alla loro correlativa valutazione.

Art. 9

La commissione, per l'espletamento di ciascuna prova scritta, procederà, per ogni seduta cui si riferisce la prova, alla predisposizione di almeno tre temi concernenti le materie oggetto della stessa.

I temi, appena formulati, sono chiusi in buste di eguale colore e dimensioni che vengono sigillate e firmate esteriormente, sui lembi di ciascuna, dai componenti della commissione e dal segretario. Il presidente della commissione, fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi, fa sorteggiare, da uno dei candidati indicato da loro stessi, la busta contenente il tema che formerà oggetto della prova.

Dei temi non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell'inizio della prova.

Qualora il concorso preveda l'espletamento di una prova pratica, per la stessa dovranno essere applicate le stesse modalità previste per la prova scritta.

Art. 10

Per l'espletamento della prova orale e per ciascuna seduta ad essa destinata, la commissione elaborerà le domande da porre ai candidati.

Tali domande verranno trascritte in appositi fogli, ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.

La commissione dovrà, quindi, predisporre almeno tanti fogli contenenti le domande, come sopra specificato quanti sono il numero dei candidati da esaminare per ogni seduta, più due.

Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero uguale di domande.

I fogli contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse - non siglate - di uguale dimensione e colore, in maniera che non siano individuabili le domande ivi contenute.

Le buste saranno, indi, inserite in un contenitore di materiale non trasparente.

Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale.

Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per costituirne parte integrante.

Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabilito per sorteggio.

Art. 11

Le graduatorie delle assunzioni obbligatorie nei posti riservati, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/1991, sono formulate dagli uffici dell'ente sotto la vigilanza e la responsabilità del funzionario amministrativo più alto in grado dell'ente, ferme restando le disposizioni di legge per quanto concerne la prova pratica.

Per i concorsi dell'Amministrazione regionale tale adempimento viene curato dal gruppo concorsi della Direzione del personale della Presidenza e la relativa graduatoria sarà approvata con successivo decreto dell'Assessore per la Presidenza.

Art. 12

Per i concorsi per soli titoli, previsti dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale n. 12/1991, si dovrà procedere alla nomina della commissione giudicatrice, previa l'individuazione delle tipologie professionali dei componenti, con riferimento alla natura dei posti messi a concorso, secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 2 del presente decreto.

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente decreto in materia di svolgimento delle prove d'esame si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 aprile 1992.

LEANZA

Allegato "A"

Il metodo di sorteggio al quale devono ricorrere gli enti interessati è il seguente:

Materiale occorrente

Un'urna o altro contenitore idoneo non trasparente e supporti di legno (o altro materiale) perfettamente identici tra loro su ciascuno dei quali sono iscritti i numeri 1, 2, 3, 4,.... enne.

Modalità di sorteggio

Per ciascun elenco nell'urna vengono inseriti tanti supporti come sopra numerati, in successione e a cominciare dal n. 1, quanti sono gli iscritti dell'elenco da cui deve essere scelto il componente della commissione.

- Si procede all'estrazione di un numero. Risulterà scelto il componente che avrà nell'elenco lo stesso numero.

- Tutte le suddette operazioni devono essere verbalizzate.