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N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

DIRETTIVA (CEE) 92/30 DEL CONSIGLIO, 6 aprile 1992

G.U.C.E. 28 aprile 1992, n. L 110

Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Note sul recepimento

Adottata il: 6 aprile 1992

Entrata in vigore il: 29 aprile 1992

Termine per il recepimento: 31 dicembre 1992

Recepita il: 30 dicembre 1992

Provvedimenti nazionali di recepimento:

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 528

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N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

Vista la proposta della Commissione,

In cooperazione con il Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che la direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su una base consolidata degli enti creditizi (3), aveva posto le basi necessarie per l'instaurazione di una vigilanza su una base consolidata degli enti creditizi; che a seguito del suo recepimento nell'ordinamento degli Stati membri il principio della vigilanza su una base consolidata si applica ormai in tutta la Comunità;

Considerando che la vigilanza su una base consolidata, per essere effettiva, deve potersi applicare a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio; che le autorità competenti devono disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza;

Considerando che per quanto riguarda i gruppi le cui attività sono diversificate e la cui impresa madre controlla almeno un ente creditizio, (impresa figlia), le autorità competenti devono essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi; che, in attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente direttiva; che le autorità competenti devono disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti; che è necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie;

Considerando che possono rivelarsi particolarmente utili norme che limitano i rischi assunti da un ente creditizio nei confronti della società di partecipazione mista di cui è impresa figlia nonché nei confronti delle altre filiazioni di detta società di partecipazione mista; che, tuttavia, appare preferibile disciplinare la questione in maniera più globale, nel quadro di una futura direttiva sui limiti dei grandi fidi;

Considerando che gli Stati membri possono altresì rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente; che le autorità competenti dispongono al riguardo dei poteri, di cui agli articoli 8, paragrafo 1, lettera c) della prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), agli articoli 5 e 11 della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (5), per garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi;

Considerando che gli Stati membri possono anche instaurare la vigilanza, secondo tecniche idonee, di gruppi la cui struttura esulerebbe dall'ambito di applicazione della presente direttiva; che sarà opportuno provvedere a completare le disposizioni della presente direttiva onde disciplinare tali strutture nell'ipotesi di una loro generalizzazione;

Considerando che la vigilanza su una base consolidata deve inglobare tutte le attività definite nell'allegato della direttiva 89/646/CEE; che, pertanto, tutte le imprese che esercitano tali attività devono essere incluse nella vigilanza su una base consolidata; che, di conseguenza, la definizione degli enti finanziari figurante nella direttiva 83/350/CEE deve essere ampliata in modo da comprendere anche tali attività;

Considerando che, per quanto riguarda il consolidamento degli enti finanziari la cui attività è particolarmente esposta a rischi di mercato e che sono soggetti a regole particolari di vigilanza, il coordinamento dei metodi per la vigilanza su base consolidata dei rischi di mercato è possibile nell'ambito di un'armonizzazione comunitaria dell'adeguatezza dei fondi propri delle imprese d'investimento e degli enti creditizi, la quale ha formato oggetto di una proposta di direttiva da parte della Commissione; che tale armonizzazione riguarda fra l'altro le condizioni secondo cui potrebbero essere compensate posizioni di tipo opposto adottate nel gruppo nonché il caso in cui tali imprese sono soggette a norme di vigilanza proprie quanto alla loro stabilità finanziaria; che ciò implica che, finché la futura direttiva relativa all'adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato non sarà stata messa in applicazione, le autorità competenti includeranno nella vigilanza su base consolidata gli enti finanziari che si espongono particolarmente a rischi di mercato, secondo metodi che esse avranno stabilito tenendo conto della natura particolare dei rischi in questione;

Considerando che, dopo l'adozione della direttiva 88/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (6), la quale ha stabilito, insieme alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (7), le regole di consolidamento in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi, è ormai possibile precisare maggiormente i metodi da utilizzare nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata;

Considerando che la presente direttiva corrisponde perfettamente agli obiettivi definiti dall'atto unico europeo; che essa, in particolare, consentirà di applicare in maniera omogenea in tutta la Comunità le norme prudenziali che sono stabilite in altri atti comunitari e che devono essere rispettate su una base consolidata; che la presente direttiva è particolarmente necessaria ai fini di una corretta applicazione della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, relativa ai fondi propri degli enti creditizi (8);

Considerando che la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi deve avere lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario;

Considerando che è opportuno che vengano stipulati, su base di reciprocità, accordi tra la Comunità ed i paesi terzi onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica la più ampia possibile;

Considerando che a motivo dell'importanza delle modifiche da apportare alla direttiva 83/350/CEE è opportuno che la presente direttiva si sostituisca integralmente ad essa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 16 dicembre 1991, n. C 326; G.U. 13 aprile 1992, n. C 94.

(2)

G.U. 18 aprile 1991, n. C 102.

(3)

G.U. 18 luglio 1983, n. L 193.

(4)

G.U. 17 dicembre 1977, n. L 322. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/646/CEE (G.U. 30 dicembre 1989, n. L 386).

(5)

G.U. 30 dicembre 1989, n. L 386.

(6)

G.U. 31 dicembre 1986, n. L 372.

(7)

G.U. 18 luglio 1983, n. L 193. Direttiva modificata dalla direttiva 90/605/CEE (G.U. 16 novembre 1990, n. L 317).

(8)

G.U. 5 maggio 1989, n. L 124.

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- ente creditizio: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE e tutte le imprese private e pubbliche che rispondono alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE e che sono state autorizzate in un paese terzo;

- ente finanziario: un'impresa, diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più attività figuranti ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE;

- società di partecipazione finanziaria: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, uno o più enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio;

- società di partecipazione mista: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;

- impresa di servizi bancari ausiliari: un'impresa la cui attività principale consiste nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;

- partecipazione: il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di una società;

- impresa madre: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della settima direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

- impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante: l'impresa figlia di una impresa figlia è considerata tale anche rispetto all'impresa madre capogruppo;

- autorità competenti: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio del controllo degli enti creditizi.

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica agli enti creditizi che hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.

Gli enti esclusi a titolo permanente a norma dell'articolo 2 della direttiva 77/780/CEE, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

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Art. 3

Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

1. Ogni ente creditizio che ha come imprese figlia un ente creditizio o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detti enti, è sottoposto a vigilanza, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 5, sulla base della propria situazione finanziaria consolidata. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6.

2. Ogni ente creditizio, la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria, è sottoposto, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 5, ad una vigilanza sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6. Il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.

3. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 4 possono rinunciare, in casi individuali, ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari, che è un'impresa figlia o in cui è detenuta una partecipazione:

- se l'impresa da includere è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

- se l'impresa da includere nel consolidamento presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'ente creditizio o dell'ente finanziario in cui si ha la partecipazione rappresenta meno del più basso dei due importi seguenti: ecu 10 milioni oppure 1% del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione; più imprese che soddisfino i criteri sopra enunciati devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo sopra descritto; oppure

- se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa da includere sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

4. Se le autorità competenti di uno Stato membro non includono un ente creditizio, che è una impresa figlia, nella vigilanza su una base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti nel paragrafo 3, secondo e terzo trattino le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede questo ente creditizio (impresa figlia) possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente creditizio.

5. La vigilanza sulla solvibilità, sull'adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato e il controllo dei grandi fidi, quali sono disciplinati dai relativi atti comunitari in vigore, vengono esercitati su base consolidata conformemente alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano i provvedimenti, se del caso, necessari per l'inclusione delle società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su una base consolidata, conformemente al paragrafo 2.

Il rispetto dei limiti di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/646/CEE forma oggetto di vigilanza e controllo in base alla situazione finanziaria consolidata o subconsolidata dell'ente creditizio.

6. Le autorità competenti prescrivono, nel complesso delle imprese incluse nella sfera di vigilanza su una base consolidata a cui è soggetto un ente creditizio in applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'istituzione di adeguati procedimenti di controllo interno per la produzione di informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

7. Fatte salve disposizioni specifiche contenute in altre direttive, gli Stati membri possono non applicare su una base subconsolidata o individuale le norme del paragrafo 5 agli enti creditizi che, in qualità di imprese madri, sono sottoposti ad una vigilanza su una base consolidata, nonché a ogni impresa figlia di tali enti creditizi che dipende dalla loro autorizzazione e vigilanza ed è inclusa nella vigilanza su una base consolidata dell'ente creditizio che è l'impresa madre. La stessa facoltà di esonero è ammessa allorché l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi ed in particolare alle norme di cui al paragrafo 5.

In entrambi i casi sopra indicati devono essere adottati provvedimenti per garantire la ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario.

Se le autorità competenti applicano tali norme su una base individuale, esse possono, per il calcolo dei fondi propri, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma della direttiva 89/299/CEE.

8. Quando un ente creditizio, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme del paragrafo 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.

9. Nonostante il disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad un'impresa figlia di un'impresa madre, ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre e che esercitano la vigilanza su di essa. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato consultivo bancario.

10. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su una base consolidata possano chiedere alle imprese figlie di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 6. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e verifica delle informazioni, previste in tale articolo.

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Art. 4

Autorità competenti preposte all'esercizio

della vigilanza su una base consolidata

1. Se l'impresa madre è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CE.

2. Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE.

Tuttavia, quando la stessa società di partecipazione finanziaria è l'impresa madre di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria.

Qualora nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria non vi sia un ente creditizio costituito da un'impresa figlia autorizzata, le autorità competenti degli Stati membri interessati (comprese quelle dello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria) si concertano allo scopo di designare, di comune accordo, le autorità che eserciteranno la vigilanza su base consolidata. In mancanza di accordo, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato; a parità di totali di bilancio, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che per prime hanno rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE.

3. Le autorità competenti interessate possono derogare, di comune accordo, alle regole di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma.

4. Gli accordi di cui al paragrafo 2, terzo comma e al paragrafo 3 prevedono le misure concrete di cooperazione e di trasmissione delle informazioni idonee al conseguimento degli scopi della presente direttiva.

5. Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Art. 5

Forma e portata del consolidamento

1. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata devono esigere, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da imprese figlie dell'impresa madre.

Tuttavia, può essere prescritto il consolidamento proporzionale quando, secondo le autorità competenti, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota di capitale è limitata a tale quota, a motivo della responsabilità degli altri azionisti o soci e della soddisfacente solvibilità di questi ultimi. La responsabilità degli altri azionisti o soci deve essere chiaramente stabilita, ove necessario a mezzo di impegni espressamente sottoscritti.

2. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata devono, ai fini della vigilanza, esigere il consolidamento proporzionale delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

3. In casi di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

- se un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti;

- se due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie;

- se due o più enti creditizi o enti finanziari hanno organi di amministrazione, direzione o vigilanza composti in maggioranza dalle stesse persone.

Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

5. Allorché la vigilanza su una base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, le imprese di servizi bancari ausiliari sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Art. 6

Informazioni da parte di società di partecipazione

miste e loro imprese figlie

1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue imprese figlie, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti creditizi costituiti da imprese figlie, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi costituiti da imprese figlie.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro imprese figlie. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio costituito da un'impresa figlia, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 7.

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Art. 7

Provvedimenti destinati ad agevolare l'applicazione

della presente direttiva

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su una base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro imprese figli, o alle imprese figlie contemplate all'articolo 3, paragrafo 10, di scambiarsi le informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente alla presente direttiva.

2. Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti creditizi sue imprese figli sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su una base consolidata in forza dell'articolo 4, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su una base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità.

3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di enti finanziari o di imprese di servizi bancari ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni di cui all'articolo 6, restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative imprese figlie che non sono enti creditizi, o sulle imprese figlie contemplate all'articolo 3, paragrafo 10.

4. Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più imprese figlie che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura autorizzativa, le autorità competenti e le autorità a cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

5. Le informazioni ricevute in virtù delle disposizioni della presente direttiva ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti da questa previsti, sono coperti dal segreto d'ufficio definito all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE.

6. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su una base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

7. Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi bancari ausiliari, una società di partecipazione mista, un'impresa figlia di cui all'articolo 6 o un'impresa figlia di cui all'articolo 3, paragrafo 10, situata in un altro Stato membro, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità richiedenti ovvero ad un revisore o ad un esperto.

8. Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziarie e delle società di partecipazione miste, o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prese in applicazione della presente direttiva, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. In taluni casi detti provvedimenti possono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché le sanzioni o i provvedimenti menzionati permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Art. 8

Paesi terzi

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su una base consolidata:

- agli enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un paese terzo e

- agli enti creditizi situati in un paese terzo e il cui ente creditizio o società di partecipazione finanziaria che ne costituisce l'impresa madre abbia sede nella Comunità.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire la possibilità:

- da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti;

- dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede si trova sul loro territorio, che hanno come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti.

3. La commissione esamina con il comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE il risultato di tali negoziati e la situazione che ne deriva.

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, e finché non sarà stata messa in applicazione la futura direttiva relativa all'adeguatezza patrimoniale rispetto ai rischi di mercato, le autorità competenti includeranno nella vigilanza su base consolidata gli enti finanziari che si espongono principalmente a rischi di mercato, secondo metodi che esse avranno stabilito tenendo conto della natura specifica dei rischi in questione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Art. 10

1. La direttiva 83/350/CEE è abrogata, con effetto al 1° gennaio 1993.

2. Nelle disposizioni che seguono, la menzione "direttiva 83/350/CEE" è sostituita da "direttiva 92/30/CEE":

- all'articolo 5 della direttiva 89/299/CEE;

- all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino della direttiva 89/646/CEE;

- all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 89/647/CEE.

3. All'articolo 1, punto 5) della direttiva 89/646/CEE ed all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 89/647/CEE la definizione della nozione "autorità competenti" è sostituita dalla definizione seguente:

"le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio del controllo degli enti creditizi".

N.d.R. La presente direttiva è stata espressamente ABROGATA, con alcune precisazioni e con effetto a decorrere dal 20 giugno 2000, dall'art. 67 della Dir. 2000/12/CE.

Art. 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

João PINHEIRO