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REGOLAMENTO (CEE) N. 833/92 DEL CONSIGLIO, 30 marzo 1992

G.U.C.E. 3 aprile 1992, n. L 88

Modifica al regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole, e al regolamento (CEE) n. 2239/86 relativo ad un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 6 aprile 1992

Applicabile dal: 6 aprile 1992

Nota

Il presente regolamento è valido fino al 31 agosto 1999.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/88 (2) non è attualmente applicabile al Portogallo;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2239/86 (3) prevede misure di abbandono definitivo e di ristrutturazione delle superfici viticole;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1327/90 (4) ha trasferito alla sezione garanzia del FEAOG il regime dei premi di abbandono definitivo del vigneto applicabile negli altri Stati membri e che il tasso d'intervento finanziario della Comunità è stato fissato al 100%;

Considerando che, conformemente all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, le disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo vengono applicate in Portogallo a decorrere dalla seconda tappa di transizione e che occorre rendere applicabile a questo Stato membro anche il regime generale di abbandono definitivo, mantenendo nel contempo il livello dei premi, attualmente applicabile per tener conto della specifica situazione strutturale di questo paese;

Considerando che la Commissione ha approvato, il 7 agosto 1991, il programma operativo di ristrutturazione del vigneto, presentato dal Portogallo e destinato a sostituire il regime di ristrutturazione previsto nel regolamento (CEE) n. 2239/86;

Considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1442/88 ed abrogare il regolamento (CEE) n. 2239/86; che il regolamento (CEE) n. 2239/86 resta tuttavia applicabile agli impegni presi dal Portogallo nell'ambito del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 17 febbraio 1992, n. C 39.

(2)

G.U. 28 maggio 1988, n. L 132. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1327/90 (G.U. 23 maggio 1990, n. L 132).

(3)

G.U. 18 luglio 1986, n. L 196. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3208/88 (G.U. 20 ottobre 1988, n. L 286).

(4)

G.U. 23 maggio 1990, n. L 132.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Per quanto riguarda il Portogallo, i premi e gli importi applicabili per ettaro sono i seguenti:

a) per le superfici non inferiori a 10 are, ma non superiori a 25 are, che sono coltivate a varietà di uve da vino e costituiscono la totalità della superficie viticola coltivata dall'azienda interessata: 2 500 ecu;

b) per le superfici superiori a 25 are coltivate a varietà di uve da vino:

- 1 000 ecu se la resa media per ettaro non oltrepassa 20 ettolitri;

- 1 600 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 20 ettolitri, ma non oltrepassa 25 ettolitri;

- 2 200 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 25 ettolitri, ma non oltrepassa 30 ettolitri;

- 2 800 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 30 ettolitri, ma non oltrepassa 50 ettolitri;

- 3 500 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 50 ettolitri, ma non oltrepassa 90 ettolitri;

- 5 000 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 90 ettolitri, ma non oltrepassa 130 ettolitri;

- 6 200 se la resa media per ettaro è superiore a 130 ettolitri, ma non oltrepassa 160 ettolitri;

- 6 500 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 160 ettolitri;

c) per le superfici coltivate a varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà di uve da tavola o contemporaneamente fra queste varietà e le varietà di uve da vino:

- 5 500 ecu quando si tratta di una coltura a pergola;

- 3 500 ecu quando si tratta di una coltura diversa da quella a pergola.

Gli importi di cui al primo comma, lettere b) e c), sono maggiorati di 300 ecu per ettaro se le superfici considerate rappresentano la totalità della superficie viticola coltivata dal richiedente."

2) All'articolo 7, il paragrafo 1 è completato dal testo seguente:

"Il Portogallo è autorizzato a ridurre gli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, se il richiedente del premio di abbandono definitivo è membro di una cantina sociale o di un'altra associazione di viticoltori. In tal caso l'importo del premio è ridotto del 7% al massimo e la somma corrispondente a questa riduzione viene versata alla cantina o all'associazione in questione."

3) All'articolo 20 è aggiunto il trattino seguente:

" - l'applicazione del presente regolamento al Portogallo."

4) L'articolo 22 è abrogato.

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 2239/86 è abrogato. Tuttavia le disposizioni del suddetto regolamento restano applicabili agli impegni presi dal Portogallo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nell'ambito del regime di abbandono definitivo del vigneto ed anteriormente al 7 agosto 1991 nell'ambito del regime di ristrutturazione del vigneto.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA