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LEGGE REGIONALE 20 marzo 1992, n. 5

G.U.R.S. 28 marzo 1992, n. 17

Proroga dei contratti occupazionali di cui all'art. 19 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 ed ulteriori modifiche ed integrazioni.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga contratti occupazionali

1. Il termine previsto dal comma 1, dell'art. 19 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 1993.

2. Per l'anno finanziario 1992 è autorizzata la spesa di L. 60.000.000.000 e per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 120.000.000.000.

3. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 dopo le parole "qualifiche o profili professionali" sono aggiunte le seguenti: "riconducibili ai contratti nazionali degli enti locali".

Art. 2

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 60.000.000.000 per l'anno 1992 e in L. 120.000.000.000 per l'anno 1993, si provvede con l'apposito accantonamento del fondo globale di cui al capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1992.

LEANZA