
LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1992, n. 2
G.U.R.S. 28 febbraio 1992, n. 11
Disposizioni di carattere finanziario e revisione di talune norme di contabilità.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 11/2010)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Rimodulazione spese pluriennali
1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella A allegata alla presente legge, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 negli importi indicati nella tabella medesima.
2. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, alle relative delibere di esecuzione della Giunta regionale n. 356 del 1° luglio 1991 e n. 365 dell'8 agosto 1991 ed ai rispettivi decreti di variazione n. 833 del 1° agosto 1991 e n. 1478 del 23 novembre 1991, come risultano rimodulate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 16 novembre 1991, n. 43, ricadenti negli esercizi 1992 e successivi, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 negli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
Interessi sui fondi versati ad enti e aziende della Regione
1. Le deroghe alle disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, sono abrogate con effetto dall'1 gennaio 1992.
2. In dipendenza del comma 1, all'articolo 10, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono soppresse le parole: "compresi gli interessi maturati nelle giacenze dei fondi".
3. In dipendenza del comma 1, è altresì abrogato l'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37.
Occupazione negli enti locali
1. Le spese autorizzate dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, per gli esercizi finanziari 1992 e 1993, sono rideterminate rispettivamente in lire 10 mila milioni ed in lire 218 mila milioni.
Abrogazione di norme
1. Con effetto dal 1° gennaio 1992 i commi 2 e 6 dell'articolo 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono abrogati.
Modifica alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
1. Al secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, dopo le parole "tra i comuni, avendo" è soppressa la parola "anche".
1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1973, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"La Gazzetta Ufficiale è distribuita per la vendita alle edicole ed alle librerie che ne fanno richiesta. Le somme ricavate dalle vendite sono versate nelle casse della Regione secondo le modalità previste dal comma 1".
Interventi per i danni in agricoltura
1. La spesa di lire 361.000 milioni autorizzata per gli anni 1992 e 1993 dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è così rimodulata:
1992 1993 1994 1995 1996 (in milioni di lire) 37.000 50.000 50.000 112.000 112.000
2. L'onere di lire 37.000 milioni per l'anno 1992, che si iscrive al capitolo 60774, è posto a carico delle disponibilità di cui alle assegnazioni statali relative alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni; gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, che si iscrivono al capitolo 60769, sono posti a carico dei fondi ordinari della Regione.
3. A valere sulla spesa dell'anno 1992 di cui al comma 2 la somma di lire 13.000 milioni è destinata ad interventi per il ripristino di infrastrutture agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 12/14 ottobre e novembre 1991 e la somma di lire 10.000 milioni agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1991, n. 32.
4. A carico del fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 non possono essere autorizzate spese per limiti di impegno.
Limiti di impegno
(modificato dall'art. 24, comma 2, della L.R. 23/2002 e dall'art. 127, comma 1, della L.R. 11/2010)
1. Le spese impegnate relative ad obbligazioni derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono sono eliminate dal bilancio e sono contabilizzate fra le economie di spesa, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno.
2. I pagamenti relativi ai limiti di impegno sono disposti mediante ruoli di spesa, salvo che non riguardino eventuali rate scadute, nel qual caso possono essere disposti con mandati diretti. I ruoli sono emessi esclusivamente sul conto della competenza.
3. Qualora l'importo di ciascuna annualità formalmente impegnata sia inferiore all'ammontare delle obbligazioni da pagare, il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro è autorizzato ad integrare lo stanziamento del relativo capitolo mediante decreti di prelevamento dall'apposito fondo di riserva.
4. ---------------------- (comma abrogato) (1)
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dall'esercizio 1991.
Comma abrogato dall'art. 127, comma 1, della L.R. 11/2010.
Copertura finanziaria dei disegni di legge
1. Tutti i disegni di legge di iniziativa governativa devono essere accompagnati da una relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente e verificata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e della relativa copertura finanziaria.
Fondi globali
1. L'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo.
Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma".
Apertura di credito e controlli
1. All'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, le parole: "le somme relative alle intere spese poste a carico del bilancio regionale", sono sostituite dalle seguenti: "le somme che si prevede debbano essere pagate entro l'esercizio".
2. All'articolo 4, settimo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, le parole: "contestuale accreditamento dell'intero importo delle somme finanziate", sono sostituite dalle seguenti: "contestuale accreditamento delle somme occorrenti per pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio". (1)
3. I commi primo e secondo dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 sono sostituiti dal seguente: "L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:
a) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;
b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
c) competenze fisse ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della Regione;
d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
e) servizi degli organi della Regione;
f) erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione".
4. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° aprile 1992.
L'art. 4 della L.R. 21/1985 è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002.
Interventi finanziari esterni
1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è aggiunto il seguente articolo: (1)
"Articolo 8-bis - Elenco degli interventi finanziari esterni.
Al bilancio pluriennale della Regione è allegato un elenco degli interventi finanziari in Sicilia dello Stato, della CEE e di altri enti e organismi pubblici che non transitano dal bilancio regionale.
Le competenti amministrazioni regionali sono tenute a fornire all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in occasione della formulazione delle proposte di previsione, tutti gli elementi riguardanti gli interventi di cui al precedente comma.
L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può altresì acquisire direttamente gli elementi necessari mediante collegamenti con i sistemi informativi degli enti interessati ed è autorizzato a stipulare le eventuali occorrenti convenzioni".
L'art. 8 bis della L.R. 47/1977 è stato abrogato dall'art. 129, comma 19, della L.R. 2/2002.
Situazione della gestione del fondo sanitario
1. L'Assessore regionale per la sanità presenta, entro quarantacinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre, al Governo ed all'Assemblea regionale la situazione relativa alla gestione del fondo sanitario regionale e di ciascuna unità sanitaria locale, riferita alla data di chiusura dei trimestri medesimi.
Estinzione titoli di spesa
1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è così sostituito:
"I titoli di spesa indicati al primo comma del presente articolo, non estinti alla chiusura dell'esercizio, sono commutati di ufficio in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili a favore dei creditori, ovvero, in assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità alla stessa data esistenti nei conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, considerati estinti agli effetti del bilancio della Regione e commutati in debiti di tesoreria".
Mutui
1. All'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è aggiunto il seguente comma: (1)
"I contratti di mutuo possono essere stipulati anche con istituti e aziende di credito o loro consorzi diversi da quelli che svolgono il servizio di cassa regionale purchè a migliori condizioni".
Vedi l'art. 18 della L.R. 47/1977 come mod.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1992.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 febbraio 1992.
LEANZA