
LEGGE 18 febbraio 1992, n. 172
G.U.R.I. 28 febbraio 1992, n. 49
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princìpi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di
grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 419
All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subìto è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-bis del codice penale".
L'articolo 9 è soppresso.
All'articolo 10, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse.
All'articolo 11, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse.
L'articolo 12 è soppresso.