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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 102

G.U.R.I. 17 febbraio 1992, n. 39

Norme concernenti l'attività di acquacoltura.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 9 gennaio 2012, n. 4 e con annotazioni alla data 9 gennaio 2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), del D.L.vo 9 gennaio 2012, n. 4) (1)

[1. Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.]

(1)

Ai sensi dall'art. 27, comma 2, del D.L.vo 9 gennaio 2012, n. 4, le norme abrogate dal comma 1 del predetto art. 27, sono sostituite dallo stesso D.L.vo n. 4/2012.

Art. 2

(integrato dall'art. 9 della legge 27 marzo 2001, n. 122)

1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

Art. 3

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI