
DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 1992
G.U.R.S. 8 febbraio 1992, n. 8
Determinazione delle modalità per il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici e per l'espletamento delle prove di esame nei concorsi degli enti locali.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P. 13/9/1993 e annotato al 13/9/1993)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
Visto l'art. 6 della suddetta legge, che demanda al Presidente della Regione la determinazione, mediante decreto, delle modalità di esecuzione del sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, nonchè delle modalità delle prove d'esame che dovranno essere effettuate mediante ricorso al sorteggio sia dei temi per le prove scritte, sia dei quesiti per le prove orali e di ogni altra modalità di svolgimento dei concorsi non prevista dalla legge;
Considerato che l'espletamento delle procedure concorsuali è adempimento obbligatorio per gli enti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1991 sopra richiamata;
Ritenuto di dovere provvedere alla determinazione delle modalità del sorteggio di cui sopra, nonchè di talune modalità procedurali, limitatamente alle procedure concorsuali degli enti locali, con riserva di procedere con separato provvedimento per i restanti enti previsti dall'art. 1 della citata legge regionale n. 12/1991;
Visto il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali reso nella seduta del 30 gennaio 1992;
Decreta:
In applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, gli enti locali sono tenuti ad adottare il regolamento dei concorsi, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Nel regolamento di cui all'articolo precedente sono, fra l'altro, indicate, per ciascun concorso, oltre le materie d'esame, le qualificazioni o i titoli professionali che, in relazione a tali materie, si richiedono ai componenti esperti delle commissioni giudicatrici.
Nel caso in cui le materie d'esame, scritte e orali, fossero più di cinque, si procederà ai necessari accorpamenti, attribuendo materie comprese in uno stesso piano di studio scolastico o anche materie tra di loro attinenti, a uno stesso componente con qualificazione professionale tale che le possa adeguatamente ricomprendere.
Le qualificazioni e i titoli professionali dei composti dovranno trovare riscontro negli elenchi di esperti predisposti dall'Assessore per gli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma quinto, della legge regionale n. 12/1991. Qualora il superiore riscontro non fosse possibile per mancanza dell'elenco corrispondente alla tipologia professionale individuata, se ne darà sollecito avviso all'Assessore per gli enti locali per i provvedimenti conseguenti.
Stralcio delle disposizioni regolamentari di cui al comma precedente, nonchè stralcio del bando di concorso, concernente le materie di esame, sono trasmessi all'Assessore regionale per gli enti locali.
Il regolamento di cui all'articolo precedente dovrà, inoltre, indicare:
- i requisiti e le qualificazioni professionali dei componenti la commissione per la selezione pubblica o la prova pratica di cui all'art. 6, comma sesto, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e le relative modalità di nomina;
- i contenuti della prova d'idoneità o delle sperimentazioni lavorative e i relativi indici di riscontro d'idoneità di cui allo stesso art. 6, comma quarto, del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;
- la forma del concorso, cioè se per esami, per soli titoli o per titoli ed esami;
- le modalità di predisposizione e pubblicizzazione dei quiz di cui all'art. 4, comma quarto, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
- la misura dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni concorsuali e di quelle per la prova pratica di cui al presente articolo.
Le graduatorie delle assunzioni obbligatorie nei posti riservati di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/1991 sono formulate dagli uffici dell'ente sotto la vigilanza e la responsabilità del segretario, ferme restando le disposizioni di legge per quanto concerne la prova pratica.
Per i concorsi per soli titoli, previsti dall'art. 5, commi secondo e terzo, della legge regionale n. 12/1991, si dovrà procedere alla nomina della commissione giudicatrice, secondo le modalità previste dal presente decreto.
Per i concorsi in itinere all'entrata in vigore della legge regionale n. 12/1991, all'individuazione delle qualificazioni professionali dei componenti delle commissioni, in relazione alle materie d'esame previste dal bando e dei corrispondenti elenchi di esperti predisposti dall'Assessore per gli enti locali, provvederà, in applicazione del precedente art. 2, commi secondo. e terzo, il legale rappresentante dell'ente con l'assistenza del segretario dell'ente stesso.
Nel bando di concorso saranno indicati la data, l'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio.
Il legale rappresentante dell'amministrazione interessata o un suo delegato, con l'assistenza del segretario della stessa, provvederà al sorteggio, in seduta pubblica, dei componenti della commissione giudicatrice, previa individuazione delle loro qualificazioni professionali, rispettivamente secondo le norme regolamentari o ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.
Per i concorsi già banditi, l'amministrazione interessata è tenuta a pubblicare, almeno 15 giorni prima, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la data l'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio.
Prima di procedere al sorteggio, il legale rappresentante dell'ente invita due persone maggiorenni del pubblico, indicate dallo stesso pubblico, ad assistere formalmente, quali testimoni, alle operazioni di sorteggio - che avverranno sempre alla presenza del pubblico - e che sottoscriveranno alla fine il relativo verbale.
L'identità dei due testimoni verrà riscontrata mediante idoneo e valido documento di riconoscimento.
In mancanza di pubblico, il segretario invita due dipendenti dell'ente.
(sostituito dall'art. 1 del D.P. 13 settembre 1993)
Il sorteggio è effettuato secondo le istruzioni contenute nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente decreto. Di esse, nonchè delle disposizioni contenute negli artt. 6, 7 e 8 del presente decreto, verrà data lettura prima di iniziare il sorteggio.
Per ciascun componente esperto della commissione verranno sorteggiati, dagli appositi elenchi, cinque nominativi, il primo dei quali effettivo, gli altri, quali supplenti, subentreranno nell'ordine di estrazione, in caso di rinuncia o dimissioni o incompatibilità oppure per mancanza dei requisiti di chi precede.
In caso di rinuncia o dimissioni, per tre volte, il componente esperto decade dall'apposito elenco in cui era stato iscritto.
Agli effetti di cui al comma precedente non vanno ricomprese le ipotesi di dimissioni dovute ad incompatibilità fra i membri della commissione e/o gli aspiranti al concorso, nonchè le ipotesi di rinuncia dovuta alla contemporanea presenza in più di due commissioni giudicatrici, nonchè quelle scaturenti dalla qualità di consigliere o amministratore dell'ente che ha bandito il concorso.
Per presenza in una commissione, deve intendersi la titolarità dell'incarico conferita con apposito atto deliberativo, e non la supplenza.
Esaurite le operazioni di sorteggio, il segretario dell'amministrazione comunicherà immediatamente all'organo esecutivo della stessa i nominativi, scelti per sorteggio, quali componenti della commissione giudicatrice, con riserva di conferma.
Entro le 24 ore successive il segretario comunicherà al domicilio dell'interessato e mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento, l'avvenuta scelta. (1)
La lettera di comunicazione dovrà contenere le seguenti avvertenze:
a) l'interessato sarà considerato rinunciatario, e quindi sostituito, nel caso che non faccia pervenire all'ente formale accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione;
b) l'incarico è incompatibile con la qualità di consigliere o amministratore dello stesso ente che ha bandito il concorso;
c) non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni concorsuali;
d) l'interessato, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, non deve avere subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.
Nella lettera di accettazione gli interessati dichiareranno, sotto la loro responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alle lett. b), c) e d) del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 8.
Vedi l'art. 2 del D.P. 13/09/93 per gli adempimenti da effettuare in caso di restituzione delle comunicazioni postali.
Acquisite le accettazioni degli interessati, l'organo esecutivo dell'amministrazione provvede, con proprio atto formale, alla loro nomina a componente della commissione giudicatrice contestualmente a quella del segretario, scelto tra i funzionari dell'amministrazione stessa e che abbia titolo di studio e qualifica non inferiore a quelli del posto messo a concorso.
La nomina viene notificata dal rappresentante dell'ente agli interessati unitamente all'avviso di convocazione per la seduta di insediamento, da fissare entro e non oltre 15 giorni dalla data della nomina.
Nella prima seduta la commissione dovrà, prima di procedere ad ogni altro adempimento:
a) verificare i requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità in relazione all'art. 3, commi secondo, sesto, ottavo e nono, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
b) eleggere il presidente e il vicepresidente.
Fino all'elezione del presidente la commissione è presieduta dal componente più anziano per età.
Alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/1991 e di eventuali situazioni di incompatibilità si procederà mediante dichiarazione sostitutiva degli interessati ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/1968.
Le dichiarazioni, debitamente firmate dagli interessati ed autenticate dal segretario della commissione, fanno parte integrante del verbale di seduta.
La commissione, nell'eventuale fase preliminare relativa ai quiz, ha poteri di mera vigilanza ai sensi dell'art. 3, punto 6 della legge regionale n. 2/1988 e quindi essa rimane estranea all'elaborazione dei quiz e ad ogni giudizio di merito che li possa riguardare.
La commissione, per l'espletamento di ciascuna prova scritta, procederà, per ogni seduta cui si riferisce la prova, alla predisposizione di almeno tre temi concernenti le materie oggetto della stessa.
I temi, appena formulati, sono chiusi in buste di eguale colore e dimensioni che vengono sigillate e firmate esteriormente, sui lembi di ciascuna, dai componenti della commissione e dal segretario. Il presidente della commissione, fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi, fa sorteggiare da uno dei candidati indicato da loro stessi, il tema che formerà oggetto della prova.
Dei temi non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell'inizio della prova.
Qualora il concorso preveda l'espletamento di una prova pratica, per la stessa dovranno essere applicate le stesse modalità previste per la prova scritta.
Per l'espletamento della prova orale e per ciascuna seduta ad essa destinata, la commissione elaborerà le domande da porre ai candidati.
Tali domande verranno trascritte in appositi fogli, ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.
La commissione dovrà quindi predisporre almeno tanti fogli contenenti le domande, come sopra specificato, quanti sono il numero dei candidati da esaminare per ogni seduta, più due.
Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero uguale di domande.
I fogli contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse non siglate di uguale dimensione e colore, in maniera che non siano individuabili le domande ivi contenute.
Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale.
Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per costituirne parte integrante.
Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabilito per sorteggio.
Per quanto non previsto nel presente decreto in materia di svolgimento delle prove d'esame si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
Palermo, 3 febbraio 1992.
LEANZA
Allegato "A"
ISTRUZIONI PER IL SORTEGGIO
Il metodo di sorteggio al quale devono ricorrere gli enti interessati è il seguente:
Materiale occorrente
- Un'urna o altro contenitore idoneo non trasparente e supporti di legno (o altro materiale) perfettamente identici tra loro su ciascuno dei quali sono iscritti i numeri 1, 2,3, 4,...enne.
Modalità di sorteggio
- Per ciascun elenco nell'urna vengono inseriti tanti supporti come sopra numerati, in successione e a cominciare dal n. 1, quanti sono gli iscritti dell'elenco da cui deve essere scelto il componente della commissione.
- Si procede all'estrazione di un numero. Risulterà scelto il componente che avrà nell'elenco lo stesso numero.
- Tutte le suddette operazioni devono essere verbalizzate.