
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 131
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 34 G.U.R.I. 19 febbraio 1992, n. 41
Attuazione della direttiva 923/79/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 79/923/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi designate come richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
1. I requisiti di qualità delle acque di cui all'art. 1 sono valutati sulla base dei parametri e dei relativi valori ed indicazioni di cui all'allegato I.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Le acque designate si considerano conformi alle disposizioni di cui al presente decreto quando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, secondo la frequenza minima prevista nell'allegato I, sono conformi ai valori e indicazioni relativi ai parametri di cui allo stesso per quanto riguarda:
a) il 100% dei campioni prelevati per i parametri "sostanze organo-alogenate" e "metalli";
b) il 95% dei campioni per i parametri "salinità ed ossigeno disciolto";
c) il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato I.
2. Qualora la frequenza dei campionamenti, ad eccezione di quelli relativi ai parametri "sostanze organo alogenate" e "metalli", sia inferiore a quella indicata nell'allegato I, la conformità dei valori deve essere rispettata nel 100% dei campioni.
3. Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato I non sono presi in considerazione se avvengono a causa di eventi calamitosi.
4. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri e/o le relative note esplicative riportati nell'allegato I non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita oppure sia dovuta all'inquinamento e adottano le misure appropriate.
5. Ai fini dell'accertamento della conformità di cui al comma 1, la frequenza dei campionamenti stabilita nell'allegato I può essere ridotta dall'autorità competente ove risulti accertato che la qualità delle acque è sensibilmente superiore per i singoli parametri di quella risultante dall'applicazione dei valori limite e relative note applicative.
6. Possono essere esentate dal campionamento periodico di cui al comma 1 le acque per le quali risulti accertato che non esistano cause di inquinamento o rischio di deterioramento.
7. L'esatta ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni, la loro distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti in funzione delle condizioni ambientali locali.
8. I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I.
9. I dati relativi ai prelievi ed alle analisi relative alle acque di cui all'art. 1 sono inviati annualmente a partire dal giungo 1993, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Le regioni interessate, provvedono:
a) entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto alla prima designazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi di cui all'art. 1;
b) alle designazioni complementari oppure alla revisione delle designazioni già effettuate qualora insorgano elementi imprevisti al momento della designazione;
c) alla individuazione tra le acque designate di quelle richiedenti protezione e di quelle per le quali siano necessarie azioni di miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualità dei medesimi nel rispetto dei valori indicati nella colonna C dell'allegato I;
d) ad apportare ai rispettivi piani regionali di risanamento delle acque, di cui all'art. 4 lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli adeguamenti necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto;
e) a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura.
2. Le regioni provvedono altresì a trasmettere annualmente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente, della marina mercantile e dell'industria:
a) la indicazione delle zone designate mediante coordinate geografiche che delimitano l'area;
b) le specie di molluschi presenti nella zona designata;
c) il tipo di allevamento effettuato nonchè i quantitativi annui di molluschi allevati;
d) qualora trattasi di banchi naturali il tipo di attrezzo da pesca utilizzato per singola specie e quantitativo annuo prelevato;
e) la localizzazione degli scarichi, civili e/o industriali che interessano la zona designata, individuati tramite coordinate geografiche e riportate su tavolette IGM 1:25.000;
f) l'elenco degli impianti di coltivazione, di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192.
3. Ferme restando le attribuzioni del Ministro della sanità ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, competono al Ministro dell'ambiente le funzioni concernenti:
a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività connesse alla applicazione del presente decreto;
b) l'integrazione del piano generale di risanamento delle acque previsto dall'art. 2, lettera c) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni per gli aspetti disciplinati dalla presente normativa, sulla base dei piani regionali di risanamento delle acque;
c) la tenuta e l'aggiornamento, sulla base dei dati forniti dalle regioni dell'elenco nazionale delle acque destinate alla molluschicoltura designate ai sensi del presente decreto;
d) la redazione di una relazione particolareggiata sulle acque designate ai sensi del presente decreto e sulle loro caratteristiche essenziali da presentare alla Commissione delle comunità europee ogni due anni e per la prima volta entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministro dell'ambiente, con decreto adottato di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria provvede:
a) alla modifica dei valori Guida (G) ed Imperativi (I) dei parametri e dei metodi di campionamento ed analisi nell'allegato I, nonchè all'introduzione di nuovi parametri, anche ai fini di adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecniche ed ai successivi aggiornamenti disposti dalla Commissione delle comunità europee;
b) alla emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto di norme tecniche per l'esecuzione dei campionamenti e per l'individuazione delle stazioni di rilevamento;
c) alla determinazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dei valori limite di concentrazione degli idrocarburi di origine petrolifera, delle sostanze organo-alogenate e dei metalli nell'acqua e nella polpa del mollusco, nonchè il loro adeguamento ai valori che saranno fissati dalla Commissione delle Comunità europee;
d) la riduzione della frequenza di campionamenti qualora la qualità delle acque designate sia sensibilmente superiore a quella risultante dall'applicazione dell'art. 3, comma 1.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Nell'ambito delle acque designate, le Regioni provvedono ad una nuova classificazione ai sensi dell'art. 2 legge 2 maggio 1977, n. 192, in base ai parametri di cui all'allegato II, entro 180 giorni dall'emanazione del provvedimento che fissa i requisiti di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), del presente decreto.
2. Il provvedimento di classificazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale.
3. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente, della sanità e della marina mercantile:
a) l'elenco degli impianti di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192;
b) la mappa delle acque classificate ai sensi del comma 1.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque designate ai sensi del presente decreto, il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze adottano i provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi per la tutela delle acque destinate alla molluschicoltura.
2. Sono fatte salve le competenze dell'autorità marittima, così come previsto agli articoli 68 e 81 del codice della navigazione.
3. Le disposizioni attuative del presente decreto non devono in nessun caso determinare, direttamente o indirettamente, un aumento dell'inquinamento delle acque costiere e delle acque salmastre.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Sanzioni
1. Chiunque cagioni il peggioramento delle caratteristiche di qualità delle acque designate o classificate ai sensi del presente decreto è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
2. La stessa pena si applica a chi non osserva le prescrizioni dei piani regionali dirette ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d), e a chi non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 6, comma 1.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il Ministro della sanità e dell'ambiente nonchè la regione competente, ai quali sono inviati copia di verbali di contestazione del reato, possono indipendente dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell'attività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza definitiva, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli impianti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle
politiche comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli
affari esteri
MARTELLI, Ministro di
grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
DE LORENZO, Ministro della sanità
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
FACCHIANO, Ministro della
marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. p), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
ALLEGATO II
REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE ALLA MOLLUSCHICOLTURA PER LA CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1977, N. 192.
1) Microbiologici
acque approvate:
E.coli 2/108 ml. d'acqua (E' consentito nel 10% dei campioni un valore max di 7);
E.coli 4 ml. di mollusco (Corpo e liquido intervalvare)
Salmonelle: assenti in 25 ml. mollusco (Corpo e liquido intervalvare)
acque condizionate:
E.coli 34/100 ml. di acqua (E' consentito nel 10% dei campioni un valore max di 49)
2) Biologici
acque approvate e condizionate:
biotossina P.S.P.: non più di 40 microgrammi per 100 grammi di polpa (corpo del mollusco)
biotossina: N.S.P.: non determinabile
biotossina: D.S.P.: non presentare positività ai test prescritti
3) Chimici
acque approvate e condizionate:
piombo: 2 ppm
mercurio: 0,7 ppm
altri metalli e sostanze organo alogenate: conformi ai valori che saranno fissati dal Ministero della sanità e ambiente
4) Fisici
acque approvate e condizionate:
quelli riportati in allegato I per ph temperatura, salinità, ossigeno disciolto
radionuclidi: quelli fissati da disposizione CEE.
Le modalità di accertamento dei requisiti suindicati e la frequenza dei controlli sono quelle riportate nel decreto ministeriale 27 aprile 1978 come modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 256.