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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 51

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 22 G.U.R.I. 3 febbraio 1992, n. 27

Attuazione delle direttive 85/73/CEE e 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 19 novembre 1998, n. 432)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, e n. 88/409/CEE del Consiglio del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla citata direttiva n. 85/73/CEE;

Vista la decisione del Consiglio n. 88/408/CEE del 15 giugno 1988;

Considerato che la Comunità economica europea si è riservata di determinare l'importo minimo per tonnellata da riscuotere sulle carni importate dai Paesi terzi dopo l'istituzione dell'ispezione comunitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, recante norme di attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, n. 86/587/CEE e n. 88/288/CEE, relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(abrogato dall'art. 8 del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 432)

[1. Ai fini del presente decreto:

a) per animali si intendono gli animali domestici appartenenti alle specie bovina, comprensiva dei bufali, suina, ovina, caprina, i solipedi domestici, nonchè i volatili da cortile quali galline, tacchini, faraone, anatre e oche;

b) carni fresche sono sia quelle definite e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, sia quelle definite e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;

c) valgono le altre definizioni contenute nei decreti citati alla lettera b).]

Art. 2

(abrogato dall'art. 8 del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 432)

[1. Le carni fresche definite all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, prodotte in Italia per essere ivi commercializzate sono sottoposte ad ispezioni conformemente alle disposizioni di cui ai capitoli V, punti 25, 26 e 27, VI, VII, VIII e IX punto 47 secondo, quinto e sesto trattino dell'allegato I allo stesso decreto.

2. Le disposizioni dei capitoli VI e VIII e IX punto 47 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, non si applicano alle operazioni d'immagazzinaggio e di sezionamento realizzate in piccole quantità nei locali di vendita al consumatore finale.]

Art. 3

(abrogato dall'art. 8 del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 432)

[1. Chiunque, persona fisica o giuridica, si avvalga di strutture, pubbliche o private, per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio di carni fresche, è obbligato al pagamento dei contributi stabiliti con il presente decreto per le spese di ispezione e controllo sanitari effettuati dal servizio veterinario delle unità sanitarie locali.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:

a) per la quota del novanta per cento alla copertura delle spese relative alle ispezioni e controlli sanitari eseguiti dal servizio veterinario comprese le spese amministrative sostenute;

b) per la quota del due per cento all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad un apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento della programmazione, pianificazione e coordinamento tecnico-scientifico della ricerca dei residui;

c) per la quota dell'otto per cento agli istituti zooprofilattici sperimentali per far fronte ai costi sostenuti per la ricerca dei residui.

3. Con il decreto previsto all'art. 9, comma 2, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi alla unità sanitaria locale territorialmente competente che provvede, in relazione alle corrispondenti entrate, alle finalità di cui al comma 2. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalità di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adempiere per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro 30 giorni a far data dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte della unità sanitaria locale.

4. Nessun altro contributo o tariffa sono dovuti alle competenti autorità per le operazioni di ispezione e controllo sanitario sulla produzione e commercializzazione di carni fresche, nè per il rilascio delle relative certificazioni.

5. Fino al 31 dicembre 1992, continuano ad essere dovute le somme previste per la registrazione dei macelli, riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.

6. Nessuna somma a titolo di premio, incentivo o indennizzo può essere erogata ai soggetti debitori dei contributi, in compensazione per gli oneri derivanti dall'assoggettamento di animali e carni alle operazioni di vigilanza e controllo sanitari.]

Art. 4

(abrogato dall'art. 8 del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 432)

[1. Per la macellazione è dovuto il seguente contributo:

a) per le ispezioni alle carni ottenute da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici:

1) bovini:

a) adulti: 4,5 ECU/capo;

b) vitelli: 2,5 ECU/capo;

2) solipedi domestici: 4,4 ECU/capo;

3) suini: 1,30 ECU/capo;

4) ovini e caprini: animali di peso carcassa:

a) inferiore ai 12 kg: 0,175 ECU/capo;

b) compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ECU/capo;

c) superiore ai 18 kg: 0,5 ECU/capo;

b) per le ispezioni alle carni fresche ottenute da volatili da cortile quali galline, tacchini, faraone, anatre e oche, fino al 31 dicembre 1992 e comunque, fino a quando non sarà rideterminato dalla Comunità economica europea:

1) volatili da cortile, di peso inferiore a 2 kg: 0,01 ECU/capo;

2) volatili da cortile, di peso da 2 a 5 kg: 0,02 ECU/capo;

3) volatili da cortile di peso superiore a 5 kg: 0,04 ECU/capo.

2. Fino al 31 dicembre 1992 ed, in ogni caso, fino a quando non sarà rideterminato dalla Comunità economica europea, il livello forfettario per le spese amministrative, compreso nel contributo di cui al comma 1, è fissato a 0,725 ECU per tonnellata. Il relativo importo è portato in detrazione se il soggetto debitore sia la medesima persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento ed assume a proprio carico le spese amministrative.]

Art. 5

(abrogato dall'art. 8 del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 432)

[1. Il contributo per le spese dei controlli e delle ispezioni sanitarie connessi alle operazioni di sezionamento delle carcasse è fissato in 3 ECU per tonnellata di carni non disossate, ossa comprese, destinate al sezionamento.

2. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stesso stabilimento da cui provengono le carni, il contributo di cui al comma 1 è fissato in 1,5 ECU per tonnellata.

3. L'importo di cui al presente articolo è aggiuntivo rispetto a quelli dell'art. 4, comma 1.]

Art. 6

(abrogato dall'art. 8 del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 432)

[1. Ai contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono applicate le seguenti variazioni:

a) riduzione del 40% per le operazioni svolte nei macelli e nei laboratori di sezionamento riconosciuti idonei ai fini degli scambi intracomunitari presso i quali inoltre:

1) il servizio di ispezione e controllo sanitario è svolto con carattere di continuità;

2) la macellazione è pianificata e programmata ed altamente meccanizzata con catene a linee automatiche;

3) i lotti di animali macellati sono omogenei per categoria e per età o peso;

4) il sezionamento è pianificato e programmato e la disposizione dei locali e delle attrezzature è razionale, tale da consentire un agevole controllo sanitario;

b) riduzione del 20% per le operazioni svolte nei macelli e nei laboratori di sezionamento riconosciuti idonei ai fini degli scambi intracomunitari, presso i quali non si verificano in tutto o in parte le circostanze di cui alla lettera a);

c) maggiorazione del 40% per le operazioni svolte nei macelli o nei locali di macellazione presso i quali la macellazione avvenga con sistema "a posto fisso".]

Art. 7

(abrogato dall'art. 8 del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 432)

[1. Per il controllo o l'ispezione all'entrata e all'uscita delle carni immagazzinate nei depositi frigoriferi, ubicati al di fuori dei macelli e dei laboratori di sezionamento, il contributo è stabilito in 1 ECU per tonnellata di carne, e deve essere comunque non inferiore a 10 ECU per partita.]

Art. 8

(abrogato dall'art. 8 del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 432)

[1. Gli importi dei contributi indicati in ECU sono corrisposti in lire italiane; il tasso di trasformazione è quello pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre.]

Art. 9

1. Il veterinario ufficiale determina l'ammontare del contributo dovuto sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, dandone comunicazione alla U.S.L. di appartenenza.

2. Le modalità di determinazione e di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'applicazione dei contributi previsti dal presente decreto legislativo decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto interministeriale di cui al comma 2.

4. Il responsabile dello stabilimento tiene aggiornato il registro di carico e scarico anche ai fini del presente decreto.

Art. 10

1. Il Ministero della sanità di intesa con il Ministero del tesoro verifica annualmente, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che il contributo totale riscosso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 non sia superiore al costo effettivo globale delle ispezioni e dei controlli sanitari.

2. Per la determinazione dei costi di cui al comma 1 si deve tener conto in particolare della consistenza numerica dei veterinari ufficiali addetti alle ispezioni e ai controlli di cui all'art. 3 comma 1 e dei relativi oneri stipendiali complessivi, della struttura degli stabilimenti, delle spese amministrative, ove effettivamente sostenute, e delle spese derivanti dalla ricerca dei residui.

3. Sulla base della verifica annuale di cui al comma 1 il Ministro della sanità con decreto di concerto con il Ministro del tesoro, ridetermina, ove necessario, le variazioni di cui all'art. 6, i contributi di cui all'art. 4 e all'art. 7, nonchè le quote di cui all'art. 3 destinate al Ministero della sanità e agli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 11

1. Sono abrogati gli articoli 35 e 40, lettera c), del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

ROMITA, Ministro per il

coordinamento delle

politiche comunitarie

DE MICHELIS, Ministro degli

affari esteri

MARTELLI, Ministro di

grazia e giustizia

CARLI, Ministro del tesoro

GORIA, Ministro del

BODRATO, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI