
DECRETO PRESIDENZIALE 8 gennaio 1992
G.U.R.S. 25 gennaio 1992, n. 6
Criteri e procedure per la predisposizione degli elenchi di esperti, membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione regionale e negli enti controllati dalla Regione.
TESTO COORDINATO (al D.P. 13 settembre 1993)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, ed, in particolare, l'art. 3, che demanda al Presidente della Regione la determinazione dei criteri e delle procedure per la predisposizione degli elenchi di esperti per le commissioni giudicatrici dei concorsi;
Considerato che i suddetti elenchi dovranno essere articolati secondo ambiti regionali e provinciali, nonchè per aree di professionalità, in relazione sia alle qualifiche e ai profili professionali, sia alle materie oggetto delle prove d'esame dei relativi concorsi;
Sentito il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali, di cui al quinto comma dell'art. 3 della citata legge regionale n. 12/91, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991;
Decreta:
Gli elenchi di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, sono articolati in elenchi regionali ed elenchi provinciali per ciascuna provincia regionale. Gli uni e gli altri sono ordinati secondo aree e tipologie professionali omogenee.
Nell'ambito di ciascuna area sono individuate tipologie professionali riferibili sia ai profili professionali, sia alle materie di esame del concorso.
A ciascuna tipologia professionale corrisponde un elenco che può comprendere, secondo i casi, dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, in possesso di diploma di laurea o di scuola media di secondo grado o titolo di studio equipollente - purchè conseguito attraverso il superamento di un corso di studi avente durata quinquennale - , magistrati in quiescenza, liberi professionisti in possesso di laurea ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti di ruolo delle Università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado. I dipendenti pubblici non laureati non potranno partecipare al sorteggio dei componenti di commissioni giudicatrici di concorsi a posti per i quali è richiesto il diploma di laurea.
Nella predisposizione degli elenchi si terrà conto della professionalità di coloro che hanno presentato istanza. Tale professionalità è data dal titolo di studio e/o dall'abilitazione professionale posseduta. Per i pubblici dipendenti è, altresì, ricavata dalla qualifica professionale rivestita.
Qualora per mancanza di esperti non fosse costituito l'elenco provinciale per la tipologia professionale richiesta, si farà ricorso al corrispondente elenco regionale.
Ove negli elenchi regionali non sia prevista la tipologia professionale richiesta, l'Assessore per gli enti locali determinerà il ricorso ad altra tipologia che abbia con la prima maggiore affinità
Nella prima applicazione della legge, per la predisposizione degli elenchi si terrà conto delle istanze pervenute entro il 4 giugno 1991.
(sostituito dall'articolo unico del D.P. 13 settembre 1993)
L'Assessore regionale per gli enti locali procederà, allo scadere di ogni triennio successivo all'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 1991,n. 12, alla predisposizione di nuovi elenchi nei quali saranno iscritti i soggetti indicati all'art. 3, comma sesto, della legge medesima che abbiano presentato istanza, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti e redatta sotto pena di nullità della stessa, in conformità dello schema predisposto dal predetto Assessore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Fino a quando non verranno predisposti i nuovi elenchi, ai sensi del comma precedente, conserveranno validità gli elenchi già esistenti.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per l'anno in corso, saranno riaperti i termini mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per l'iscrizione negli elenchi vigenti di quanti ne avessero interesse, secondo le modalità previste nel 1° comma.