
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 23 dicembre 1992
G.U.R.I. 30 dicembre 1992, n. 305
Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti.
TESTO COORDINATO (al D.M. Salute 27 agosto 2004)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h), ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il regolamento sui fitofarmaci e sui presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
Vista la direttiva del Consiglio del 27 novembre 1990, n. 90/642/CEE, relativa alle percentuali massime di residui di antiparassitari su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, e rilevato che il programma di controllo sui residui di sostanze attive dei presidi sanitari nei prodotti alimentari è parte integrante del controllo ufficiale di cui all'art. 52 della citata legge;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno;
Decreta:
(modificato e integrato dall'art. 6, comma 2, del D.M. Sanità 19 maggio 2000 e modificato dall'art. 6, comma 2, del D.M. Salute 27 agosto 2004)
1. Le regioni e le province autonome forniscono alle unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma dei controlli diretti a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari, previste dalle ordinanze ministeriali emanate ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lettera h).
2. Gli indirizzi di cui al comma 1, da emanarsi e da inviare al Ministero della sanità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono forniti sulla base dei requisiti minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto unitamente all'individuazione delle strutture territoriali incaricate dei prelievi di campioni e degli accertamenti analitici.
3. Il Ministero della sanità, entro il 31 agosto di ogni anno, comunica alla Commissione delle Comunità europee le informazioni relative all'esecuzione del programma nazionale di controlli ufficiali e del programma comunitario coordinato di controlli dell'anno precedente.
3-bis. Il Ministero della sanità, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla Commissione il programma nazionale previsionale di controlli ufficiali per l'anno di calendario successivo. Tale programma previsionale deve contenere specificati almeno:
a) i prodotti alimentari da sottoporre ad analisi ed il numero di campioni alimentari da prelevare;
b) i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari da ricercare;
c) i criteri applicati nell'elaborazione di tale programma.
1. Per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 1, il prelievo dei campioni di ortofrutticoli si effettua secondo i metodi stabiliti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1980.
2. I metodi per il prelievo dei campioni di prodotti diversi dagli ortofrutticoli e i metodi di analisi relativi a tutti i prodotti, necessari per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 1, sono determinati con decreti del Ministro della sanità anche in attuazione di normative comunitarie.
3. In attesa della emanazione dei decreti di cui al comma 2, per i prelievi e per le analisi, si applicano metodi validi e sperimentati.
4. E' possibile l'utilizzazione di altre modalità di prelievo di campioni e di metodi di analisi sperimentati e scientificamente validi anche in presenza di metodi comunitari di analisi, purchè tale utilizzazione non ostacoli la libera circolazione di prodotti conformi alla regolamentazione in applicazione di modalità o metodi comunitari. Nel caso in cui si verifichi che i risultati ottenuti con i metodi nazionali divergano da quelli ottenuti con i metodi comunitari, sono determinanti quelli ottenuti con i metodi comunitari.
5. I metodi di analisi di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai criteri contenuti nell'allegato 2 del presente decreto.
6. I metodi usati ai sensi del comma 4 devono essere tempestivamente comunicati al Ministero della sanità per la successiva informazione agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee.
1. Il Ministro della sanità, qualora venga a conoscenza che una quantità massima fissata per un residuo di sostanza attiva dei presidi sanitari può costituire un pericolo per la salute degli uomini o degli animali, emana apposita ordinanza ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32.
2. Il Ministro della sanità comunica il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, con la relativa motivazione, agli Stati membri ed alla Commisssione delle Comunità europee.
3. Il Ministro della sanità può mantenere in vigore il provvedimento di cui al comma 1 fino alla decisione adottata dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee.
1. Per i prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli di cui all'allegato 3 si applicano le tolleranze da adottarsi con le ordinanze ministeriali relative alle quantità massime di residui di sostanze attive di presidi sanitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi terzi.
3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i prodotti trattati prima dell'esportazione nei seguenti casi:
a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi; ovvero
b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 1992
Il Ministro: DE LORENZO
ALLEGATO 1
(integrato dall'art. 1, comma 1 del D.M. 30 luglio 1993)
REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI UFFICIALI INTESI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE QUANTITA' MASSIME DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRESIDI SANITARI TOLLERATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE.
1. Campioni.
Il numero minimo dei campioni da sottoporre annualmente a controllo ufficiale per la ricerca di residui di sostanze attive dei presidi sanitari è pari globalmente a 8.756. Di questi, 6.725 sono campioni di origine vegetale e 2.031 di origine animale. Essi riguardano sia la produzione in ambito regionale e della provincia autonoma che quella di altra provenienza.
1.1. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti in ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 1.
1.2. Il numero minimo di campioni di origine vegetale, prodotti al di fuori dell'ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regioni e provincia autonoma, nella tabella 2.
1.3. Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti in ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 3.
1.4. Il numero minimo di campioni di origine animale, prodotti al di fuori dell'ambito regionale o della provincia autonoma, è indicato, per tipologia di alimenti e per regione e provincia autonoma, nella tabella 4.
1.5. Le regioni e le province autonome provvedono nell'ambito dei valori indicati nelle tabelle 1.1 e 1.3 ad individuare la ripartizione dei campioni fra i vari prodotti appartenenti a ciascuna delle tipologie indicate nelle tabelle sulla base delle produzioni locali prevalenti.
1.6. Ai campioni finora menzionati sono da aggiungere quelli relativi ai prodotti provenienti da Stati terzi prelevati al momento dell'importazione secondo quanto specificato ai successivi punti 2.3. e 2.4.
2. Punti di prelievo.
2.1. Per i prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, il prelievo viene effettuato preferibilmente nei centri di raccolta aziendale e cooperativi, mentre, per quelli non provenienti dall'ambito regionale e della provincia autonoma, esso viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) presso i mercati generali specializzati, i mercati generali non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati.
2.2. Per i prodotti di origine animale provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, il prelievo viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) nei centri di macellazione, centri di raccolta aziendale e centri commerciali, mentre, per quelli non provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, esso viene effettuato presso i mercati generali specializzati, mercati generali non specializzati, ipermercati, supermercati ed esercenti vari.
2.3. Per i prodotti di origine vegetale importati dagli Stati terzi, il prelievo dei campioni viene effettuato da parte degli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre su almeno il 3% delle partite presentate per l'importazione con priorità per le partite di prodotti orto-frutticoli.
Nel caso di circoscrizioni non presidiate, il prelievo di campioni nella misura sopraindicata viene effettuato dagli uffici veterinari di confine terrestre, porto e aeroporto che espletano il loro intervento limitatamente al compito di prelevamento di campioni non essendo tenuti, pertanto, a dover produrre al termine di predetta attività nè attestazioni nè nulla osta relativi all'importazione o dalla immissione al consumo delle partite campionate.
2.4 Per i prodotti di origine animale importati dagli Stati terzi, il prelievo dei campioni viene effettuato da parte dei competenti uffici veterinari di confine, porto e aeroporto su almeno l'1% delle partite presentate per l'importazione.
3. Modalità di prelievo.
Per il prelievo dei campioni si applicano, in quanto rilevanti, le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1980. Qualora detti metodi non siano applicabili, si fa ricorso a metodi sperimentali e validi.
4. Accertamenti analitici.
Gli accertamenti analitici relativi ai residui delle sostanze attive dei presidi sanitari sulle diverse tipologie di campioni di origine vegetale ed animale sono finalizzati alla verifica dell'osservanza dell'ordinanza del Ministro della sanità del 18 luglio 1990; alcune priorità per le indagini sono riportate nella tabella 5. I metodi raccomandati per l'analisi sono quelli multiresidui adottati dall'Istituto Superiore di sanità.
Ove disponibili, i metodi CEE sono da preferirsi. In ogni caso, i metodi di analisi prescelti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
Per i prodotti orto-frutticoli di importazione le indagini prioritarie sono quelle rilevanti indicate nella tabella 5 e includono comunque gli agenti utilizzati nei trattamenti di post- raccolta
5. Codifica dei dati.
La codifica dei risultati analitici relativi a ciascun campione viene effettuata dall'analista utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1 del presente allegato.
6. Trasmissione dei dati.
La trasmissione dei risultati delle analisi dei campioni al Ministero della sanità deve essere effettuata periodicamente dai laboratori di analisi utilizzando la procedura automatica via rete telematica già operante presso i laboratori stessi, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità 22 aprile 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991). In ogni caso, la trasmissione dei risultati analitici relativi a ciascun anno deve essere completata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle analisi, al fine di consentire la trasmissione alla CEE entro i termini temporali previsti.